Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 30/05/2017

Le pongo questi quesiti per avere chiarimenti in merito alla disciplina delle Società Cooperative a mutualità prevalente, edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa (con tipo di società in S.c.a.r.l.):
1)      Per quanti esercizi consecutivi o non, in caso di non approvazione del bilancio oppure di non poterne discutere in Assemblea dei soci per la sua non validità costitutiva, vi è il commissariamento automatico o per ufficio della società?
2)    Il commissario o i commissari, il liquidatore o i liquidatori da chi sono pagati e quant’è il loro compenso monetario? A tal proposito, vorrei ricevere chiarimenti in seguito a quali rischi vanno incontro i soci cooperatori, se vi sono, in termini di responsabilità giuridiche, penali o civili, e in termine di costi eventuali che spettano ai stessi soci cooperatori! (In sostanza, il sottoscritto vorrebbe conoscere se il compenso del commissario/i, e del liquidatore/i spetta ai soci cooperatori con il loro patrimonio personale o alla cooperativa solo in quanto persona giuridica con il solo patrimonio della società).
3)     Per un socio cooperatore/adempiente in termini di costi monetari/finanziari/economici, da sopportare, conviene il commissariamento e quindi poi la procedura di liquidazione per estinguere la società, oppure aspettare l’estinzione automatica della società che avrà luogo solo nel 2050?

Risposta al quesito:
Al quesito n.1: il commissariamento della Cooperativa è un atto amministrativo di controllo gestionale previsto dalla Legge, che scatta ogniqualvolta emergono irregolarità nella conduzione della Società. La mancata approvazione del bilancio ovvero l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituiscono eventi gravi che per la loro importanza comportano la necessità del commissariamento, allorquando essi vengono a conoscenza dell’Autorità di Vigilanza.
Quest’ultima può avere conoscenza degli eventi in diversi modi: a seguito di esposto dei soci ovvero dei creditori della Cooperativa; in conseguenza della revisione ordinaria obbligatoria ogni due anni; a seguito di ispezione straordinaria disposta dalla Vigilanza.
Trattandosi di atto amministrativo, esso deve essere, comunque, motivato ed è soggetto al ricorso al TAR competente per violazione di legge, errore di fatto o straripamento di potere.
Al quesito n.2: il compenso monetario dei Commissari Governativi, Straordinari e Liquidatori è stabilito dalla legge e tiene conto di diversi parametri quali la complessità dell’attività svolta, il risultato ottenuto in ragione del patrimonio sociale, il valore dell’attivo recuperato etc… (parametri che vengono valutati dall’Autorità amministrativa e il relativo provvedimento può essere opposto al Tar da chiunque vi abbia interesse).
L’onere del compenso è a carico della Cooperativa, la quale risponde con il patrimonio sociale (ad esempio alloggi, terreni, immobili etc…).
I soci non rispondono dei debiti sociali, almeno che non sussistano delibere assembleari impositive dei versamenti sociali ovvero non vi siano crediti iscritti in bilancio per versamento dovuti e non eseguiti (ad es. pagamento del residuo prezzo di assegnazione).
I Commissari possono agire con l’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci per i risarcimento dei danni da questi arrecati nello svolgimento della loro attività amministrativa; possono anche agire coattivamente per i versamenti dovuti dai soci.
Il ricavato  delle predette azioni potrà essere utilizzato per soddisfare i crediti dei Commissari, dei creditori privilegiati, dei creditori chirografari degli stessi soci.
Al quesito n.3: la domanda non sembra chiara ed, anzi, sovrappone diverse ipotesi di diversa attuazione.
Se, infatti, la Cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale, essa deve essere posta in Liquidazione volontaria (diversa dal Commissariamento e dalla Liquidazione Coatta) mediante la nomina di un liquidatore, il quale provvederà agli adempimenti per l’estinzione dei debiti e l’acquisizione dei crediti; ultimate le operazioni la Società può essere estinta.
Tale procedura di Liquidazione volontaria, se ricorrono i presupposti del raggiungimento dello scopo sociale (ovvero di altra causa di scioglimento obbligatorio), deve avere luogo indipendentemente dalla scadenza prevista dallo Statuto.
Se gli amministratori non provvedono, nonostante si sia verificata la condizione di scioglimento, in tal caso il socio può attivare il suo diritto di recesso e in caso di rigetto, può opporre il provvedimento innanzi al Tribunale competente.
Se, viceversa, la Cooperativa viene Commissariata per irregolarità di gestione, il socio può far valere i propri diritti innanzi al Commissario, chiedendo l’esecuzione di attività volte all’accertamento dell’avvenuto raggiungimento dello scopo sociale e, conseguentemente, l’applicazione delle norme sulla Liquidazione volontaria.
Se la Cooperativa è posta in Liquidazione coatta per mancanza di attivo, in tal caso è la stessa procedura concorsuale che per legge comporterà l’estinzione della Società a seguito di tutte le attività liquidatorie.
Nella gran parte dei casi il socio non può scegliere il percorso, ma può valutare il tipo di intervento da effettuare per la migliore tutela dei propri diritti.

