Quesito del 13/04/2016

Nel 2007 mi iscrivo a una cooperativa versando le quote quando queste mi venivano richieste con lettera dal presidente della coop. o da un altro presidente capo delle cooperative secondo accordi.
01/072011 fine lavori. Lettera di convocazione per consegna alloggi.
Qui scopro che il mio alloggio è stato venduto due volte. L’altro proprietario occupa detto alloggio da vari mesi. Discussioni, minacce legali, avvocato.
La cooperativa mi propone un nuova casa entro 6 mesi, casa a tuttora mai avuta, ho in corso una denuncia penale contro i due presidenti.
Una sentenza civile non rispettata (Agenzia delle Entrate vuole il pagamento della sentenza), le società sono state fatte fallire, i beni sono stati venduti a nuove cooperative dove il presidente, il vice e altri personaggi sono sempre loro ma sono riusciti ad evitare un pignoramento e sono di nuovo in Tribunale.
Ho un avvocato, ma cosa altro devo fare?

Risposta al quesito:
Gli elementi informativi, forniti nel quesito, sono troppo scarni per potere dare una efficace risposta.
In via generale, si può ritenere che, essendo la Cooperativa (o le Cooperative) fallite, l’unica via praticabile sia quella dell’azione di responsabilità verso gli amministratori responsabili.
Occorre, però, rilevare che in sede civile l’azione si prescrive in cinque anni, mentre in sede penale la prescrizione segue quella del reato specifico, se sussistente.
Sembra, pertanto, corretta l’azione intrapresa per la persecuzione dei reati, a condizione che si coltivi la costituzione di parte civile.

Quesito del 13/04/2016

Il Commissario straordinario di una cooperativa può successivamente essere nominato commissario liquidatore della stessa qualora ne esistano i presupposi o bisogna ricorrere ad altro Commissario liquidatore per non incorrere nell’ipotesi di cui all’art 28 ultimo comma della L.F.

Risposta al quesito:
Se non sussistono ostacoli specifici, inerenti al comportamento del Commissario Straordinario, quest’ultimo può legittimamente essere nominato Commissario Liquidatore dall’Autorità amministrativa.
L’art. 28 L.F. riguarda il Curatore  che è una figura diversa, seppure analoga, da quella inerente al Commissario Liquidatore.
Quest’ultimo, infatti, viene nominato dall’Autorità amministrativa, anche in assenza della condizione di insolvenza della Cooperativa.
Se, comunque, nel corso della propria gestione, il Commissario Straordinario ha causato il dissesto economico della Società, per analogia può applicarsi la disposizione dell’art. 28 L.F. che prevede l’incompatibilità con la nomina di Commissario Liquidatore.

 

Quesito del 12/04/2016

Come vengono calcolati gli interessi passivi sul mutuo erogato dalla banca alla cooperativa edilizia, come vengono addebitati ai vari soci e poi, al momento dell’accollo della quota di mutuo richiesta da ogni singolo socio, gli interessi passivi ripartono da zero oppure viene tenuto conto degli interessi che si sono pagati in precedenza?

Risposta al quesito:
Gli interessi passivi vengono calcolati annualmente al tasso convenuto sulla somma mutuata; possono essere di preammortamento ovvero di ammortamento, a seconda che siano imposti rispettivamente prima o dopo che decorra il pagamento delle rate inerenti alla sorte capitale.
Gli interessi di preammortamento compensano la Banca per l’impegno della somma, sicché scattano anche prima che vi siano le erogazioni e sino alla messa in ammortamento del mutuo, che ha inizio con il pagamento delle rate in diminuzione della sorte capitale.
Normalmente, nelle Cooperative edilizie, l’ammortamento del  mutuo avviene allorquando gli alloggi sono interamente ultimati e da questo momento in poi gli interessi passivi si calcolano a scalare sulle somme residue ancora dovute in restituzione.
Dalla stipula del mutuo individuale, il socio verserà esclusivamente gli interessi passivi del mutuo in ammortamento, calcolati a scalare sulle somme residue (si prosegue nel pagamento delle rate, composte da quota interessi e quota capitale, anche se la Cooperativa ha già iniziato il versamento di somme in restituzione del mutuo).

