Quesito del 10/08/2016

Da 5 anni sono socia lavoratrice di una cooperativa sociale e vorrei chiedere un anno di aspettativa senza retribuzione.
Secondo il CCNL delle cooperative sociali mi spetterebbe un periodo massimo di 6 mesi, c’è modo di prorogare tale periodo?

Risposta al quesito:
Effettivamente il CCNL delle cooperative sociali prevede che i soci lavoratori con almeno un anno di anzianità possano, previa richiesta, ottenere un periodo massimo di aspettativa pari a sei mesi (senza retribuzione né riconoscimento di anzianità a qualunque titolo), ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio.La suddetta richiesta deve essere motivata da gravi o comprovate ragioni personali o da malattie dei familiari e non può essere concessa ad oltre il 3% del totale dei dipendenti a tempo pieno. Il socio che  non si presenti al lavoro nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di aspettativa viene considerato dimissionario.
Tuttavia, occorrerà verificare se nello Statuto o nel Regolamento interno (obbligatorio per tutte le cooperative di lavoro, ai sensi dell’art. 6, Legge n. 142/2001) siano espressamente contenute disposizioni più favorevoli in materia di aspettativa, come ad esempio la possibilità, per i soci lavoratori, di prorogare il periodo semestrale nel caso in cui le succitate esigenze permangano.

Quesito dell’08/08/2016

Mi è stato prospettato l’acquisto con accollo mutuo di un appartamento da una società cooperativa che si trova in gravi difficoltà finanziarie.
Che rischi posso correre?

Risposta al quesito:
In linea generale tutti quelli possibili nell’ipotesi di acquisto da società in prossimo dissesto.
Oltre ai rischi di dovere fare fronte alle esigenze finanziarie della Cooperativa, in ragione di deliberati sociali di assunzione dei costi da parte dei soci, si profilano i rischi di revocatorie o risoluzione contrattuale da parte delle Procedure Fallimentari.

Quesito del 07/08/2016

Nel novembre 2011 ho aderito alla coop XX-Roma, acquisendo una quota P.Z. Trigoria, con pagamenti rateizzati; con il crollo del mercato immobiliare non sono riuscito a vendere il mio appartamento; nel mar 2013, ho trasmesso formale rinuncia.
Nel contratto si evince che le quote elargite saranno riconsegnate solo con la riassegnazione della quota (oggi dell’alloggio ormai ultimato); fino a questo momento nessun acquirente si è fatto avanti e la cooperativa non dimostra nessun interesse nemmeno a rifondarmi in parte o con qualche formula “creativa”, tra cui il calo del prezzo oggi fuori mercato.
Io mi ritrovo con parecchie decine di migliaia di euro bloccate senza poter pensare a dare un futuro migliore alla mia famiglia. Cosa mi consiglia?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, esaminare i termini contrattuali, al fine di verificare gli effettivi limiti al rimborso della quota sociale.
Occorre, poi, verificare se l’attività posta in essere dalla Cooperativa sia realmente adempiente, ciò al fine di potere eventualmente opporre l’inefficacia della clausola limitativa del diritto al rimborso.
Solo successivamente all’approfondito esame delle circostanze sopra indicate e di quant’altro necessario, si può formulare un’adeguata strategia di tutela difensiva.

Quesito del 07/08/2016

Sono Presidente di una cooperativa a proprietà indivisa nata negli anni 80. Ad oggi ancora non siamo riusciti a trasformare la società a proprietà divisa. Alcuni soci sono deceduti e sono arrivate nuove richieste di assegnazione di alloggi, ad alcune di queste forse manca il requisito di impossidenza avendo già un alloggio di proprietà.
La domanda è se riesce a farmi sapere la norma che regola l’impossidenza e da dove viene si evince se una proprietà e adeguata o meno al proprio nucleo familiare. Ci sono delle tabelle? Si calcolano i metri, i vani, il nucleo? Ah dimenticato, la cooperativa ha ottenuto un contributo in conto interessi dalla Regione Puglia negli anni 80, mutuo estinto ormai da decenni.

