Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 29/11/2018

Sono presidente del C.d.A di una cooperativa a proprietà indivisa che è impegnata esclusivamente nella gestione dei 96 appartamenti costruiti ed assegnati ai soci alla fine degli anni 80.
Questa è la mia domanda: per il canone mensile pagato dai soci la cooperativa sarà obbligata, da gennaio prossimo, ad emettere fattura elettronica considerato che abbiamo sempre emesso fattura cartacea con aliquota 4%?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie di abitazione non sono annoverate tra i soggetti esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica decorrente dal primo gennaio 2019.
Pertanto, dal tale data, le medesime Società dovranno emettere le fatture in formato elettronico nonché provvedere, nella stessa modalità, alla relativa conservazione nei termini di legge.
Nel caso prospettato, quindi, la Cooperativa, dopo aver predisposto la fattura, secondo le modalità informatiche idonee, dovrà provvedere al relativo invio telematico al sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate (cd. SDI), attraverso cui la fattura stessa sarà recapitata al socio assegnatario in godimento.
Nello specifico, la fattura perverrà all’indirizzo telematico prescelto da quest’ultimo (qualora registrato presso il portale dell’Agenzia) oppure a quello indicato in fattura (pec o codice destinatario a sette cifre) oppure ancora al cassetto fiscale del socio contribuente, qualora lo stesso non risulti registrato sul portale né abbia comunicato il proprio recapito telematico alla Cooperativa (la quale, in tal caso, dovrà compilare il campo “codice destinatario” con sette zeri).

Quesito del 28/11/2018

Poichè mi sono dimessa da una cooperativa volevo sapere se è prevista la restituzione della quota versata al notaio al momento della costituzione della società.

Risposta al quesito:
Occorre accertare a che titolo è stata versata la somma. Se essa è stata versata come capitale sociale e spese generali, il socio che recede ha diritto alla restituzione del primo, a condizione che non sia stato corroso da eventuali perdite nelle more della vita sociale intercorsa.

Quesito del 26/11/2018

Sono socia di una Cooperativa proprietà indivisa dal 2003, ho sempre pagato un affitto simbolico di Euro 2000 annue, mai aumentato e mai indicizzato Istat, oggi ricevo una comunicazione che il Consiglio, per problemi di contabilità pregressa, relativamente a differenze di affitto su locali identici, ha deciso di aumentare l’importo calcolando il costo al mq. aumentandolo cosi la cifra di un importo considerevole, il tutto senza preavviso. Mi domando è regolare questo comportamento o posso contestare?
Inoltre ho chiesto svariate volte di visionare documenti contabili in relazione ai consuntivi annuali, mi è stato detto che non è possibile perché la richiesta deve essere fatta da almeno i due terzi dei soci, ma nulla di tutto questo risulta sullo Statuto o sul Regolamento.

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono caratterizzate da contratto sociale con finalità mutualistiche, sicché esse sono regolate come le Società di capitali, ma con la differenza che le maggioranze sono formate dai soci indipendentemente dalle quote sottoscritte.
Quanto precede comporta la sovranità della maggioranza dei soci, i quali possono determinate e condizionare il comportamento amministrativo degli amministratori.
Se, dunque, nel caso di specie gli amministratori compiono atti irregolari in danno dei soci, questi ultimi hanno tutto l’interesse alla revoca.
Quanto al controllo contabile , esso viene e seguito dagli organi preposti (Collegio Sindacale, Revisore esterno) se la Cooperativa è assimilata alle SPA; se, viceversa, il Sodalizio è assimilata alle SRL il controllo può essere eseguito anche dai soci.
Nel caso di irregolarità i soci possono denunciare i fatti, oltre che all’Autorità Giudiziaria (art. 2909 c.c.) ovvero all’Autorità Amministrativa che esercita la Vigilanza sulle Cooperative.
In quest’ultimo caso i soci interessati possono chiedere  l’ispezione straordinaria per l’accertamento dei fatti e l’assunzione dei provvedimenti sanzionatori.

Quesito del 26/11/2018

Egr. avvocato, sono proprietario di alloggio proveniente da cooperativa militare ora in liquidazione con gli alloggi che sono diventati tutti a proprietà individuale. Percepisco il contributo che sarà erogato per 35 anni.
Se vendo l’alloggio a soggetto non appartenente alle ff.pp. è vero che continuerò a percepire tale contributo? Dovendo per motivi familiari prendere alloggio più grande ed impegnarmi in un altro mutuo? È possibile sapere come è disciplinata la questione sotto il profilo normativo in tutti i diversi casi di vendita?