Quesito del 30/05/2017

In riferimento al quesito del 23 maggio, Le scrivo in qualità di segretario di tale società cooperativa.
Occorre precisare che la società cooperativa edilizia ha un mutuo ipotecario fondiario attualmente non frazionato.
Quindi la Banca, che non conosce i singoli soci, bensì la società, non vuole procedere al frazionamento del mutuo/ipoteca, in quanto a causa della morosità di alcuni soci, si è accumulato un debito di rate insiolute superiori a 50 mila euro. La banca da pochi giorni ci ha informato che a breve la pratica passerà all’ufficio dedicato ai mutui “in sofferenza”, quindi sta sollecitando a “sanare” l’insoluto nel migliore dei modi, ovviamente gravando sui soci che hanno sempre pagato.
Non è possibile procedere all’esclusione dei soci morosi e relativa vendita della quota in quanto il mercato immobiliare è ai minimi storici e comunque occorrerebbe tempo che attualmento non abbiamo.
Come uscire da questa situazione? E’ possibile che non ci sia una legge che non tuteli i soci che si trovano in questo circolo vizioso? Cosa ci succederà a breve? Si tratta di 11 famiglie sul lastrico per colpa di un solo individuo.
Gli studi legali della zona non sono riusciti a trovare una soluzione. Spero che Lei ci possa aiutare.
Risposta al quesito:
Occorre distinguere la posizione dei soci dalla posizione della Cooperativa.
Se, infatti, i soci hanno stipulato con la Società il contratto di prenotazione e gli alloggi sono ultimati e catastati, in tal caso essi stessi potrebbero convenire in giudizio sia la Cooperativa che la Banca e richiedere il trasferimento coattivo dell’alloggio ai sensi dell’art. 2932 c.c..
In tal caso la Banca è obbligata al frazionamento ai sensi dell’art. 39 TUB.
Occorre, però, che i soci agiscano prima della Banca, trascrivendo la domanda nei Registri Immobiliari, in modo da no far prevalere l’azione esecutiva dell’Istituto e quella seguente ad un eventuale fallimento.
Se, viceversa, si ritiene di agire come Cooperativa, occorre verificare da quanto tempo gli alloggi sono catastati e ultimati e se, nelle more, la Banca ha percepito interessi di preammortamento.
Nell’ipotesi affermativa, gli interessi percepiti sarebbero illegittimi e la Banca deve, comunque, procedere al frazionamento ex art. 39 TUB; l’esposizione debitoria della Cooperativa potrebbe essere compensata con quanto percepito illegittimamente dalla Banca; una tale strategia, tuttavia, esige l’adeguato approfondimento specialistico attraverso l’esame dei contratti di mutuo e degli stati d’avanzamento dei lavori.

