Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 13/04/2018

Abbiamo trasformato una Coop. edilizia di Orsara di Puglia da indivisa a divisa, seguiti tutti gli iter e pagati alla regione Puglia l’altra parte degli interessi.
Questi ultimi sono detraibili sulla dichiarazione dei redditi, quali interessi passivi?

Risposta al quesito:
Trattandosi di restituzione di contributo pubblico, ancorché riguardante gli interessi sul mutuo agevolato, il relativo importo non può essere portato in detrazione fiscale quale onere deducibile.
La Legge fiscale, infatti, prevede la detraibilità degli interessi di mutuo pagati all’Istituto di credito nell’esercizio di competenza, mentre nel caso di specie si tratta di restituzione degli interessi al terzo pagante in un periodo diverso da quello di riferimento.
Per una disciplina diversa sarebbe necessaria la modifica di legge ovvero l’interpretazione giurisprudenziale.

Quesito dell’11/04/2018

Volevo un informazione, cercherò di essere breve, mia figlia socia di cooperativa o consorzio (no dipendente) insieme ad altri hanno querelato il consorzio (per una votazione ambigua), che tramite un commercialista del consorzio, invitato dal consiglio in una assemblea non ufficiale ha fatto i nomi di tutti i querelanti, mettendoli così in cattiva luce agli occhi degli altri soci.
A detta loro si poteva fare, perchè il Consorzio sono i soci e dovevano sapere i nomi, mi chiedo per la legge sulla privacy e il diritto alla riservatezza potevano dire i nomi (tra l’altro mia figlia era assente) a tutti e comunque fatti dire e commentare da un estraneo, in questo caso il commercialista?

Risposta al quesito:
Per quanto è possibile comprendere dal testo del quesito, va precisato che la legge sulla privacy pone la riservatezza sui dati sensibili di diverso tipo, riguardanti aspetti della vita privata ovvero situazioni economiche riconducibili alla persona.
Nel caso di specie, sembra che siano stati fatti i nomi di alcuni soci che avevano querelato altri soci di un ente cooperativo, sicché così posta la questione non sembra rientrare nella tutela della privacy.

Quesito del 10/04/2018

Intanto grazie per la risposta al mio precedente quesito del 07.04.2018, riporto le testuali parole inserite nella Legge regionale in materia di cooperative finanziate dall’Ente locale:
Art. 1. comma a): divieto di cessione in proprietà degli alloggi e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa.
E nella convenzione con il Comune:
Art. 13 Divieto: Gli alloggi non potranno essere ceduti dalla Cooperativa ne ai Soci, nè ad altri: in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa, gli alloggi ed infrastrutture saranno trasferiti all’Ente che sarà individuato in relazioni alle vigenti disposizioni in materia.
A questo punto gli alloggi andranno a finire all’Atc ex Iacp?

Risposta al quesito:
La “liquidazione” di cui alla norma indicata è quella volontaria (per il raggiungimento dello scopo sociale) e non già la Liquidazione Coatta Amministrativa che è un Procedura Concorsuale regolata dall’art. 214 della Legge Fallimentare.
In tale ultimo caso, quindi, il patrimonio attivo della Cooperativa deve essere liquidato (venduto all’asta) secondo le regole del R.D. n. 267/1942 , cioè le norme dettate per il Fallimento.

Quesito dell’08/04/2018

Sono proprietaria di un alloggio edilizia residenziale. Sono in procinto di sposarmi e il mio compagno è possessore di una casa più adatta alle nostre esigenze, abbiamo un figlio con qualche problema.
I miei suoceri abitano in questa casa, possiamo fare uno scambio?

Risposta al quesito:
La formulazione del quesito è troppo sintetica, ma si può presumere che l’alloggio di edilizia residenziale sia stato realizzato dalla Cooperativa di cui è socio la prossima novella sposa.
In tal caso è preminente il rapporto sociale, in quanto l’alloggio deve essere assegnato al socio, sicché lo “scambio” potrebbe avvenire mediante la cessione della quota, preventivamente autorizzata dalla Cooperativa.
Qualora ciò non fosse possibile (ad es. per il rifiuto della Coop) occorre verificare se l’alloggio ha goduto di finanziamento pubblico ovvero risulta, comunque, insediato in zona PEEP.
Nell’ipotesi negativa, lo scambio può essere liberamente effettuato con atto pubblico di compravendita ovvero con altro tipo di contratto, da adattare secondo le esigenze delle parti e la convenienza fiscale.
Nell’ipotesi affermativa, sussiste in entrambi i casi il vincolo dell’inalienabilità per almeno cinque anni, che, tuttavia, nel caso prospettato, può essere superato formulando la specifica e circostanziata istanza all’Ente pubblico finanziatore ovvero al Comune con cui la Cooperativa ha stipulato la Convenzione.
Entrambi gli Enti possono autorizzare lo scambio in ragione delle obiettive dimostrate esigenze abitative delle parti.

