Quesito del 10/12/2020

Vorrei un parere su come muovermi per riottenere l’intera somma versata alla cooperativa di cui ancora faccio parte per la costruzione di villette a schiera.
Mi spiego meglio, qualche anno fa il presidente mi consigliava di non fare nessuna lettera di rinuncia, sarei stata sostituita rimborsata nella misura in cui qualche un nuovo socio ne avrebbe fatto richiesta. La problematica va avanti da qualche anno, la somma versata si aggira intorno agli 81.000,00 euro.
Le ville sono quasi finite, prossime all’assegnazione, come mi devo muovere?

Risposta al quesito:
Occorre innanzitutto verificare le disposizioni dello Statuto sociale in ordine al recesso e al rimborso delle quote versate.
Per legge il socio receduto ha diritto al rimborso integrale delle anticipazioni in conto costruzione se non ha fruito dell’assegnazione dell’alloggio, ma lo Statuto può condizionare l’effettivo rimborso al subentro di altro socio che versi le somme da restituire.
La richiesta di recesso va eseguita tempestivamente in quanto la permanenza di ulteriori periodi temporali nella qualità di socio consente alla Cooperativa di addebitare le spese generali e le perdite in generale, certamente non rimborsabili.
Entro sessanta giorni dalla domanda di recesso il CdA deve pronunciarsi sull’accoglimento o sul rigetto, in quest’ultimo caso il socio deve opporre la delibera innanzi al Tribunale (o il Collegio Arbitrale se previsto dallo Statuto) entro trenta giorni dalla notifica.

Quesito del 10/12/2020

Buongiorno avvocato, sono socia di una cooperativa di 8 unità immobiliari in cui vivo da 4 anni ma ancora non c’è stata l’assegnazione e l’atto (nonostante paghiamo le rate di mutuo da 2 anni alla cooperativa stessa che poi versa per noi).
Adesso mi trovo a voler comprare un’altra casa, posso quella nuova acquistarla con il beneficio di mutuo e atto prima casa (dato che la cooperativa ha anche un contenzioso con l’impresa dei lavori e non so tra quanti anni avverrà l’effettivo atto notarile).

Risposta al quesito:
Non è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della “prima casa” se si è già titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (tra i quali anche quello di abitazione) su un immobile sito nel medesimo Comune.
Dal quesito emerge che la Socia ha già ottenuto l’assegnazione provvisoria dell’alloggio di cui è prenotataria in base al contratto sociale, ma non è stato ancora stipulato l’atto pubblico di vendita.
Premesso quanto precede, il diritto del socio di Cooperativa a proprietà divisa all’assegnazione provvisoria dell’alloggio, è assimilato dall’Amministrazione finanziaria al diritto reale di abitazione, sul presupposto che con il verbale di consegna la Società si spoglia del relativo possesso in favore del socio.
Ne consegue che l’assegnataria (seppur in via provvisoria), finché manterrà la qualità di socio ed a prescindere dalla data di stipula del rogito notarile, non potrà usufruire delle agevolazioni fiscali ove acquisti un altro immobile nello stesso Comune.
Sarebbe, viceversa, legittimo l’acquisto agevolato in Comune diverso; in quest’ultimo caso, però, le agevolazioni non potrebbero essere richieste una seconda volta in occasione dell’assegnazione definitiva dell’alloggio in Cooperativa, a meno che non si proceda entro un anno alla vendita dell’immobile per il quale si è già usufruito dei benefici fiscali.
Per completezza, è comunque il caso di valutare, indipendentemente dalla succitata normativa fiscale, se lo Statuto della Cooperativa ovvero il “programma costruttivo” (soprattutto se agevolato dal finanziamento pubblico e dall’assegnazione dell’area in zona PEEP) consenta o meno al socio di diventare proprietario di un altro immobile.