 

Quesito del 24/05/2017

Il sottoscritto le pone questi quesiti per avere dei chiarimenti in merito ad una Società Cooperativa a mutualità prevalente, edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa (con tipo di società in S.c.a.r.l.):
1) Costituita da 100 soci cooperatori circa, qual’è per legge il quorum costitutivo e deliberativo, in prima convocazione e in seconda convocazione, per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci?
2) Poi, vi è un quorum costitutivo e deliberativo particolare, dell’assemblea dei soci, quando l’ordine del giorno prevede l’approvazione del bilancio e il rinnovo o nomina delle cariche sociali?
3) Infine, vorrei, cortesemente chiarimenti, se è conforme alla legge, uno Statuto di Società, che prevede come quorum assembleari questa dicitura, che riporto qui sotto, per intero, dallo Statuto: “in prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuto o rappresentati aventi il diritto di voto. L’assemblea in ogni caso delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.”

Risposta al quesito:
Quanto enunciato nello Statuto sociale è legittimo, sicché i soci devono attenersi alle disposizioni statutarie.
Non esistono norme restrittive in merito al quorum deliberativo dell’assemblea avente ad oggetto l’approvazione del bilancio ovvero il rinnovo delle cariche sociali.

Quesito del 23/05/2017

Faccio parte di una cooperativa edilizia di 12 soci, 9 dei quali fanno parte del mutuo cooperativo. Uno dei soci facente parte del mutuo cooperativo è moroso da qualche anno, non pagando più mensilmente le rate del mutuo.
Abbiamo intrapreso azioni legali nei suoi confronti vincendo due lodi arbitrali, ottenendo un pignoramento mensile dal suo stipendio di 240 euro. Considerato che la rata di ciascun socio appartenente al mutuo mensilmente è di 556 euro e che il debito da lui accumulato è pari a 15.000 euro, come possiamo uscire fuori da questa storia?
La banca ci ha proposto di fare l’accollo del mutuo per ognuno di noi in regola con i pagamenti e con la sua parte di mutuo da pagare di fare da garanti e pagarla noi diviso i soci appartenenti al mutuo cooperativo.
Ci può dare un consiglio come muoverci e intraprendere una strada che possa essere migliore per noi soci in regola con le rate del mutuo?

Risposta al quesito:
Occorre distinguere la situazione della Cooperative da quella dei singoli soci.
Mentre la Società resta solidalmente obbligata verso l’Istituto mutuante in forza degli obblighi contrattuali, i soci potrebbero agire autonomamente verso la Cooperativa e la Banca per ottenere il riconoscimento all’accollo individuale in base al mutuo richiesto.
La seconda ipotesi, tuttavia, va verifica in base agli obblighi assunto dai soci verso la Cooperativa (ad esempio delibere sociali), posto che, nel caso di deliberati impositivi dei versamenti verso i soci, in caso di fallimento della Società i soci medesimi potrebbero essere penalizzati.

 

 

