Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 19/04/2019

Io regolarmente iscritto ad una cooperativa edilizia (in comunione di beni col coniuge).
Volendo far intestare l’appartamento interamente al coniuge (ora in regime di separazione dei beni), sono valide le anticipazioni effettuate a nome dello scrivente senza incorrere, da parte di mia moglie, in problemi relativi all’iva, versata al 4 %?
Ambedue abbiamo diritto alla riduzione dell’iva per la prima casa di abitazione.

Risposta al quesito:
L’assegnazione dell’alloggio, in quanto oggetto del rapporto mutualistico intercorrente tra la cooperativa ed il socio, è effettuata necessariamente nei confronti del socio stesso. Pertanto, affinchè l’immobile sia assegnato ad altro soggetto, occorre che quest’ultimo subentri nella qualità di socio, previa accettazione della Cooperativa.
Premesso ciò, l’originario socio avrà diritto alla restituzione delle anticipazioni effettuate in conto alloggio, a suo tempo fatturate.
Il socio subentrante dovrà, quindi, corrispondere alla Cooperativa, a titolo di rimborso, gli importi dalla stessa restituiti al socio receduto, nonché versare l’eventuale residuo prezzo dell’alloggio maggiorato dell’iva.
Nel caso prospettato, l’aliquota iva sarà pari al 4%, in quanto l’immobile sarà adibito dal subentrante ad abitazione principale.

Quesito del 19/04/2019

Vorrei sapere se una cooperativa edilizia a mutualità prevalente ha raggiunto lo scopo sociale ma uno dei 20 soci deve ancora versare la quota, mai versata per la definizione del programma costruttivo, si può mettere in liquidazione?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato la Cooperativa può essere messa in Liquidazione volontaria e tra le attività da svolgere da parte del Liquidatore nominato rientra anche quella di recupero della quota non versata dal socio.

Quesito del 18/04/2019

Volevo sapere se posso recedere da socio di cooperativa edilizia scarl, avendo io singolarmente raggiunto lo scopo mutualistico.

Risposta al quesito:
Il socio che ha beneficiato della prestazione mutualistica resta obbligato al versamento delle spese generali sino al completo raggiungimento dello scopo sociale e alla conseguente estinzione della Società.
Il socio, tuttavia, mantiene i diritti in ordine alla corretta gestione sociale e, pertanto, può pretendere che gli amministratori compiano celermente le attività necessarie per la liquidazione, nonché può denunciare eventuale illegittimità.

Quesito del 18/04/2019

Io e mio marito siamo soci assegnatari di un appartamento in edilizia convenzionata. Abbiamo rogitato l’appartamento e le sue pertinenze nel 2009 e volevo sapere se con questo atto il titolo di socio della cooperativa decade oppure no.
Mi spiego meglio, la cooperativa dopo diversi anni dai rogiti è stata messa in liquidazione e adesso rischia il fallimento, noi dobbiamo fare qualche comunicazione di cancellazione alla società o si rischia di dover pagare i debiti che la cooperativa ha contratto?
In questi anni non abbiamo mai pagato quote associative ne ci sono mai state chieste, ci era stato detto che con il rogito il rapporto con la soc. Cooperativa decadeva, è vero?
Non vorrei trovarmi con spese assurde da pagare, cosa dobbiamo fare?

Risposta al quesito:
Le Cooperative constano di due rapporti: uno mutualistico attinente la costruzione e l’assegnazione dell’alloggio, disciplinato dal rapporto contrattuale; l’altro societario, riguardante la struttura della Cooperativa e gli obblighi connessi di ciascun partecipante.
Con l’atto di assegnazione definitiva si compie l’attività contrattuale mutualistica, ma resta il rapporto societario che permane sino alla estinzione della Società.
La Cooperativa è società a responsabilità limitata, sicché il socio risponde esclusivamente con il capitale versato, ma possono intervenire altri atti, quali i deliberati assembleari, impositivi di versamenti a vario titolo, ivi compreso quello contributivo per le spese di gestione.
In tal caso il Liquidatore può richiedere ai soci il versamento delle spese di gestione o dei costi inerenti all’estinzione della Società.

