Mia suocera è assegnataria in godimento permanente di un alloggio realizzato con contributi pubblici di proprietà di una Cooperativa oggi posta in liquidazione coatta amministrativa.
In applicazione di quanto previsto dalla Legge 179/92 e dalle norme regionali, il Commissario Liquidatore ha concesso agli assegnatari degli alloggi, ex proprietà indivisa ed in presenza delle autorizzazioni del Ministero e della Regione, la possibilità di acquistare la proprietà individuale degli stessi e mia suocera, in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’edilizia agevolata, ha aderito alla proposta di acquisto. Ora, purtroppo, mia suocera è deceduta a pochi giorni dalla stipula della compravendita.
La domanda è questa: mia moglie unica erede di mia suocera ma non convivente può subentrare nell’acquisto dell’immobile e se si deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme sull’edilizia agevolata (cioè residenza nel Comune di ubicazione dell’alloggio di mia suocera, limiti di reddito, non titolarità del diritto di proprietà di altro alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare)?
Risposta al quesito:
Da quanto esposto la Cooperativa è in Liquidazione Coatta, sicché il Commissario ha formulato la proposta di subentro nel contratto pendente (cioè il godimento in uso) con la possibilità di trasferire l’immobile in proprietà individuale (con il presumibile pagamento della differenza).
Trattandosi di subentro nel contratto pendente con il sopraggiunto decesso del socio, si deve ritenere che a quest’ultimo succedano gli eredi, i quali devono mantenere i requisiti soggettivi per ottenere la conferma dell’assegnazione e del contributo agevolato già fruito dal de cuius.