Quesito dell’01/12/2023

All’atto dell’assegnazione di un alloggio in cooperativa, nel piano di finanziamento avevo indicato che avrei avuto bisogno di mutuo per una somma pari a 150.00,00 euro. Per questo motivo ho pagato 3 rate (semestrali) di interessi passivi di preammortamento.
Considerato il forte ritardo nella consegna dell’alloggio, dunque per non pagare altri interessi di preammortamento, ho provveduto a cambiare il piano di finanziamento, escludendo dallo stesso il mutuo, ed impegnandomi a versare, in sua sostituzione, la somma in un momento preciso dell’avanzamento dei lavori (fine completamento impianti).
Per quanto sopra, le rate di interessi passivi sono ormai “perse” o non sono più dovute dal momento che il mutuo non lo stipulo più?

Risposta al quesito:
La prospettazione del quesito non è chiara, in quanto vengono confusi gli interessi di preammortamento con il mutuo individuale e i relativi interessi di ammortamento.
Ed, infatti, gli interessi di preammortamento riguardano il mutuo contratto dalla Cooperativa per la realizzazione dell’opera e persistono sino al completamento della stessa e al conseguente passaggio all’ammortamento ordinario.
I predetti interessi, dunque, riguardano la Cooperativa e vengono ripartiti in proporzione al costo alloggio, in quanto costituiscono il prezzo della provvista finanziaria per la realizzazione dell’intera opera, detratti gli acconti versati dai soci prenotatari in corso d’opera.
Gli interessi di ammortamento, viceversa, riguardano la quota di mutuo accollata al momento del contratto di assegnazione, cioè quando il mutuo è già in ammortamento ordinario.
Il programma costruttivo, tuttavia, può prevedere che gli acconti in corso d’opera possano essere versati in misura diversa da ciascun socio, in modo da “moderare” la richiesta del mutuo generale da parte della Cooperativa.
In tal caso sarebbero previsti acconti diversi da parte di ciascun che ridurrebbero l’importo complessivo del mutuo sociale in preammortamento, sicché anche le rate dei relativi interessi sarebbero addebitate in proporzione alle effettive anticipazioni.
L’inosservanza dell’obbligo di versamento assunto dal socio, però, costituirebbe una grave inadempienza, che comporterebbe le conseguenze risarcitorie.
Se nel caso di specie, il programma costruttivo è stato fondato sull’impegno finanziario differenziato dei soci (ipotesi tutta da verificare!), occorre valutare l’effettiva inadempienza della Cooperativa (il ritardo può dipendere da tante circostanze anche non colpose e, comunque, accettate dall’assemblea dei soci) per pretendere il rimborso delle rate ed esonerarsi dall’azione risarcitoria, che dalla stessa potrebbe essere intentata.