Quesito del 17/04/2019

Volevo sapere se è possibile recedere da una cooperativa edilizia anche se lo statuto non è molto chiaro al riguardo (per non dire che è stato scritto appositamente per non permetterlo!).
Sono socia della cooperativa sin dalla sua nascita nel 2004, nel 2012 siamo entrati negli alloggi e tutt’ora non siamo arrivati all’accollo del mutuo tanto meno al rogito (soldi spariti e nessun certificato di agibilità).
Nel frattempo il mio alloggio ha subito gravi danni (infiltrazioni e muffa in tutta la casa) causati da lavori fatti male sul lastrico solare. Ovviamente la cooperativa non ha nessuna intenzione di riparare i danni.
Io non voglio fare più il frazionamento, anzi voglio uscire immediatamente dalla cooperativa e fare causa per cercare di recuperare i soldi e le lacrime versate!
È fattibile il recesso in questi casi… anche se non è scritto nello statuto?

Risposta al quesito:
In ragione della grave inadempienza della Cooperativa nell’esecuzione del contratto mutualistico il socio ha diritto al recesso per giusta causa.
Occorre, tuttavia, osservare che le risorse finanziarie sono state impegnate nell’alloggio, sicché il socio che recede rinuncia all’alloggio (dove si trova il valore di quanto investito) per iniziare un contenzioso alquanto incerto.
Se, infatti, è probabile che la Cooperativa possa pagare esclusivamente con il ricavato dell’alloggio rinunciato, appare certo che le risorse alla fine disponibili siano molto inferiori al credito del socio e al valore attuale dell’alloggio medesimo.
Va, quindi, valutata l’ipotesi di acquisire l’alloggio e instaurare l’azione risarcitoria nei confronti della Cooperativa, al fine di ottenere un risultato probabilmente più vantaggioso e meno rischioso di quello derivante dal recesso.

Quesito del 16/04/2019

Sono socio di una cooperativa edilizia a mutualità prevalente, nel 2016 e prima della relativa gara di appalto viene fatto firmare ai soci (me compreso) un prospetto estimativo del costo del singolo appartamento che si attesta sui 140.000 €.
Sullo stesso foglio vengono esplicitati tutti i singoli costi (costo costruzione, permesso costruire ecc.) e viene nella parte riservata al costo dell’appalto indicato un relativo ribasso d’asta del 10%. Pochi mesi dopo viene aggiudicato l’appalto ad una impresa costruttrice con un ribasso del 27%(quindi 17% in meno dello stimato), ma il costo del singolo alloggio non cambia nonostante varie richieste rimaste inevase da parte degli amministratori.
Ne segue che non avendo ricevuto alcun chiarimento dagli stessi amministratori e rimanendo inevasa una richiesta di accesso agli atti non pago le rate stabilite in conto costruzione. Ne segue che ricevo due decreti ingiuntivi a cui sto facendo opposizione non riconoscendo quella cifra.
E’ la strada giusta?

Risposta al quesito:
Occorre verificare le ragioni dell’opposizione, che devono essere fondate in punto di fatto e di diritto.
Nel caso di specie sembra che l’opposizione si fondi sulla mancata diminuzione del costo rispetto al nuovo ribasso d’asta, ma una tale circostanza non è per se stessa esaustiva del diritto preteso dall’opponente.
Si rende, innanzitutto, necessaria l’esatta individuazione dei termini contrattuali, stabiliti dalle parti nei vari atti: contratto d’appalto, prospetti, delibere assembleari, bilanci etc.
In particolare è utile rilevare a che titolo vincolante è stato formulato il prospetto dei costi e se sono sopraggiunti altri atti modificativi, quali le delibere assembleari.
Va, inoltre, controllato il contratto d’appalto in relazione alla previsione di lievitazione dei costi per revisione prezzi ovvero per altri motivi.