Sono il presidente di una cooperativa edilizia per appartenenti alle FF.AA. e/o di Polizia, che ha fruito del contributo dello Stato. Alcuni anni orsono, a seguito del collaudo da parte dell’incaricato del Ministero dei Lavori Pubblici, è stato acquisito il Nulla Osta al M.E.I. con annessa la tabella millesimale. Detta tabella, per intervenute variazioni nelle assegnazioni dei posti auto, è stata rielaborata ed approvata all’unanimità dall’assemblea dei soci.
A distanza di tempo due soci si sono opposti ed asseriscono che la nuova tabella millesimale non ha valore perchè illegittima e pretendono di ritornale alla situazione precedente. Secondo i due soci che si oppongono, l’unica tabella millesimale avente valore legale è quella annessa al Nulla Osta del Ministero. Preciso che Il mutuo è stato contratto con banca privata.
Dovendo procedere al frazionamento del mutuo ed al successivo rogito per la definitiva assegnazione del mutuo individuale, desidero sapere se la tabella millesimale deliberata dall’assemblea dei soci ha validità oppure hanno ragione i due soci che si oppongono ed è valida esclusivamente la tabella approvata del Ministero.
Risposta al quesito:
Occorre distinguere due fasi, la prima antecedente e la seconda successiva all’assegnazione definitiva con atto pubblico.
Nella prima fase le Cooperative possono costituire un “condominio di gestione”, sostanzialmente provvisorio, con il compito di amministrare le parti comuni; nella seconda fase il condominio viene in essere con il trasferimento della proprietà individuale, mediante la stipula del rogito notarile.
Al predetto atto pubblico deve essere allegato il regolamento di condominio e, soprattutto la tabella millesimale munita di nulla osta ministeriale.
In via definitiva, dunque, la tabella dei millesimi condominiali assume natura contrattuale e, pertanto, risulta modificabile all’unanimità.
Nel caso di specie, stante la modifica accettata da tutti i soci, non v’è dubbio che nella prima fase prevalgano certamente le ultime tabelle; mentre nella seconda fase appare necessaria solamente una operazione formale incombente agli amministratori, cioè riproporre le nuove tabelle per il nulla osta ministeriale, posto che esse devono essere allegate al rogito notarile di ciascuna assegnazione.