Quesito del 07/04/2018

Volevo chiedere se il codice fallimentare prevede che una cooperativa edilizia indivisa se fallisce o viene liquidata gli alloggi possono essere venduti ai soci e messi all’asta, o destinati come prevede la Convenzione con il Comune e la legge regionale all’Istituto case popolari?

Risposta al quesito:
Occorrerebbe verificare l’effettivo contenuto della Convenzione citata, al fine di rilevare la portata del vincolo sugli alloggi sociali.
Normalmente gli immobili rientrano nel patrimonio arrivo della Cooperativa, sicché la Liquidatela deve venderli sul libero mercato per incamerare il ricavato da distribuire ai creditori.
I soci possono partecipare alle aste pubbliche formulando le relative offerte, secondo la procedura di legge.

Quesito del 05/04/2018

Innanzitutto ringrazio sinceramente lo Studio per questa opportunità. Cerco di spiegare brevemente la mia storia (calvario quasi).
Mediante atto notarile stipulato in data 18.09.2017 e registrato il 19.09.2017 acquisto una villetta in corso di costruzione (accatastata in corso di costruzione) da una società cooperativa edilizia in proprietà divisa. Il prezzo d’acquisto è stato concordato con il presidente della cooperativa e con il relativo cda (ovviamente sono in possesso del relativo verbale di assegnazione del consiglio di amministrazione).
Nell’atto risulta specificato che il completamento della villetta è a mio carico. Poichè la cooperativa “naviga in cattive acque economiche” alcuni fornitori hanno fatto istanza di fallimento (fornitori che tra l’altro non hanno lavorato nella mia villetta perchè, ripeto, è in corso di costruzione), il nuovo cda (nominato e votato in una riunione dove non ho ricevuto alcuno invito ufficiale) ha proposto che per far fronte ai debiti della cooperativa, ogni socio debba sborsare una quota aggiuntiva di circa 40000 euro. Vengo ai miei quesiti:
1) In un eventuale fallimento della cooperativa, alla luce della nuova legge fallimentare, e dal fatto che sono passati 7-8 mesi dalla stipula dell’atto, possono revocare il mio atto? Preciso che la cooperativa possiede circa 105 alloggi dei quali solo una decina (compreso io) sono stati assegnati mediante atto di assegnazione.
2) Poichè fondamentalmente i fornitori che hanno fatto istanza fallimentare nella mia villetta non hanno lavorato e né hanno fornito materiali, sono tenuto anche io a pagare questa cifra in più? Faccio presente che poi io dovrei far fronte al completamento della villetta a mie spese.
3) Una decina di giorni fa, mediante pec e raccomandata a/r, ho chiesto alla cooperativa il recesso… è un mio diritto uscirne? Se non mi rispondono entro 60 gg cosa posso fare? Questa situazione mi sta attanagliando e condizionando il quotidiano.
Attendo con ansia una Sua risposta e La ringrazio infinitamente.

Risposta al quesito:
Se la villetta in questione costituisce “prima casa” e tale circostanza risulta dall’atto pubblico di assegnazione definitiva, la Curatela dell’eventuale Fallimento non potrà esperire l’azione della revocatoria fallimentare.
Ciascun socio della Cooperativa non risponde dei debiti sociali, fatta eccezione per la quota azionaria e per gli eventuali crediti sociali approvati con il Bilancio ovvero con deliberati assembleari, mai opposti e divenuti esecutivi.
Occorre, quindi, verificare se il socio ha assunto obblighi (Bilancio, deliberati, atto di assegnazione) verso la Cooperativa e, constatatane l’assenza, può stare tranquillo (posto che ha già stipulato l’atto di assegnazione definitiva senza alcuna riserva di prezzo).