Quesito del 02/03/2021

Gent.mo Avvocato, sono socia di cooperativa edilizia abitativa e sono già passati 5 anni dall’atto di assegnazione dell’immobile tramite notaio. Per me, come per gli altri soci assegnatari, lo scopo sociale è stato raggiunto, ma ci siamo visti “negare” il diritto di recesso in quanto lo statuto prevede. “Art. 9 (Recesso del socio). Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) che si trasferisca in altra località. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono motivi, anche a norma del presente Statuto e della legge, che legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza all’interesse della società. In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere. Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene sostituito da altro socio non prenotatario di alloggio e assume nella graduatoria della cooperativa una nuova posizione alla data della rinuncia”.
E’ doveroso sottolineare che negli anni precedenti l’assegnazione, il CdA pro-tempore aveva fatto lievitare il costo totale dell’immobile ben oltre il valore di mercato, ma nonostante ciò in assemblea, pur di mettere fine a questa odissea, i soci aveva approvato i nuovi conteggi finali e pertanto ognuno ha saldato, al momento del rogito, quanto deliberato. Orbene, subito dopo l’assegnazione il suddetto CdA veniva sfiduciato (con successiva azione di responsabilità, a cui seguiva sentenza arbitrale di condanna per mala-gestio: sentenza non impugnata).
Infatti, la cooperativa è, ad oggi, indebitata per vari milioni di euro (iva-erario-fornitori-ex soci), e per questo motivo il nuovo CdA respinge le richieste di recesso, perché a suo parere i debiti a bilancio sono riferibili, anche, al progetto costruttivo degli immobili già assegnati.
Le chiedo: 1) a cosa i soci potrebbero andare incontro, permanendo questa situazione; 2) se è giusto che il CdA tenga “in ostaggio” per gli anni a venire dei soci che hanno raggiunto lo scopo sociale, che hanno pagato tutto quanto richiesto e che non hanno alcuna colpa della mala-gestio dei vecchi amministratori.

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché per i debiti sociali rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio sociale.
Nel caso di completamento del programma costruttivo e di assegnazione degli alloggi ai soci, questi ultimi rispondono esclusivamente delle quote relative alle spese generali fino all’estinzione della Società.
Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare se i debiti sociali incombono esclusivamente sulla Cooperativa ovvero esistano deliberati o vincoli di altro genere che coinvolgano i soci assegnatari.
Nel primo caso la Cooperativa insolvente lascerebbe indenne i soci, nel secondo caso accadrebbe il contrario.
Se sussistono gli eventi di mala gestio e non sono trascorsi cinque anni dalla cessazione degli amministratori responsabili, i soci o la Cooperativa posso agire in sede risarcitoria contro questi ultimi.