Sono socio di una cooperativa edilizia dalla quale ho acquistato un immobile 7 anni fa. A distanza di tempo, sono emersi alcuni vizi occulti nelle aree condominiali (infiltrazione di acqua nella corsia garage).
Nonostante le ripetute segnalazioni al Presidente della Cooperativa ed alla ditta costruttrice, ad oggi, nessun intervento di riparazione è stato effettuato. Insieme agli altri 3 soci abbiamo individualmente e congiuntamente esposto la questione.
Domanda: è possibile citare in giudizio la cooperativa per mancato intervento? Quali mezzi (giudiziali e non) è possibile adire per ottenere un intervento che, a questo punto, è oltremodo urgente?
Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare se le infiltrazioni provengano da parti condominiali e se siano riconducibili a difetti di costruzione.
Nel primo caso è necessario accertare se si è costituito il Condominio ovvero se sia ancora la Cooperativa a gestire le parti comuni, tenendo conto che, nell’ipotesi di atti di trasferimento della proprietà individuale dell’alloggio a diversi soci, il Condominio nasce per legge.
Nel secondo caso occorre fare attenzione alla tipologia del fenomeno in quanto i difetti di costruzione scontano una disciplina particolare, sottoposta alla decadenza oltre i termini prestabiliti.
Se, dunque, il fenomeno dannoso è riconducibile al difetto di costruzione e sussistono i presupposti dei termini (artt. 1667, 1669 cc) si può instaurare l’azione contro la Cooperativa, l’impresa appaltata e il Direttore dei Lavori; se, viceversa, il predetto fenomeno riguarda opere di manutenzione riconducibili al Condominio si può esperire l’azione per l’eliminazione del fenomeno ed il risarcimento del danno contro il Condominio.
Se sussiste un danno grave e irreparabile che si aggrava nel tempo, può essere esperita l’azione ex art. 700 c.p.c. per ottenere il provvedimento in via d’urgenza.