Quesito del 14/12/2016

In data 10/10/2008 sono stati consegnati gli alloggi a tutti i soci della cooperativa edilizia e per l’occasione è stato redatto un verbale di “Assegnazione alloggi” sottoscritto dal socio assegnatario dal presidente della cooperativa, dalla ditta di costruzioni e dal direttore dei lavori. In data 11/11/2009 è stato stipulato l’atto notarile di “assegnazione di alloggi della cooperativa edilizia”.
La cooperativa ha successivamente attivato un nuovo piano costruttivo per la realizzazione di ulteriori alloggi con il conseguente ingresso di nuovi soci. Poichè il sottoscritto risulta ancora socio effettivo, avevo espresso, al presidente della cooperativa, il desiderio di rassegnare le dimissioni.
Il presidente mi ha risposto che non potevo dimettermi perchè la cooperativa era ancora attiva (con un nuovo piano costruttivo).
Dopo aver fatto notare che non ero minimamente interessato al nuovo piano costruttivo e che per quanto mi riguardava la cooperativa aveva assolto all’obbligo statutario di assegnazione degli alloggi, ribadendo, quindi, le mie intenzioni di voler rassegnare le dimissioni da socio. Mi ha confermato che non potevo farlo, dandomi delle giustificazioni verbali insensate.
Vorrei sapere se esiste realmente questo vincolo e se dopo oltre otto anni dall’assegnazione degli alloggi persiste ancora l’obbligo di restare soci di una cooperativa ormai estranea ai propri interessi.

Risposta al quesito:
Allorquando la Cooperativa completa il proprio programma raggiunge lo scopo e, pertanto, deve essere messa in liquidazione affinché si possa estinguere.
Tutti i soci hanno l’obbligo di contribuire alle spese generali sino all’estinzione. Se, poi, la Cooperativa  assume nuovi soci e predispone un nuovo programma costruttivo, è evidente che i soci assegnatari del primo programma non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del rapporto sociale e hanno diritto a richiedere il recesso, essendo venuta meno la “causa negoziale”.
Si può porre il problema delle spese necessarie per la liquidazione e l’estinzione della Cooperativa, ma va osservato che, se i soci del nuovo programma sono sopraggiunti e, quindi, non hanno sostenuto gli oneri della costituzione della Società, in tal caso appare equo che gli stessi sopportino da soli le spese di estinzione del sodalizio.
Alla luce di quanto precede il socio può recedere inviando comunicazione scritta alla Cooperativa (racc. a.r. ovvero pec), in cui indica come causale la cessazione della originaria causa negoziale, cioè il vincolo sociale in riferimento al rapporto mutualistico.
Nel caso di rigetto dell’istanza da parte degli amministratori, il socio dovrà ricorrere al Tribunale nei termini di cui all’art. 2532 del codice civile (60 gg dalla comunicazione del rigetto).

 

 

 

Quesito del 13/12/2016

Sono socio fondatore, assieme ad altre persone compreso il presidente/amministratore, di una coop. edilizia a r.l..
A seguito della costruzione degli alloggi, nr. 4 sono stati destinati e assegnati a 4 soci fondatori (me compreso) mentre altri assegnati a nuovi soci.  Dopo circa 7 mesi dall’atto notarile mi sono accorto che il presidente, assieme ad altri soci si sono dimessi dalla coop., lasciando solamente me ed altre due persone come membri della cooperativa (numero minimo per reggere la coop). Inoltre, malgrado vi sono dei contenziosi in atto (che personalmente non conosco nello specifico) il presidente, che prima aveva anche la qualifica di socio, è in procinto di dare le dimissioni.
Le chiedo quali sono i rischi a cui andiamo in contro nel momento vi fossero dei creditori.

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono spa ovvero srl a seconda delle previsioni statutarie, ma in nessun caso i soci rispondono per le obbligazioni sociali.
I soci rispondono esclusivamente per i conferimenti ancora dovuti, per eventuali crediti sociali che risultano dai bilanci d’esercizio ovvero da verbali di assemblea non opposti giudizialmente.
Gli amministratori, viceversa, rispondono personalmente verso i creditori se hanno posto in essere operazioni dirette a dissipare il patrimonio sociale  (ad esempio: gli atti di assegnazione ai soci senza imporre loro i debiti sociali pro quota).
Nel caso di specie, dunque, occorre un adeguato esame della documentazione sociale, in particolare della contabilità, dei verbali d’assemblea e dell’atto pubblico di assegnazione.

