Quesito del 25/01/2018

Sono il Presidente di una cooperativa a proprietà indivisa, siamo in possesso dell’ autorizzazione ministeriale per trasformare la coop. a proprietà individuale, sappiamo di dover modificare il nostro statuto, al fine di accedere a questa possibilità, precisiamo che solo 15 soci su 22 sarebbero disponibili a questo passaggio.
Le chiediamo cortesemente di volerci dare delle risposte in merito alle nostre perplessità.
I restanti 7 soci dissidenti possono gestirsi in proprio la coop. e affrontare le spese derivanti ? I 15 soci di cui sopra continuerebbero a far parte della stessa? Gli stessi soci possono a cose fatte costituire un condominio a parte, uscendo dalla cooperativa?

Risposta al quesito:
La legge 179 prevede che la Cooperativa a proprietà indivisa possa cambiare lo scopo sociale trasformandosi in Cooperativa a proprietà divisa.
A tal fine è necessaria la modifica dello Statuto per consentire entrambe le opzioni.
La norma prevede che almeno il 60% dei soci debba deliberare favorevolmente per la trasformazione.
I rimanenti soci restano in Cooperativa e possono proseguire la gestione, almeno che deliberino diversamente, cioè per lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio immobiliare agli Enti Pubblici preposti ovvero per la procedura concorsuale (fallimento o Liquidazione coatta) con la vendita all’asta delle case e la devoluzione del ricavato ai Fondi mutualistici.
Successivamente alla trasformazione dello Statuto occorre ottenere il nulla osta alla modifica ed all’assegnazione degli alloggi in proprietà individuale dall’Autorità amministrativa di Vigilanza.
Il nulla osta è subordinato al pagamento in favore dell’Ente pubblico finanziatore della differenza tra il contributo ricevuto e quello maggiore dovuto per le Cooperative a proprietà divisa.
Ottenuto il nulla osta la Cooperative deve assegnare gli alloggi in proprietà individuale ai soci richiedenti e, dopo la stipula dell’atto pubblico, sorge ex lege il Condominio tra i nuovi proprietari.