Le scrivo per avere alcune informazioni. Per una serie di problemi ho effettuato richiesta di recesso dalla Cooperativa Edilizia da cui avevo prenotato un alloggio costruito con un contributo regionale, che doveva essere assegnato in locazione con patto di futura vendita per più di dieci anni. Per la prenotazione la cooperativa richiedeva ai soci una quota abbastanza elevata come anticipo (oltre la metà del costo dell’ alloggio) ed il resto come mutuo (quota frazionata da un mutuo iniziale intestato ovviamente alla cooperativa).
La cooperativa non ha risposto alla mia richiesta di recesso (sono passati circa 5 mesi) nè per iscritto nè verbalmente, è vero che il recesso è diventato esecutivo?
Sono io tenuto a pagare le rate del mutuo che corrispondono al canone di locazione, anche se dalla consegna dell’ alloggio ad ora non è stato fatto nessun contratto di locazione, ma un semplice verbale di consegna?
Come posso fare per recuperare i soldi investiti, visto che la cooperativa dichiara di non avere liquidità?
Risposta al quesito:
Il Consiglio di amministrazione ha l’obbligo di riscontrare in tempi “ragionevoli” la domanda di recesso, altrimenti la condizione si verifica e il recesso deve ritenersi implicitamente accolto. Se il recesso si è perfezionato per decorso del tempo (come sembra nel caso di specie), il socio receduto non ha alcun obbligo di versamento del “canone“, a condizione, però, che egli stesso non occupi l’alloggio.
In ordine alla restituzione dei versamenti eseguiti occorre controllare le disposizioni statutarie.
In generale, la Cooperativa deve rimborsare tutte le somme versate a titolo di anticipazione del prezzo di assegnazione, mentre ha diritto a ritenere le somme versate a titolo di spese generali e di tassa di ammissione.