Quesito del 02/12/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia dal 2010, senza nessun contributo statale o altro, nel contratto da me firmato c’era la possibilità di pagare una prima parte in contanti e poi il resto tramite mutuo, oppure tutto in contanti, io scelsi quest’ ultima, le case dovevano essere consegnate a ottobre del 2012, ma per problemi dovute al mutuo slittò a ottobre 2014, ad oggi le case non sono state consegnate, i lavori sono fermi da mesi, e soprattutto le spese di costruzione sono aumentate esponenzialmente, non rispettando nessuna spesa iniziale, e con costi di molto superiori a quanto stabilito dal preziario regionale.
Ho fatto richiesta per vedere i libri contabili, ma mi è stato detto che non sono autorizzato a visionarle, nè a farle visionare da nessun professionista del settore, da ricordare che la coop. e una S.P.A., ho dubbi fondati che ci sia pure del falso in bilancio, tutto orchestrato dagli amministratori e dall’ex presidente dimissionario (beccato ad aver sottratto dal conto della cooperativa una certa somma) infatti 80% dei soci è all’oscuro di tutto, non mi vengono mai mandate le delibere delle riunioni, gli inviti alle riunioni non vengono mandate con raccomandata A/R, cosa si può fare per farmi assegnare la casa con i relativi danni che mi hanno creato, oppure farmi restituire il tutto???

Risposta al quesito:
Gli amministratori devono fornire le copie dei deliberati assembleari, in quanto sono atti accessibili dai soci.
Le convocazioni assembleari prive di regolare convocazione rendono nulli l’adunanza e i relativi deliberati.
La situazione economica e finanziaria della Cooperativa si può esaminare sommariamente attraverso le analisi dei bilanci sociali, dai quali possono desumersi gravi indizi di irregolarità contabili e amministrative della gestione sociale.
A seguito degli approfonditi esami che precedono e in ragione delle anomalie riscontrate si possono esperire le diverse attività di tutela consentite dalla legge:
– In sede amministrativa: esposto accuratamente circostanziato all’Autorità di Vigilanza (MISE per tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le Regioni a Statuto speciale, per le quali è preposto l’Assessorato competente) contenente la descrizione delle anomalie gestionali e la richiesta di ispezione straordinaria e successivo commissariamento della Cooperativa;
– In sede penale: circostanziata denuncia alla Procura della Repubblica dei fatti costituenti reato addebitabili agli amministratori, preferibilmente supportati da documentazione probatoria;
– In sede civile istanza di controllo giudiziario e/o azione di responsabilità in danno degli amministratori responsabili; altre azioni specifiche, da individuare a seguito della qualificazione giuridica delle violazioni riscontrate.

Quesito del 29/11/2016

Nel 1974 divengo Socio di una Cooperativa Edilizia a.r.l a proprietà indivisa (legge 865/71). Nell’ottobre del 1976 il CDA assegna, con regolare delibera, ai singoli soci i singoli appartamenti. Per insolvenza amministrativa, Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 febbraio 2008, emana, nei confronti della Cooperativa, un Decreto di liquidazione coatta amministrativa. Liquidazione che a tutt’oggi il Commissario liquidatore non ha portato a termine.
Il Commissario non ha da soddisfare alcun creditore in quanto la Cooperativa non ha debiti di sorta. I Soci, anzi, dispongono di un attivo piuttosto consistente in previsione di dover soddisfare la parcella del Liquidatore e di acquisire il terreno dal Comune.
La sensazione è che il Liquidatore non abbia le idee chiare su come uscirne, né sembra, a livello Ministeriale, sappiano dare precise direttive.

