Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 30/10/2018

Siamo 42 soci assegnatari pro tempore di appartamento in cooperativa con mutuo e contributo Regione Calabria. Abbiamo pagato tutto ma non abbiamo avuto la possibilità di avere l’atto di proprietà definitivo.
Dopo circa 30 anni il Ministero nomina un Liquidatore che ha chiesto delle spese per circa 200.000,00 Euro, di cui circa 80.000,00 di compenso. Possiamo contestare il compenso in quanto ci sembra molto oneroso? Siamo 42 soci vorremmo affidare a Lei la nostra situazione.

Risposta al quesito:
Il compenso del Liquidatore nominato dalla Vigilanza ministeriale è fissato per legge, secondo i criteri prefissati dalla norma; il predetto compenso viene liquidato dal Ministero.
Occorre, pertanto, verificare su quali basi viene richiesto il predetto compenso.

Quesito del 29/10/2018

Gent.mo avvocato, diversi anni fa ho acquistato un immobile in una cooperativa edilizia, versando diverse somme.
Successivamente è stato richiesto un ulteriore versamento, deliberato in assemblea, essendo impossibilitato nel farlo sono stato espulso dalla cooperativa, ma non mi sono state ridate le ingenti somme versate, a seguito di giudizio di primo grado il giudice ha riconosciuto l’esclusione, ma altresì ha riconosciuto i miei versamenti, ma dopo diversi atti di pignoramento sequestri etc… non riesco a trovare il modo di recuperare le mie somme in quanto la cooperativa non ha alcun possedimento se non il mio ex appartamento che è oggetto di diversi atti di pignoramento.
Il mio quesito è il seguente: c’è un modo per riuscire a coinvolgere i singoli soci ed intervenire con un pignoramento non alla cooperativa ma ai soci in modo tale da recuperare le mie somme?

Risposta al quesito:
Per il coinvolgimento dei soci occorre verificare se l’atto di assegnazione contiene l’eventuale accollo dell’assegnatario per la quota parte dei debiti sociali.
Se il predetto accollo non sussiste, in tal caso l’ex socio creditore può proporre il fallimento della Società e chiedere al curatore di agire ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare contro gli amministratori ovvero agire direttamente contro gli stessi per avere dismesso il patrimonio sociale in danno dei creditori.

Quesito del 25/10/2018

Nel ringraziarLa per le sue precedenti risposte, volevo sottoporLe un quesito.
Sono socio di una cooperativa edilizia a r.l. con contributo regionale, seguirà un mutuo al tasso agevolato. Sono un appartenente alle forze dell’ordine, unica fonte di reddito del mio nucleo familiare composto solo dal sottoscritto è lo stipendio.
Volevo chiederLe ci sono limiti di reddito tra i requisiti per essere socio della cooperativa? Se il limite di reddito venisse superato che conseguenze potrebbero esserci?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa fruisce di finanziamento pubblico (mutuo agevolato), in tal caso esiste il limite di reddito fissato dalla legge di finanziamento (da verificare).
Il predetto limite va abbattuto del 40% per i redditi da lavoro dipendente.

Quesito del 24/10/2018

Gentili avvocato, sono socio di una cooperativa edilizia che non ha più un soldo, data la mala gestio degli anni pregressi, con recente nomina di nuovi presidente ed amministratori.
Nel 2006, in aggiunta al versamento di € 65.000 all’atto del subentro come socio cessionario di quota altrui (un semplice pezzo di carta senza alcuna specifica), mi è stato fatto versare indebitamente un ulteriore importo di e 50.000 che poi, a fronte delle mie minacce, visto che nessun altro li aveva versati e non erano neppure iscritti in bilancio (sic!), si sono impegnati a restituirmi tale somma, compatibilmente con le disponibilità di cassa (inesistenti).
La mia domanda è questa: trattandosi di riconoscimento di debito, potrei presentare ricorso per D.I. ex art. 642 ultimo comma c.p.c., nonostante lo Statuto societario imponga ai soci di portare le controversie aventi ad oggetto “il rapporto sociale” ad una commissione arbitrale?
Vorrei avere un titolo per iscrivere ipoteca sul terreno e chiedere gli interessi di mora (commerciali) senza dover affrontare i costi proibitivi dell’arbitrato collegiale. In caso contrario, per aggirare l’ostacolo, potrei cedere il mio credito o lo stesso deve ritenersi ritenersi “strettamente personale” ex art. 1260 c.c.?

