Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 22/10/2018

Nelle cooperative edilizie, in caso di richiesta di approvazione di bilancio, si può fare richiesta di copia del materiale riguardante tale bilancio per poterlo sottoporre a esperto e verificare la correttezza dello stesso?

Risposta al quesito:
Le Cooperative costituite come s.p.a. seguono le regole delle Società di capitali, sicché il controllo è riservato al Collegio Sindacale, se istituito, ovvero ad un revisore esterno, munito di mandato professionale.
I soci possono accedere al controllo giudiziario con la specifica procedura prevista per le Società, qualora emergano indizi di gravi irregolarità nella gestione sociale.
Le Cooperative sono soggette alla normale vigilanza del Ministero (ovvero dell’Assessorato nelle Regioni dotate di autonomia), sicché nel caso di sospette irregolarità, i soci possono richiedere l’Ispezione straordinaria e successivamente la copia del verbale ispettivo.
Gli ispettori sono tenuti a verificare anche la documentazione contabile e la regolarità delle registrazioni, sia dal punto di vista fiscale che sotto l’aspetto civilistico.

Quesito del 22/10/2018

Sono un socio di una cooperativa edilizia per abitazione a modello SpA. Le chiedo se, in quanto ingegnere, ho il diritto di poter ricevere dalla cooperativa l’incarico per la progettazione/direzione lavori e con quali condizioni.

Risposta al quesito: 
Se la Cooperativa è di abitazione, quindi non edilizia di lavoro, il professionista socio non ha alcun diritto di ricevere incarichi.
La Cooperativa, tuttavia, può conferire l’incarico, ma occorre regolare il relativo disciplinare affinché non si creino possibili conflitti di interesse in ragione della doppia veste del professionista: mandatario e socio della mandante.

Quesito del 16/10/2018

Egr. avvocato, Le scrivo perché la cooperativa mi ha preso il capannone, mi hanno estromesso da socio e non mi hanno restituito nulla.
Le spiego: con il versamento di € 105.000,00 sono entrato nella cooperativa per l’acquisto di un bel capannone; alla immobiliare ho versato altri € 75.000,00 mai inseriti nel bilancio. La mia ditta con la grave crisi è andata male, così l’anno scorso per insolvenza e anche perché non avevo i requisiti per accedere al mutuo della coop.va, mi hanno estromesso da socio e si sono ripresi tutto anche i mobili che ho dentro, fatti fare su misura per la sala meeting ed uffici vari.
La mia domanda, gentile avvocato, è se posso riavere almeno parte dei soldi che ho versato, dato che, non Le nego, la ditta ha avuto difficoltà anche per tutti questi versamenti alla cooperativa.
Ho chiesto un incontro con un avvocato di Prato, mi ha risposto che se avessi avuto ventimila euro per i tecnici potevo intentare una causa, se avessi avuto quei soldi forse sarei ancora nel mio capannone. Adesso sono senza lavoro, ho chiuso la ditta e mia moglie e mia figlia mi mantengono, non è una bella vita…

Risposta al quesito:
Il caso esposto esige l’adeguato approfondimento prima di dare risposte utili e concrete.
Se Lei non è in grado di sostenere le spese di un giudizio, in tal caso potrebbe suggerire al Suo avvocato di impostare un esposto alla Vigilanza sulle Cooperative presso il MISE richiedendo l’ispezione straordinaria sulle irregolarità gestionali.
Attraverso il verbale degli ispettori potrebbe apprendere fatti e circostanze utili per l’eventuale denuncia penale.
I costi dell’attività sopra citata sarebbero molto più contenuti.

