Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 21/05/2019

Nel ringraziarLa per la risposta data al mio precedente quesito, tuttavia mi rendo conto che forse non sono stata precisa nell’esporre il problema e che quindi non ho acquisito una risposta chiarificatrice.
Spiego che la cooperativa edilizia non ha usufruito di nessuna agevolazione e/o finanziamento e così come ho accennato, eravamo arrivati alla fine della costruzione e ci hanno richiesto un aumento di prezzo, pari a 53.000.000 milioni di lire. Subito dopo la richiesta, abbiamo iniziato un contenzioso, che dopo il primo grado di giudizio, ha condannato la cooperativa all’esecuzione in forma specifica e per i ricorrenti al pagamento della somma richiesta, giustificandolo. La cooperativa, appella la sentenza di primo grado, impostando il ricorso in corte d’appello, evidenziando tra le altre cose la mancanza dei requisiti soggettivi.
Dopo circa 20 lunghi anni, i suddetti requisiti soggettivi, non tutti li hanno conservati (preciso che siamo un gruppo di ricorrenti) infatti a tutt’oggi, solo qualcuno conserva integralmente i requisiti soggettivi originariamente richiesti, altri li hanno in parte, altri non ne hanno alcuno (nello specifico, io personalmente non possiedo abitazione, ma ho perso il requisito della residenza in quanto mi sono trasferita altrove dove ho fatto famiglia).
Quello che chiedo: a distanza di tanti anno il socio è tenuto alla conservazione dei requisiti soggettivi richiesti e necessari per la prenotazione dell’alloggio?
Attendo risposta o qualora fosse necessario chiedo se è possibile un colloquio telefonico, anche a pagamento, per avere o fornire maggiori dettaglio in merito alla questione.

Risposta al quesito:
In assenza di contributo pubblico i “requisiti” in questione potrebbero essere di due tipi: requisiti per assegnatari in zona PEEP ovvero requisiti imposti dallo Statuto.
Nel primo caso, se gli atti pubblici di trasferimento non sono ancora avvenuti, i soci devono comunque conservare i requisiti previsti dalla Convenzione con il Comune; nel secondo caso il possesso dei requisiti dovrebbe essere valutato al momento in cui la Cooperativa, per sua inadempienza non ha consentito la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà individuale.

Quesito del 21/05/2019

Sono un socio di una cooperativa a proprietà indivisa su terreno peep con contributo statale per il mutuo; tale contributo viene erogato per il mutuo e per 35 anni… la cooperativa ha invece stipulato un mutuo ventennale che l’anno prossimo finirà con l’ultima rata.
Detto ciò avrei 2 domande: tale contributo si riferisce solo agli interessi o anche al capitale? In particolare, tale contributo può essere utilizzato sino all’estinzione complessiva del mutuo stesso?
Per i 15 anni che mancherebbero tale contributo verrà comunque erogato e, se sì, in che modo potrà essere speso?

Risposta al quesito:
Occorre verificare il provvedimento di finanziamento e anche il contratto di mutuo, ciò per riscontrare se il contributo pubblico sia o meno sugli interessi.
In caso affermativo non può esserci l’ipotizzata differenza di termini di scadenza e il contributo viene erogato direttamente all’Istituto di credito che provvede a decurtare gli interessi a carico dei soci assegnatari.
Se, viceversa, il contributo pubblico viene erogato direttamente alla Cooperativa beneficiaria, in tal caso esso non distingue tra interessi e sorte capitale, sicché verrà erogato per tutto il periodo e con le modalità previsti nel provvedimento ministeriale.