Risposta al quesito:
La Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale a prevalente controllo dell’Ente Pubblico di Vigilanza sulla Cooperativa ( nel caso di specie il MISE), i cui provvedimenti sono soggetti alla Giustizia Amministrativa (TAR, Consiglio di Stato, etc…).
Restano, tuttavia, ferme le tutele giurisdizionali innanzi al Giudice Ordinario, nel caso di lesione di diritti soggettivi dei creditori, siano essi soci che terzi.
Nel caso di specie, pertanto, occorre preliminarmente individuare quali siano le cause del notevole ritardo nelle operazioni di liquidazione, ciò al fine di potere  formulare adeguatamente le strategie di tutela dei diritti (con ricorso al Giudice Ordinario) ovvero degli interessi legittimi (con ricorso al Giudice Amministrativo) dei soci.
In ogni caso, prima di dare corso a qualunque azione giurisdizionale, sarebbe opportuno mettere in mora il MISE  con un atto specifico, contenente i rilievi sull’attività commissariale, la richiesta di sostituzione del Commissario nominato e la specificazione dei percorsi solutori per la chiusura tempestiva e regolare della procedura, come richiesto dalla Legge.

Quesito del 27/11/2016

La Coop. Edilizia a proprietà indivisa finanziata con contributo misto statale e regionale ha richiesto un anno fa alla Regione Puglia l’autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi ai sensi dell’Art. 18 L. 179/92
La Regione a un anno dalla richiesta non rilascia ancora l’autorizzazione adducendo la colpa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che non comunica il decreto concernente il definitivo contributo erogato sul mutuo statale.
Come può la Cooperativa obbligare la Regione a ottemperare alla propria funzione?
Da Atti reperibili su internet si apprende invece che la stessa Regione, procede nei confronti di altre coop. che da anni, grazie a Notai compiacenti, hanno trasferito la proprietà degli alloggi ai propri soci senza la prescritta autorizzazione e la restituzione del contributo, intimando il pagamento “ora per allora” delle somme dovute.
Cosa rischiano gli amministratori di quelle Cooperative? Gli Atti a rogito di quei Notai sono validi a tutti gli effetti?

Risposta al quesito:
Nel caso in cui l’Amministrazione Regionale sia inadempiente (ma occorre  verificare le reali circostanze) i soci possono ricorrere al TAR chiedendo la nomina di un Commissario ad acta con il mandato di provvedere agli adempimenti dovuti.
Gli atti compiuti improvvidamente dai Notai nel dispregio della legge sono invalidi, ma possono essere sanati con il pagamento delle somme dovute agli Enti pubblici aventi diritto in base alla legge. Gli amministratori compiacenti rischiano di rispondere personalmente dei debiti sociali verso gli Enti pubblici. Gli stessi Enti possono (anzi dovrebbero) addirittura evocare tutto il contributo e pretendere l’intero rimborso e non soltanto la differenza tra indivisa e divisa.

Quesito del 25/11/2016

Sono amministratore di una società che vanta una rilevante somma da parte di una cooperativa edilizia per lavori eseguiti. Per cause imputabili ai soci della cooperativa la banca non ha provveduto, pur in presenza di decreto regionale di finanziamento, alla stipula dell’atto di mutuo e per tale ragione i lavori si sono definitivamente fermati.
Ho ottenuto titolo esecutivo da parte del Tribunale con il quale ho provveduto al pignoramento di due beni immobili societari. La vendita di uno di questi (non interessato dalla realizzazione di alloggi) è andata a buon fine. Il problema che si pone adesso mi pare surreale. Gli stessi soci (morosi) della società si sono fatti riconoscere dal Cda della società (costituito tutto da soci morosi) i crediti derivanti dalle somme versate per la realizzazione degli alloggi non più possibile (a loro detta per il pignoramento del terreno) e si sono inseriti come creditori privilegiati nella procedura esecutiva. Adesso con la vendita del bene immobile si procederà al riparto delle somme disponibili e questi soci, che hanno determinato il problema con la loro morosità, se verrà accettata la loro partecipazione, recupereranno le somme versate in frode al sottoscritto creditore procedente.
Le chiedo se rilevate profili di illegittimità o di carattere penalmente perseguibile nel comportamento dei soci.

Risposta al quesito:
La problematica è affrontabile con le disposizioni che, con la riforma del 2003, prevedono la “postergazione” dei crediti dei soci rispetto ai crediti dei terzi.
Occorre, pertanto, esaminare se, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per invocare la predetta disciplina (specificatamente è necessario il preventivo esame dei bilanci, da cui emerge la “qualificazione” dei crediti dei soci.