Quesito del 12/04/2016

Vorrei sapere se è normale che una cooperativa edile a proprietà indivisa, faccia pagare gli interessi di preammortamento del mutuo 13 mesi prima dell’effettiva erogazione.
Il mutuo è stato erogato a luglio 2008, con atto notarile, nello stesso atto, stesso giorno è stato frazionato il mutuo per gli 11 assegnatari, pagamento prima rata 27 agosto 2008, gli interessi di preammortamento li abbiamo pagati da giugno 2007.

Risposta al quesito:
Gli interessi di preammortamento compensano l’Istituto mutuante per avere impegnato la somma mutuata, indipendentemente dalla relativa erogazione.
Si deve, dunque, presumere che, nel caso di specie, la Banca abbia concesso il mutuo alla Cooperativa nel 2007 e, successivamente nel 2008, in base agli stati d’avanzamento maturati (secondo la scadenza contrattuale) abbia effettivamente erogato le somme.
In tal caso, la situazione prospettata appare legittima.

Quesito del 09/04/2016

Sono socio di una Coop. edilizia a proprietà indivisa di 26 soci, che si appresta al passaggio a coop. divisa come da delibera effettuata in precedenza.
Siamo vicini al frazionamento del mutuo e al rogito, ma inizialmente rogiteranno solo 8 soci, volevo sapere quali incombenze e responsabilità hanno gli stessi verso i rimanenti 18 nel caso in cui decidessero di proseguire con il programma edilizio per la costruzione di nuovi alloggi.
Se dovessero subentrare problemi finanziari, gli 8 soci sono tenuti a risanare eventuali buchi finanziari o ne sono fuori?

Risposta al quesito:
Stipulato il rogito, i soci assegnatari hanno l’obbligo di contribuire alle spese generali sino all’estinzione della Cooperativa, che avviene dopo la messa in liquidazione a seguito del raggiungimento dello scopo sociale.
Se, poi, nuovi soci intendono dare corso ad un nuovo programma costruttivo, i soci assegnatari di quello precedente hanno sostanzialmente raggiunto lo scopo e, pertanto, agli stessi può essere richiesto esclusivamente un contributo per le future spese di liquidazione e non può essere loro impedito di esercitare il legittimo diritto di recesso.

Quesito dell’08/04/2016

Sono socio presso una cooperativa a proprietà indivisa, ed ho un alloggio in godimento. L’anno scorso in occasione della seconda convocazione per l’approvazione di bilancio e rinnovo del Cda, mi sono presentato per approvare ciò è rinnovare gli argomenti sopra citati, a questo incontro ci viene reso pubblico che l’assemblea non era da considerarsi come seconda istanza, poiché gli argomenti sopra citati erano stati approvati in prima istanza.
Chiedo nella stessa giornata ed ottengo il verbale di convalida della prima istanza, noto che l’incontro è avvenuto in un luogo diverso dalla comunicazione speditami dalla mia cooperativa, ovvero si tenuta dinanzi all’indirizzo e al numero civico citato nel documento da me ricevuto quindi fuori da i locali citati nella raccomandata.
Ho denunciato i fatti alla questura e inoltrato una richiesta d’arbitrato per annullare l’incontro avvenuto in prima istanza.
La mia domanda è questa: bastano questi fatti narrati per annullare la sentenza?

Risposta al quesito:
Se l’adunanza si è tenuta in luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione, il relativo verbale è invalido, a meno che gli amministratori non possano provare di avere dirottato i soci presso il nuovo locale per esigenze obbiettive sopravvenute.
Se vi è stato un arbitrato su istanza del socio ed è stato emesso un lodo (alias sentenza), i dati forniti non sono sufficienti per dare un giudizio sulla possibile impugnativa.
Occorre, infatti, leggere il lodo e, dopo averne attentamente esaminato il contenuto, valutare se sussistono gli elementi di legittimità per proporre l’impugnativa.