Risposta al quesito:
Il procedimento monitorio non si sottrae alla clausola arbitrale, ma se il creditore vi da corso e il debitore non propone opposizione sollevando l’eccezione, la competenza si radica innanzi al Giudice ordinario.
La cessione del credito è teoricamente possibile, ma i pratica è molto improbabile che si trovi un cessionario disposto a pagare per il nulla.
Nel caso di specie, il socio creditore potrebbe dare corso all’azione di responsabilità verso gli amministratori, se la richiesta di versamento risulta illecita.
L’ipotesi va, tuttavia, valutata in concreto dopo l’esame della documentazione ed il riscontro di tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Quesito del 24/10/2018

Spett.le Studio Legale, se una coop edilizia risulta protestata e iscritta nel registro protesti per un debito non pagato, dopo la data dell’iscrizione nel registro può fare i rogiti per assegnare gli immobili ai soci?

Risposta al quesito:
L’insolvenza circoscritta e momentanea della Cooperativa non impedisce la stipula dei rogiti di assegnazione definitiva degli alloggi.
Diversamente accade, se la Cooperativa ha una situazione consolidata di insolvenza che comporta gravi conseguenze anche sulla efficacia dei rogiti.
Alla luce di quanto precede, nel caso di stato di insolvenza latente, nota all’Ufficiale rogante, quest’ultimo dovrebbe rifiutare di eseguire il rogito.
Se infatti la Cooperativa viene assoggettata al fallimento, i rogiti eseguiti entro l’anno sono a rischio di revocatoria fallimentare.

Quesito del 23/10/2018

Mia moglie ha ricevuto una contestazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Mi chiedo se ciò è legale secondo il CCNL delle cooperative sociali o prima ci deve essere una contestazione verbale con spiegazione da parte del lavoratore sui fatti contestati.
Quanti giorni devono passare tra i fatti contestati e la ricezione della lettera di richiamo?

Risposta al quesito:
Il CCNL delle cooperative sociali prevede che i provvedimenti disciplinari comminabili al socio lavoratore debbano essere preceduti dalla dettagliata e tempestiva contestazione, in forma scritta, dell’addebito.
Fa eccezione il richiamo verbale, che è immediatamente applicabile a fronte di violazioni di lieve entità.
Quanto all’arco temporale entro cui il lavoratore può vedersi contestata una condotta, l’orientamento della giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sia alcun termine univoco, in quanto il requisito dell’immediatezza della contestazione va accertato in base alle specifiche circostanze (natura della violazione, complessità dell’indagine volta ad individuare il responsabile,dimensioni aziendali ecc.).
In ogni caso, tra il ricevimento della notifica della contestazione e l’effettiva irrogazione della sanzione disciplinare (da comunicarsi anch’essa per iscritto) deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore ha la possibilità di presentare le proprie difese al fine di evitare di subire il provvedimento annunciato.
Qualora le difese siano state tempestivamente presentate ed il lavoratore non riceva, nei dieci giorni successivi, comunicazione scritta della sanzione disciplinare, le difese dovranno ritenersi tacitamente accolte e, pertanto, la sanzione stessa non sarà più comminabile.
Avverso il provvedimento disciplinare, il socio lavoratore potrà tutelarsi in via stragiudiziale,proponendo (anche per il tramite del Sindacato)nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro, con conseguente sospensione della sanzione fino alla pronuncia del Collegio.
In alternativa, è esperibile il ricorso innanzi al Tribunale del lavoro, che non sconta alcun termine di decadenza (bisogna, comunque, considerare che, per espressa previsione del CCNL, le sanzioni disciplinari a carico del socio lavoratore, divengono prive di effetto decorsi due anni dall’applicazione).