Risposta al quesito:
Occorre verificare la disciplina prevista dalla Legge con cui è stato concesso alla Cooperativa il contributo.
Se il predetto contributo è sugli interessi (come sembra da un esame approssimativo) esso dovrebbe essere erogato direttamente all’Istituto di credito.
Occorre, poi, verificare se la predetta Legge di finanziamento preveda la vendita a soggetto non avente i requisiti di appartenente alle Forze Armate (circostanza improbabile).
Nel caso sia possibile la vendita, l’acquirente subentra nel mutuo agevolato accollandosi la parte residua.

Quesito del 23/11/2018

Cooperativa oggi individuale, nata indivisa. E’ stato nominato il liquidatore per la sua chiusura.
Durante l’assemblea per la liquidazione, due soci (su 14), che erano stati espulsi illegittimamente e poi reintegrati dopo un lodo arbitrale e dopo un controllo di tutti i rogiti stipulati dai soci, chiedono perché le somme riportate nei rogiti siano una diversa dall’altra e nel 50% dei rogiti compaiano somme versate per il condominio. Le differenze dei versamenti arrivano anche a più di € 20.000,00 (tutte le somme sono state versate in regime di proprietà indivisa).
Alla richiesta dei due soci il liquidatore (dopo 6 mesi) ha risposto che per lui è tutto regolare adducendo scuse palesemente partigiane (il liquidatore è anche consulente della Società che curava i bilanci della cooperativa.
Domanda: è possibile adire a vie legali e contemporaneamente inviare una comunicazione all’ordine dei commercialisti visto che lo stesso liquidatore è iscritto all’albo?

Risposta al quesito:
Si presuppone che i due soci riammessi non abbiano partecipato alla vita sociale, sicché per gli stessi si riaprono i termini di impugnativa dei bilanci sociali approvati dall’assemblea, con decorrenza dalla data di riammissione.
Occorre, pertanto, verificare se ancora pendenti i termini di impugnativa e soprattutto se esistano le irregolarità contabili in base alle quali agire per la nullità dei Bilanci approvati.
Per quanto riguarda l’eventuale esposto all’Ordine dei Commercialisti, occorre verificare se le presunte irregolarità siano addebitabili al professionista e abbiano l’incidenza disciplinare e deontologia su cui può deliberare l’Ordine medesimo.

Quesito del 17/11/2018

Sono socio di una cooperativa edilizia per azioni. La cooperativa è in fase di liquidazione perchè lo scopo sociale è stato quasi totalmente raggiunto in quanto tutti i soci hanno ricevuto in assegnazione, con atto notarile, le proprie abitazioni. Purtroppo rimane in capo alla cooperativa un mutuo gravante su un ultimo immobile, non ancora assegnato, perchè il socio assegnatario ha cessato i pagamenti.
A causa dell’attuale crisi immobiliare il liquidatore, incaricato di chiudere la cooperativa, non riesce a vendere l’immobile ad un prezzo sufficiente per l’estinzione del debito bancario e per l’eventuale restituzione dei fondi precedentemente versati dal socio assegnatario.
Io e tutti gli altri soci non siamo disponibili a pagare le rate in scadenza del mutuo e vorremmo arrivare ad una rapida e definitiva chiusura della cooperativa senza nostro coinvolgimento economico. Come si può procedere?

Risposta al quesito:
Occorre preventivamente verificare il contratto di mutuo e i singoli contratti di accollo per rilevare i diritti dell’Istituto di credito sugli alloggi già assegnati.
Se non esistono garanzie dei soci assegnatari verso l’Istituto di Credito, i soci medesimi non rispondono delle obbligazioni sociali e non hanno nulla da temere in ordine all’eventuale azione del creditore ipotecario.
Se, viceversa, esiste la garanzia nell’originario contratto di mutuo, i soci possono opporre all’Istituto di credito il loro diritto di vedersi addebitare esclusivamente la quota di mutuo esposta nell’atto pubblico di assegnazione (come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione).
Sulla scorta di quanto precede, il Liquidatore può formulare una proposta transattiva all’Istituto di Credito, così evitando il prolungarsi della controversia ovvero può richiedere la liquidazione coatta della Cooperativa in ragione della sopraggiunta insolvenza.