Quesito del 12/08/2016

Ho sottoscritto un preliminare di assegnazione di una villetta a schiera con una coop edilizia con un piano finanziario che prevedeva: euro 60.000 a carico del socio; euro 90.000 con contributo regionale agevolato. A lavori iniziati, dopo che il sottoscritto ha versato i 2/3 della somma dovuta, in una assemblea dei soci, ci viene comunicato che non è stato concesso il prestito agevolato e che pertanto si doveva provvedere con fonti proprie.
Chiedo: può la coop variare il piano finanziario? Può il socio recedere dal contratto e chiedere l’immediata restituzione della somma versata?

Risposta al quesito:
Nel caso di specie la variazione al piano finanziario è la conseguenza necessaria del rigetto del mutuo agevolato e, pertanto, non può che essere accettata dai soci in quanto non è un mutamento arbitrario del contratto mutualistico.
Restano, però, ferme le eventuali responsabilità degli amministratori nel caso di loro inadempienze significative ai fini del mancato ottenimento del contributo.
In tal caso i soci possono agire  a titolo risarcitorio.
Per quanto attiene al recesso, esso è regolato dall’art. 2532 del codice civile e dalle norme eventualmente derogative dello Statuto sociale.
Nel caso di specie, se la Cooperativa intende proseguire il programma anche senza il contributo agevolato, il socio dissenziente ha diritto al recesso (salva diversa disposizione dello Statuto) essendo mutate le condizioni contrattuali inizialmente poste.
Se, viceversa, tutti i soci intendono liquidare la società, in tal caso nessuno di loro può   sottrarsi all’obbligo di contribuzione delle spese per l’estinzione del sodalizio.