Quesito del 21/05/2017

Egr. avvocato, Le vorrei sottoporre un quesito visto che è un luminare al riguardo. Sono socio con mia sorella di una coop. edilizia a mutualità prevalente a r.l..
La coop doveva realizzare 8 appartamenti, frazionati da giunto tecnico in 2 lotti da 4 appartamenti. Il primo lotto è stato costruito (dove viviamo), il secondo invece ha solo dei garage e scheletro. Il lotto costruito è composto da persone richiedenti l’alloggio, dei quali solo 2 possono avere l’abitabilità, perchè appartamenti finiti mentre gli altri 2 allo stato grezzo e pertanto non possibili di rogito (ognuno costruisce in libertà).
L’altro lotto a scheletro, non è stato più completato e gli interessati sono emigrati in Germania… senza nessun pagamento di spese. A pagare le spese di costoro è stato il Presidente antistatario, il quale ha fatto causa a costoro e non ha beccato un centesimo; allora lo stesso ora chiede “un rientro” di 15.000,00 € anticipate (metà della somma), secondo lui giustamente, a 2 soci del lotto finito (che saremmo io e mia sorella) visto che siamo gli unici a volercene e potercene uscire dalla coop, altrimenti non firma la liberatoria per l’abitabilità richiesta per fare l’atto di assegnazione provvisoria davanti al notaio.
La domanda è questa: è legale una richiesta del genere? Non è un ricatto bello e buono il volere 15.000,00 € (a suo dire anticipate per le 4 persone latitanti) e volute da noi (dice per il principio mutualistico delle coop dove i debiti devono essere ripartiti tra i soci.. il che è stato risposto che sono stati pagati da lui per un suo errore aver inserito certa gente..e tra l’altro non ha fatto nemmeno una lettera di espulsione a queste sanguisuga perchè spera sempre di poter recuperare la somma…)?
Quindi o si cede a questo ricatto, oppure si va per muro contro muro e io non contribuisco più alle spese di coop visto che così verrà mantenuta aperta a vita con questi che non ci sono ed io dovrei pagare al posto loro!!?
Cosa potrebbe succedere in tal caso (io e mia sorella ci viviamo in questa casa perchè altre non abbiamo… 3 bimbi neonati… ed io sono disoccupato mentre lei è libera professionista part-time). Mi scusi la lunghezza, ma per farLe capire dovevo spiegare a sommi capi. La ringrazio per il parere-consiglio che mi vorrà dare quantomeno per poter capire come comportarmi ed affrontare il problema… sia io che mia sorella.

Risposta al quesito:
I soci assegnatari del lotto ultimato sono obbligati a versare il costo degli alloggi loro assegnato, nonché le spese generali fino a quando mantengono la qualità di soci.
In ordine alla mancata finitura degli altri alloggi occorre verificare i reali motivi e all’esito dell’esame intervenire con le opportune azioni di tutela, ivi compresa l’azione di responsabilità verso gli amministratori per loro errori o inadempienze.
Nel caso di specie (salvo approfondimento) sembra che i soci assegnatari degli alloggi ultimati debbano tutelarsi con azione diretta all’esecuzione forzata del contratto di assegnazione dell’alloggio, trascrivendo la relativa domanda nei Registri Immobiliari.

Quesito del 17/05/2017

Faccio parte, come socio, di una cooperativa edilizia scarl fondata nel 2002 a Monte Sant’Angelo (FG). Abbiamo realizzato 12 alloggi tutti ultimati ed accatastati, ove abitano 8 soci su 12 (tutti residenti).
Abbiamo usufruito, per la costruzione, di un mutuo non agevolato dalla Banca di € 818.000,00, per soli 9 soci su 12. Il mutuo è in ammortamento ed è ancora in capo alla cooperativa, a cui i soci versano la loro quota parte.
Nel frattempo due soci sono diventati morosi, non avendo versato le rate dovute, il debito ammonta ad € 30.000,00. Nei loro confronti abbiamo vinto due contenziosi, con pignoramento dello stipendio, che è insufficiente a coprire le due rate del mutuo.
Domanda: i soci che sono in regola con i versamenti possono obbligare la Banca, in virtù dell’art. 39, comma 6, TUB, a procedere al frazionamento del mutuo per l’accollo?

Risposta al quesito:
Se il mutuo è in ammortamento è molto probabile che esso sia stato già frazionato sulle singole unità abitative, sicché non appare necessario richiedere il frazionamento forzato ex art. 39 TUB.
Relativamente alla problematica dell’atto pubblico di assegnazione  con l’accollo del mutuo, l’Istituto mutuante non può liberare la Cooperativa dall’obbligo solidale se non viene regolarizzata la situazione dei due soci morosi.
In ragione di quanto precede, i due soci potrebbero essere esclusi e gli alloggi potrebbero essere assegnati a due subentranti. Una tale ipotesi risolverebbe il problema.
In ogni caso, permanendo il disagio rappresentato, stante la responsabilità diretta dei soci morosi, gli stessi sono obbligati al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Cooperativa e dai soci.