Quesito del 09/02/2020

Vorrei sottoporre alla s.v. quesito riguardante la liquidazione coatta della cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui sono socio.
Nel 2014 su richiesta di 4 soci, su 12, il Ministero competente ha sottoposto la cooperativa in amministrazione coatta nominando un commissario. Premetto che alcuni dei soci proponenti, risultavano debitori nei confronti della cooperativa, non avendo versato parte delle quote sociali ed in particolar modo le quote relative al pagamento del mutuo contratto per la costruzione degli alloggi a loro assegnati. Il debito della cooperativa nei riguardi dei creditori vari risulta essere di circa 30.000 euro al fronte di circa 800.000 euro del valore dei 12 alloggi.
Ora il commissario minaccia la vendita degli alloggi. Il problema è che dai conteggi inviati dal commissario,per evitare la vendita, lo stesso richiede ad 8 soci,che sono tutti in regola con i versamenti, circa 5000 euro cadauno e per i restanti quattro soci, non in regola con i versamenti, solo 140,00 euro cadauno.
Abbiamo contestato tale richiesta chiedendo allo stesso di recuperare le somme dai crediti,derivanti dalle quote sociali non versate dai 4 ma nulla. Ora cinque degli otto soci “regolari”, per non vedersi vendere alloggio assegnato, vogliono concordare pagamento e senza interpellare commissario,direttamente con uno dei creditori ovvero la banca mutuataria.
A quanto mi risulta la legge vieta tale pratica in quanto lesiva nei confronti degli altri creditori e pertanto ho rigettato tale proposta.
Mi chiedo come mai il commissario continui ad avvantaggiare i 4 nonostante le scritture contabili dimostrino chiaramente il contrario? Perché l’avvocato da noi nominato spinge per la trattativa privata con la banca mutuataria,ovvero con agenzia recupero crediti che ha rilevato il debito?
È normale che il commissario, da circa 6 anni, incassi mensilmente da ogni singolo socio 20,00 euro cadauno per non meglio specificare spese gestionali e ne abbia chiesti altri 20.000 totali per sua parcella?
Spero di non essermi dilungato troppo.

Risposta al quesito:
Il Commissario Liquidatore ha la qualifica di Pubblico Ufficiale, sicché il “favoritismo” nei confronti dei 4 soci inadempienti (se esistente!) configura il reato di cui all’art. 323 del codice penale (abuso d’ufficio).
Il Commissario Liquidatore, inoltre, risponde personalmente in sede civile per le omissioni riguardanti le azioni di recupero obbligatorie ai sensi della legge fallimentare.
Occorre, pertanto, dare corso ad un esposto circostanziato all’Autorità amministrativa di Vigilanza chiedendo la sostituzione del Commissario perle gravi irregolarità riscontrate nell’attività di liquidazione.