Sono socio prenotatario di un alloggio di una Cooperativa edilizia a r.l. che ha ottenuto un finanziamento agevolato dalla Regione Lazio concesso ai sensi della Legge 493/93, per cui gli alloggi dovranno essere dati in locazione per un periodo non inferiore a otto anni, con concessione in proprietà degli alloggi stessi al termine del periodo di locazione, secondo le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell’articolo 8 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 .
In aggiunta al prezzo convenzionale dell’immobile, sono stati già versati ulteriori soldi che corrispondono, oltre alle migliorie dell’immobile, anche all’intero canone di locazione per gli otto anni in cui noi soci abbiamo la figura di locatari. Ora dovremmo fare l’atto dal notaio per l’assegnazione degli alloggi.
Il problema è che non tutti i soci concordano sul tipo di atto:
1. alcuni soci si attengono a eseguire la convenzione alla lettera e intendono fare un contratto di locazione con canone mensile da dare alla Cooperativa;
2. altri, come me, vorrebbero registrare un contratto di uso e godimento – locazione con il canone già versato nel momento della costruzione.
Qual è, secondo Lei, l’iter migliore da seguire? E soprattutto: se vengono fatti due atti notarili diversi, cosa cambia alla Cooperativa a livello fiscale – tributario considerando che mensilmente vi è un’entrata relativa al canone di locazione dei soci che hanno optato per la prima opzione?
Risposta al quesito:
Il canone di locazione deve essere commisurato ai costi sopportati dalla Cooperativa per la gestione degli immobili, nonché alla copertura necessaria del fabbisogno finanziario indispensabile per le spese generali amministrative.
Ciò posto, nel caso di specie può essere accaduto che i soci abbiano versato delle somme in esubero a titolo di anticipazioni costi di costruzione e, pertanto, abbiano in bilancio un credito verso la Cooperativa.
In tale ottica, la Cooperativa emetterà la fattura relativa al canone di locazione, con il dovuto trattamento fiscale e, al contempo, compenserà contabilmente pro quota con il credito del socio, il quale non effettuerà alcun versamento materiale.
Sotto diversi profili, non è consigliabile che la Cooperativa adotti un procedimento diverso da quello appena enunciato.