Quesito del 15/10/2018

Gentile avvocato, sono assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia con il contributo della Regione. Presso un notaio tre anni fa è stato fatto l’atto di acquisto con patto di futura vendita regolarmente trascritto. Attualmente la cooperativa è in liquidazione volontaria ma i progetti costruttivi sono tre di cui due sono vincolati per quindici anni con la Regione, il mio per dieci anni che scadranno nel 2020.
I miei quesiti sono: allo scadere dei dieci anni cessa per me qualsiasi rapporto con la cooperativa o ci sono appendici per via degli altri progetti costruttivi o di debiti con il fisco, rimborsi ex soci…?
Qualora prima del 2020 il liquidatore procedesse alla cancellazione della cooperativa o venisse richiesto il fallimento quali impegni resterebbero a mio carico?
In ultimo, se decidessi di restituire il contributo sarei libera da tutto e tutti? Preciso che il liquidatore ha presentato a dicembre 2017 un bilancio unico senza far menzione dei tre progetti costruttivi.

Risposta al quesito:
Nel caso di specie occorre esaminare il contratto di locazione con patto di futura vendita, verificando gli obblighi imposti al locatario in riferimento al prezzo di cessione.
Ciò posto, è anche necessaria la verifica dei deliberati sociali, in quanto permane il rapporto societario per gli anni in cui vige la fase della locazione.
I predetti deliberati (non opposti dai soci) potrebbero imporre versamenti ai soci locatari.
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i soci rispondono solamente del capitale sottoscritto e degli eventuali debiti contratti, anche a seguito dei deliberati sociali; conseguentemente, i soci prenotatari di un programma costruttivo rispondono esclusivamente dei debiti riguardanti il programma medesimo.
Se il contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato da ciascun socio è stato trascritto nei Registri immobiliari e l’alloggio assegnato costituisce prima casa, in tale ipotesi il Liquidatore /Curatore non può sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare e sarebbe obbligato a perfezionare l’assegnazione definitiva.
E’ possibile la rinuncia al contributo e l’acquisizione della proprietà immediata a condizione che sia la maggioranza dei soci con apposita delibera, se la Regione concedente ha legiferato in tal senso.
La problematica del bilancio va verificata adeguatamente, in quanto l’eventuale omissione di dati contabili costituirebbe reato per gli amministratori.

Quesito del 15/10/2018

A seguito del decesso della socia di una cooperativa in LCA assegnataria provvisoria di un alloggio, il coniuge superstite della stessa può agire ai sensi dell’art. 2932 c.c al fine di ottenere l’obbligo di rogito di atto di assegnazione definitiva?

Risposta al quesito:
Con la LCA la Cooperativa è sciolta e con essa i rapporti societari. L’assegnazione dell’alloggio al socio prenotatario costituisce contratto mutualistico, pendente al momento della messa in Liquidazione coatta.
L’art. 72 della legge fallimentare consente al Liquidatore di sciogliersi dal contratto pendente, ammettendo il socio prenotatario al passivo nella misura dei versamenti eseguiti in conto anticipazioni del prezzo di assegnazione.
Alla luce di quanto precede, l’azione ex art. 2932 c.c. non è procedibile, sia nel caso in cui il Liquidatore si sia sciolto dal contratto, sia nell’ipotesi in cui lo stesso formuli offerta transattiva di assegnazione.

Quesito del 10/10/2018

Sono un ex socio di una cooperativa edilizia, ho pagato solo la quota d’ingresso. Successivamente ho fatto domanda di recesso ed è stata tranquillamente accolta. A distanza di 5 anni non vogliono rimborsarmi la quota iniziale di 250 euro da me versata.
La domanda che pongo è questa: posso richiedere una copia dello statuto? Possono rifiutare di darmela? Se devono obbligatoriamente darmela alla mia richiesta ufficiale, in base a quale normativa?

Risposta al quesito:
Lo statuto della Società, quindi anche delle Cooperative, può essere ottenuto in copia (pagando i diritti) dalla Camera di Commercio del luogo dove la Società medesima ha la sede.
Lo Statuto è il contratto fondamentale con cui si instaura il rapporto societario e dovrebbe essere consegnato o comunque richiesto all’atto dell’assunzione della qualità di socio.
Successivamente all’ingresso in società non è previsto alcun obbligo di consegna al socio, anche perché si tratta di un atto pubblico accessibile a chiunque, come sopra illustrato.