Quesito del 25/08/2016

Mio padre è socio di una coop edilizia a proprietà indivisa che ha fruito del contributo erariale.
Già da alcuni anni il mutuo è stato interamente estinto e gli immobili sono stati costruiti e, da almeno quindici anni, assegnati, sebbene manchi ancora l’agibilità. Nel 2013 l’assemblea dei soci ha deliberato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione volti proprio ad ottenere l’agibilità, iniziati solo qualche giorno fa a causa della morosità di due dei venti soci, incluso mio padre. Egli, infatti, trovandosi in precarie condizioni economiche, non ha versato le quote di sua spettanza (circa 8.000 euro in tre anni).
La coop intende procedere con la sua esclusione. Lo statuto prevede che i soci esclusi hanno diritto solo al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate ai sensi dell’art. 7 della l. 59/92 e prevede altresì che tale rimborso non sia neppure dovuto se l’esclusione avviene per inadempienza alle delibere assembleari e per omesso pagamento delle somme a qualunque titolo dovute alla società.
Il presidente quindi gli ha informalmente comunicato che, a seguito dell’esclusione, avrà al massimo diritto alla restituzione della quota sociale versata per l’ingresso in società, pari a circa 30 euro, da rivalutare, e a null’altro, anche in virtù del fatto che tutte le altre somme sono state da lui versate a titolo di canone di godimento.
E’ mai possibile che si verifichi una simile situazione? A cosa avrà diritto in caso di esclusione?

Risposta al quesito:
Al socio di Cooperativa edilizia che recede per giusta causa sono dovute le somme dallo stesso versate a titolo di conferimenti, detratte le perdite pro quota, riportate nei bilanci approvati; sono dovute per intero tutte le somme versate a titolo di prestito ovvero anticipazione per il costo di costruzione dell’alloggio.
Nella Cooperativa a proprietà indivisa non sono rimborsabili tutti i canoni di godimento dell’alloggio.
Nel caso di esclusione per inadempienza del socio, la Cooperativa può pretendere il risarcimento del danno, che deve essere realmente provato.
Nel caso di specie, dunque, occorre esaminare attentamente le disposizioni statutarie, in quanto è molto probabile che esse si riferiscano alla quota di conferimenti e non coinvolgano le anticipazioni sul costo di costruzione (in caso contrario la clausola potrebbe essere invalida); occorre, inoltre, esaminare se si possa contestare l’esclusione e, soprattutto, l’inadempienza del socio.
Quest’ultimo potrebbe anche sostenere lo stato di necessità sopraggiunto e ridurre notevolmente l’eventuale obbligo risarcitorio.