Quesito del 18/06/2018

Abitiamo in cooperativa abitativa a proprietà indivisa con pagamento affitto + varie. Riscontriamo da anni enorme difficoltà a fornire ai soci le copie bilanci e tutta la documentazione di supporto, incluso lo statuto stesso.
Viene asserito che è solo possibile visionare la documentazione – senza poter fotocopiare o fotografare – presso la sede della Cooperativa. Nessuna documentazione, inoltre, per le spese inserite in fatturazione trimestrale degli affitti. Ultima doccia fredda, arrivata con una assemblea “informativa” riguarda la necessità di ripristinare la liquidità della cooperativa – attualmente impegnata in uso creditizio – al 30 % come ci dicono essere richiesto dalla legge a far data gennaio 2018.
L’ipotesi paventata per rientrare in liquidità al minimo previsto è quella della vendita del patrimonio immobiliare oppure la confluenza in altra cooperativa dove non si conoscono termini nè clausole. Tra 20 giorni ci sarà l’assembla di Bilancio e viene chiesto ai soci di votare (in meno di 20 giorni e senza alcun supporto di documentazione!!).
Esiste una possibilità di procrastinare la decisione fino a garanzie complete – in un senso o nell’altra soluzione?
Cosa succede se la Cooperativa fallisse? E’ possibile lo scioglimento della cooperativa e come vengono tutelati i soci assegnatari?

Risposta al quesito:
I soci possono accedere alla documentazione con precise limitazioni , in quanto possono visionare i bilanci prima dell’approvazione , ma non è loro consentito di analizzare le relative pezze d’appoggio . Dalla valutazione dei bilanci i soci possono trarre utili informazioni e richiedere chiarimenti agli amministratori , i quali sono obbligati a fornirli.
I n caso di fondati sospetti i soci possono tutelarsi con il controllo giudiziario ovvero con esposto alla Vigilanza (MISE).
In cado di fallimento o liquidazione coatta i soci rischiano che il curatore-liquidatore si sciolga dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare, sicchè, in tal caso, diverrebbero creditori chirografari della Procedura e perderebbero ogni diritto sull’alloggio prenotato.
A fronte del predetto pericolo i soci possono tutelarsi instaurando specifiche azioni giudiziarie (ex art. 2932 cc ovvero 2645 bis cc) trascrivendo le predette domande giudiziali nei Registri Immobiliari, in modo da poterli opporre al curatore –liquidatore e ottenere l’assegnazione degli alloggi alle condizioni contrattuali.
Le domande e le relative trascrizioni, però, devono essere effettuate prima che si instauri la procedura concorsuale.