Quesito del 22/04/2021

Gentilissimo avvocato, un Comune della provincia di Roma ha organizzato, nel lontano 2008, una cooperativa 167/62 di 3 palazzine con totale 30 appartamenti. inizio costruzione 2015 con versamenti per svariate migliaia di euro (vale per tutti i soci e nessuno è riuscito a recuperare le somme bonificate). E’ stata inserita in un consorzio e ha iniziato per prima, ma ad oggi è ferma e devo dire che intorno altre cooperative, 4, non 167 hanno realizzato delle palazzine.
Il Comune con cui abbiamo avuto un incontro è stato sollecitato dalle altre 4 per l’urbanizzazione ma la nostra cooperativa non sembra intenzionata a proseguire (pre-insolvente?). Si è venuto a sapere che il Comune con documento specifico ha autorizzato a costruire nel 2015.
Ora gentilmente chiedo: nel momento in cui un comune organizza una 167 ma non prende informazioni sulla società (fidejussioni ed altro) ha delle responsabilità?
Lo stesso Comune ha autorizzato a costruire ma la cooperativa non ha mai versato un euro per l’acquisizione del terreno, ci sono delle responsabilità comunali?
Un mese fa il Comune stesso ha avviato procedura di revoca per l’assegnazione. Per 3 volte la cooperativa ha proposto di cedere il ramo d\’azienda anziché aderire alle dovute prescrizioni previste dalla convenzione sottoscritta sempre senza esito e senza fornire le dovute garanzie.
A cosa andiamo incontro? Si tratta tra tutti i soci su una cifra vicina ai 300.000 euro.

Risposta al quesito:
Le aree 167 sono previste per gli insediamenti di edilizia agevolata e convenzionata, sicché vengono inserite dai Comuni nei Piani Regolatori, con il vincolo di destinazione.
Ogni Comune, quindi, assegna le aree alle Cooperative interessate e stipula con le stesse la Convenzione prevista dall’art. 35 della L 865/71.
Con il predetto atto di Convenzione le Cooperative assumono particolari obblighi verso il Comune concedente, ivi compreso il pagamento del prezzo dell’area assegnata.
La Cooperativa assegnataria è “persona giuridica” autonoma dall’Ente locale, sicché le eventuali irregolarità gestionali sono imputabili agli amministratori responsabili.
E’, tuttavia, necessario osservare che, in ragione dell’interesse pubblicistico all’attuazione dei piani 167, gli Enti locali preposti hanno il compito di vigilare sulle Cooperative assegnatarie, ciò nei limiti delle clausole apposte nell’atto di Convenzione.
La recente Legge di Bilancio 21 ha previsto “l’interesse” del Comune alla attuazione dell’interesse sociale degli alloggi.
Occorre, pertanto, verificare nel caso concreto tutte le irregolarità e individuare le effettive responsabilità, non escluse quelle del Comune, soprattutto in riferimento alla nuova assegnazione dell’area in questione ad un nuovo soggetto attuatore.