Quesito dell’11/03/2021

Grazie alla risposta al quesito del 29/01/2021 ho capito che sono nel giusto e che prima la cooperativa e adesso il commissario liquidatore ostacolano un percorso positivo della faccenda.
Il commissario liquidatore dopo aver fatto lo stato passivo e un incontro con il parere positivo del MISE per trovare una soluzione, ci chiedeva il versamento di una cifra alquanto discutibile visto che negli importi c’erano circa 13mila euro di Imu.
Ribadisco che non avevamo nessun titolo per occupare l’immobile ma solo un verbale del CdA della cooperativa che consegnava e assegnava l’immobile. Nessun contratto d’affitto ed ogni mese dovevamo versare un tot. come conto costo alloggio. Noi siamo 6 soci e abbiamo ribadito la nostra intenzione di fare il rogito. Adesso ci scrive che lui vuole sciogliersi dai contratti con l’art. 72.
Ora cosa devo aspettarmi che la casa un giorno va all’asta?

Risposta al quesito:
La liquidazione coatta è una procedura concorsuale assimilabile al Fallimento, sicché viene regolamentata dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42).
L’art. 72 della succitata normativa prevede che il Curatore/Commissario Liq. possa sciogliersi o subentrare nel contratto pendente (assegnazione alloggio prenotato) in ragione dell’interesse della massa creditoria.
La legge, inoltre, prevede dei casi in cui il Curatore /Commissario non possa sciogliersi.
Con l’ultima legge di Bilancio (Dicembre 20) sono stati previsti degli adempimenti che riguardano le procedure concorsuali delle Cooperative di edilizia agevolata/convenzionata.
Occorre, pertanto, verificare se sussistono le condizioni per opporsi alle pretese del Commissario Liquidatore in ragione della oggettiva situazione della Cooperativa e del programma costruttivo dalla stessa realizzato.
Nel caso di sussistenza delle condizioni è necessario intervenire sollecitamente in sede giudiziale e amministrativa.