Quesito del 27/01/2018

Sei anni fa ho dato le dimissioni da una coop edilizia a proprietà indivisa, ad oggi devo ancora essere liquidata, sto in causa, il Giudice ha fissato l’udienza definitiva (spero) luglio 2018.
Il M.I.S.E. con verbale di ispezione straordinaria, trovando mille irregolarità, ha disposto lo scioglimento con atto di autorità e nomina del liquidatore. Il verbale di ispezione si è chiuso il 13.06.2017, dalla data di chiusura del verbale la coop aveva 15 giorni di tempo per le controdeduzioni, gli ispettori del M.I.S.E., scrivono: “Gli ispettori considerate le risultanze fin qui emerse, preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante, propongono l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ex art. 2545 XVII, con nomina del liquidatore”.
Giorni fa telefono alla funzionaria che ha in mano la pratica di scioglimento, ho chiesto come mai la pratica non va avanti, mi risponde che la coop ha presentato altre controdeduzioni, e si è bloccato tutto. Ho chiesto spiegazioni alle funzionarie che hanno redatto il verbale, senza nessuna risposta.
La domanda è: ma se le controdeduzioni non sono state accettate 7 mesi fa, cosa è cambiato?
Quante volte la coop può presentare controdeduzioni, di questo passo la pratica non va mai avanti, la coop sta dismettendo tutto il patrimonio immobiliare, la settimana scorsa ha rogitato un altro appartamento, con questa lentezza delle istituzioni, la coop avrà il tempo di vendere tutto, ed io speravo di recuperare, almeno in parte i miei soldi con il liquidatore, di questo passo di coop edilizia rimarrà solo il nome.

Risposta al quesito:
Nel caso di Liquidazione Coatta il Giudizio in corso si interrompe per legge e può essere riassunto dalla parte più diligente e che ne abbia interesse.
Il Liquidatore, se non si oppone al credito del socio, deve provvedere alla relativa ammissione allo Stato Passivo, sicchè il creditore deve attendere la liquidazione del patrimonio e la conseguente distribuzione del ricavato a tutti i creditori ammessi (normalmente un lungo periodo di tempo).
Occorre però osservare che la distribuzione dei crediti osserva un ordine di gradazione:
prima i crediti pre-deducibili (cioè le spese della procedura concorsuale, quali il compenso del Liquidatore, le spese generali, gli oneri fiscali del periodo etc…), in seconda battuta i crediti a vario titolo definiti privilegiati (quali i crediti ipotecari per mutui, i crediti dell’Erario, i crediti di lavoro e professionali etc…), in terza battuta i crediti chirografari, che ricomprendono i crediti dei soci receduti.
Nell’ottica che precede, dunque, occorre valutare, innanzitutto, se e quali probabilità ha il socio di ottenere la parziale restituzione di quanto versato alla Cooperativa.
Ciò posto, la procedura di Liquidazione coatta è affidata all’Autorità amministrativa (MISE), la quale compie l’istruttoria ed all’esito emette il provvedimento se ricorrono i presupposti.
Nel caso di specie, può esserci stato un supplemento di istruttoria ovvero non è stata ravvisata l’opportunità del provvedimento.
Il socio receduto, in quanto in contenzioso per il recupero del proprio credito, può chiedere le informazioni al MISE, obbligato al rendiconto in ragione della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Si ritiene, comunque, che, nel caso della presumibile incapienza della Cooperativa, il socio receduto abbia interesse a rilevare eventuali responsabilità degli amministratori, al fine di valutare l’opportunità di intentare un giudizio di responsabilità in loro danno per ottenere il relativo risarcimento.