Risposta al quesito:
In generale la normativa che regola l’impossidenza è quella prevista dalla L-.179/92 , che presuppone l’assenza del diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale per ciascun componente il nucleo familiare del socio assegnatario di alloggio in area PEEP con finanziamento pubblico.
Secondo la predetta normativa (integrata dalle circolari del Min.LL.PP. 1995) l’alloggio deve essere adeguato al nucleo familiare, cioè deve avere un vano catastale per ogni componente, con un minimo di due; l’alloggio medesimo, inoltre, deve essere abitabile ai fini urbanistici.
Esistono, tuttavia, alcune deroghe alla predetta disciplina, determinate nei Bandi di Finanziamento (emessi da Regioni, Comuni o altri Enti) che possono stabilire specificatamente gli elementi distintivi del requisito dell’impossidenza.

Quesito dell’01/08/2016

Siamo in una cooperativa edilizia indivisa prossima al commissariamento, abbiamo richiesto copia del libro soci e con grande nostra meraviglia abbiamo scoperto che nella seduta di fine anno 2015 il cda ha deciso senza far sapere niente a nessuno che 7 soci sono stati esclusi perchè secondo loro sono morosi (presunti perché due sono in causa).
Il codice civile prevede un iter ben preciso mentre invece lo statuto prevede l’invio di una raccomandata con l’invito di ottemperare dopodiché se non ci sono giustificazioni da parte del socio sei escluso.
Cosa fare a questo punto? Ricorso in tribunale entro 60 gg dopo che si è venuti a conoscenza della deliberazioni del cda o che cosa?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se lo Statuto sociale preveda la deroga alla competenza della giurisdizione ordinaria, ciò al fine di individuare esattamente l’organo a cui sottoporre l’opposizione al deliberato.
Se non esistono notifiche del deliberato , occorre verificare se la “conoscenza“ dell’esclusione  ha natura oggettiva e, in tal caso, procedere immediatamente all’impugnativa.
Se, viceversa, non esiste alcuna valida notifica, i soci esclusi farebbero bene ad attendere l’insediamento del Commissario e instaurare con lo stesso l’adeguato  rapporto per la tutela dei propri diritti.

Quesito del 31/07/2016

Vorrei acquistare un immobile da un socio di cooperativa edilizia a r.l. assegnatario e proprietario. Il socio, unitamente ad altri, è divenuto proprietario nell’agosto 2015 con atto notarile di assegnazione in proprietà. L’appartamento è parte di un complesso di altri 19 appartamenti di cui uno solo è rimasto invenduto, ancora di proprietà della coop.
Sull’immobile invenduto è stata iscritta ipoteca (a seguito di d.i. esecutivo, notificato alla coop 4 mesi dopo i rogiti) per un credito parzialmente insoddisfatto del costruttore di circa 110.000 residui. Con successiva transazione tra il solo Presidente della coop (senza avviso ai soci) ed il creditore si è stabilito che con la vendita (entro un termine, oggi scaduto) verrà cancellata l’ipoteca e soddisfatto il creditore. L’appartamento invenduto vale circa 115.000.
Esisterebbero poi altri potenziali creditori (su fatture, ritenute non versate, e progetti di fatture) ma per somma complessiva non elevata, non superiore a 90.000. Vi sarebbero, quindi, debiti complessivi della cooperativa (inclusi i 110.000 citati) per massimo 200.000. Sembrerebbe che, nonostante due mesi prima del rogito dell’agosto 2015, nell’assemblea sia stato approvato il bilancio positivo (in eccedenza di 10.000) con rassicurazione scritta del Presidente che con la vendita degli ultimi immobili si sarebbero pagati interamente le rimanenze, 4 mesi dopo, invece, sarebbe emersa la situazione debitoria descritta.
Preciso che i soci non si sono mai accollati i debiti della coop e non hanno, nell’ultima assemblea del maggio 2016, approvato il bilancio. Il mio dubbio è se il mio acquisto, come terzo, possa in qualche modo essere pregiudicato da tale situazione in caso di fallimento o altre procedure.

Risposta al quesito:
Se nell’atto di assegnazione al socio venditore non esistono imposizioni in ordine a futuri pagamenti per costi in itinere ovvero accolli di qualunque genere, l’acquirente non ha alcun onere verso la Cooperativa.
Per quanto  riguarda l’eventuale sopravvenienza di procedura concorsuale a carico della Società, basta verificare se il prezzo di vendita sia congruo, perché in tal caso non è più possibile procedere con revocatoria fallimentare.
L’ultimo controllo riguarda la regolarità dell’atto di vendita, nel senso che occorre verificare se la Cooperativa è soggetta a vincoli (ad esempio se finanziata ovvero se ha realizzato su zona PEEP, la vendita è possibile solo dopo il quinquennio dall’assegnazione).