Quesito del 20/05/2019

Sono socio di una cooperativa edilizia, abbiamo costruito 24 alloggi, di cui 21 già assegnati con atto pubblico individuale, non abbiamo mutuo regionale, ma abbiamo convenzione con il Comune per l’assegnazione dell’area in proprietà, e riduzione degli oneri di urbanizzazione.
Abbiamo un alloggio non assegnato perché il socio si è dimesso, a altri due alloggi con soci che al momento hanno perso i requisiti per l’assegnazione. Gli alloggi sono completi, si devono fare solo gli atti pubblici. Abbiamo delle cause pendenti con dei soci.
La domanda è se in queste condizioni (alloggi invenduti e cause pendenti), visto che gli alloggi sono completi (scopo sociale raggiunto), si può procedere alla nomina del liquidatore e alla messa in liquidazione della società, vista anche le difficoltà alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, dato che l’attuale si è dimesso.

Risposta al quesito:
La risposta è affermativa, in quanto il Liquidatore può procedere alla liquidazione di tutte le attività e passività sociali, ivi comprese quelle inerenti ai giudizi in corso e agli alloggi privi di prenotatari.

Quesito del 20/05/2019

Abbiamo acquistato nell’89 una casa tramite cooperativa che ha costruito 42 alloggi. Rimaneva del terreno che abbiamo venduto quest’anno.
Gli amministratori ci dicono che non possiamo ottenere il ricavo in danaro soldi ma tramite opere di miglioramento delle case acquistate. Ognuno dei soci vorrebbe fare una cosa diversa (chi gli infissi nuovi, chi il fotovoltaico ect.), intestando la fattura alla cooperativa, per l’importo che spetta.
Ci dicono che dobbiamo fare tutti il medesimo tipo di intervento sulle case.
E’ giusto… temiamo che qualcuno voglia ottenere benefici personali dall’appaltare opere per 42 case!

Risposta al quesito:
La Cooperativa viene gestita secondo lo Statuto e le norme del codice civile, sicché l’assemblea deve decidere la destinazione del ricavato.
In realtà, va rilevato che il terreno era stato acquistato per il raggiungimento dello scopo sociale, mediante le anticipazioni dei soci.
Da quanto precede consegue che il ricavato della vendita del terreno medesimo, in quanto non più necessario al programma costruttivo, deve essere rimborsato pro quota ai soci creditori.

Quesito del 17/05/2019

Sono socia di una cooperativa edilizia per la quale ho prenotato un alloggio, quasi in fase di ultimazione abbiamo intrapreso un procedimento giudiziale che si protrae da circa 20 anni, al momento la cooperativa mi contesta il possesso dei requisiti soggettivi che ho mantenuto per tanti anni ma che attualmente mi manca quello della residenza.
Chiedo fino a quando si devono mantenere i requisiti soggettivi e se ci sono sentenza in merito.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente conoscere se la Cooperativa abbia fruito di finanziamento pubblico e quale sia stata la relativa Legge agevolativa.
Ciò posto, va rilevato che, in generale, dopo l’assegnazione provvisoria per la fruizione del finanziamento è necessaria la ratifica dell’Ente finanziatore che accerta i requisiti soggettivi del socio. Da questo momento l’unico requisito che occorre mantenere è quello del reddito.
Quanto precede vale per gli alloggi assegnati in proprietà, mentre per le assegnazioni in locazione il possesso dei requisiti è permanente.

Quesito del 16/05/2019

É possibile recedere da socio per giusta causa avendo già fatto il rogito ma non avendo ancora concluso il piano sociale visto che sono emerse probabili inadempienze sulla gestione della contabilità che mettono a rischio la conclusione del piano o che comunque potrebbero richiedere ulteriori esborsi di denaro?

Risposta al quesito:
Avendo ottenuto la prestazione mutualistica (assegnazione dell’alloggio) l’assegnatario non può recedere da socio fino all’estinzione della Società e resta obbligato alla corresponsione delle spese generali di gestione.
Il predetto socio, tuttavia, mantiene i diritti di controllo sull’attività svolta dagli amministratori o dal Liquidatore e può opporre il Bilancio che presenti il saldo di spese non veritiere, non pertinenti o comunque palesemente eccessive.