Quesito del 19/09/2017

Gentile Avvocato, Le scrivo per richiederLe un parere preliminare per eventuale successivo incarico circa il problema in oggetto.
Sono socio ed ex presidente di una cooperativa edile non a scopo di lucro che ha operato in Regione Sardegna realizzando 13 case a schiera.
Le faccio una breve cronistoria: nel 2006 la coop riceve la prima trance del contributo per il bando riferito alla legge di cui sopra. Nel 2012 a seguito dell’allontanamento del primo direttore dei lavori, di cui ravvisammo l’estrema imperizia, e della nomina di un nuovo tecnico presentammo un accertamento di conformità per sanare degli abusi generati dalla condotta del primo tecnico. Dopo l’esecuzione dei lavori in accertamento di conformità, richiedemmo la liquidazione dell’ultima parte del fondo perduto.
Il Comune, invece, nel 2016 richiese la restituzione della prima tranche erogata in quanto si ravvisava il mancato rispetto delle prescrizioni dell’articolo 1 del bando per la concessione di contributi destinati alla costruzione di alloggi di civile abitazione per i soci delle cooperative edilizie secondo cui “sono ammissibili a contributo gli interventi di nuova costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione a favore dei soci della Cooperativa Edilizia. Gli alloggi devono avere una superficie utile abitabile non superiore a mq. 95, nonché superfici non residenziali e superfici destinate a parcheggi non superiori, ciascuna, al 45% della superficie abitabile …”. Infatti il nostro stabile seppur sviluppa superfici residenziali corrette, supera i limiti per le superfici non residenziali e destinate a parcheggi (di circa 25 mq).
Premetto che l’accertamento di conformità è stato concordato con gli uffici tecnici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna i quali, prima verbalmente e successivamente in due distinte occasioni, per iscritto, hanno specificato, sia alla coop che al Comune, che il superamento delle SNR non rappresenta motivo di decadenza del contributo ma osservando che esso rappresenta un limite di finanziamento.
A supporto di tale tesi la Regione porta il fatto che i QTE predisposti dal CER nella modulistica ufficiale riportino la voce superfici compressive e non residenziali non ammesse a contributo totale. La Regione fa inoltre riferimento alla Nota 443/99, dello stesso CER, in cui si chiarisce che il limite del superamento del 45% sia un limite di finanziamento, ma non un limite di decadenza. Gli Uffici Tecnici Comunali nonostante le comunicazioni della Regione sostengono la linea della decadenza dei requisiti e rigettano sia le osservazioni della Regione che la nota del CER rivendicando autonomia in materia.
Noi soci abbiamo perplessità sulla posizione del Comune, avremmo piacere di ricevere il conforto del Suo autorevole parere.

Risposta al quesito:
Il quesito proposto esige il preventivo esame degli atti amministrativi, al fine di accertarne l’effettivo contenuto in ordine alla concessione e alla revoca del finanziamento pubblico.
Sarebbe, infatti, necessario comprendere se l’Ente locale, esecutore del Bando di finanziamento, sollevi la questione dei requisiti con riferimento agli aspetti della regolarità progettuale e urbanistica, piuttosto che in relazione alla esclusione delle superfici non residenziali dalla agevolazione finanziaria.
Se, nel caso di specie, sussiste la conformità tra il progetto ammesso a finanziamento e quello effettivamente realizzato, non sussistono dubbi sull’errato comportamento amministrativo del Comune.
Qualora, viceversa non esista tale conformità ovvero  rilevino difformità urbanistiche, in tal caso occorre eliminare le irregolarità (ad esempio con variante progettuale) e riproporre l’istanza di erogazione del finanziamento e, in caso di diniego, previo accertamento dei presupposti di diritto, proporre tempestivamente ricorso amministrativo al TAR competente.