Gentilissimo avvocato Cannavò, volevo sapere se è lecito da parte di un socio di cooperativa edilizia citare per danni gli altri soci che giustamente non intendono aderire alla sua richiesta di ripristino da gravi difetti costruttivi del suo appartamento (umidità grave proveniente dal garage e dalla facciata non adeguatamente coibentati, questo detto dai periti) in quanto c’è già una vertenza in corso da parte di tutti i soci nei confronti dell’impresa di costruzione (con tanto di perizie e carotaggi già eseguiti), direttore dei lavori, ecc.
Purtroppo Lei sa benissimo che in sede di udienza ci sono sempre dei ritardi e intoppi dove noi possiamo fare ben poco. Noi capiamo la situazione del nostro socio, ma noi altri non possiamo sobbarcarci ulteriori spese o addirittura anticipare i soldi (decine di mila euro a testa) per risolvere un problema che tocca fare all’impresa di costruzione. Tenendo presente che inizialmente la nostra vertenza era stata fatta specificatamente per l’umidità che si creava nei giorni di scirocco sul pavimento dell’interrato del garage, poi col tempo l’umidità risalendo dal garage ha iniziato ad intaccare le mura del nostro socio al primo piano.
Quindi cosa ci consiglia di fare in sede di assemblea che si terrà giovedì prossimo venturo? Con questo La saluto e La ringrazio da parte di tutti noi soci!!!
Risposta al quesito:
Il socio che abbia avuto assegnato l’alloggio affetto da vizi costruttivi ha diritto di agire contro la Cooperativa, contro l’impresa e contro il Direttore dei Lavori per ottenere il risarcimento dei danni.
Il predetto socio non ha diritto all’azione diretta contro gli altri assegnatari per i vizi di costruzione, a meno che sia già sorto il Condominio e il vizio costruttivo riguarda le parti comuni.
In tale ultimo caso il condomino può citare in giudizio il Condominio, che a sua volta, se ricorrono i presupposti, può chiamare in garanzia l’impresa e il D.L..
Il CdA della Cooperativa deve valutare la lamentela del socio dal punto di vista tecnico e quindi rilevare che la Cooperativa è già in causa con l’impresa, sicché per i vizi costruttivi il socio reclamante deve aspettare l’esito del giudizio, a seguito del quale potrà ottenere la quota parte del risarcimento se a lui dovuta.