Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 17/06/2017

Egr. avvocato nel 2006 sono subentrata come socia a mio marito deceduto in Coop edilizia composta da 8 soci.
Nel 2007 7 soci su 8 abbiamo fatto rogito con inserita una clausola in cui si precisa che gli assegnatari si assumono costi di gestione e quant’altro fino alla chiusura della coop. Nel 2012 viene posta in liquidazione e sempre 7 soci su 8 tramite racc. chiedono le dimissioni che vengono accettate.
La coop non può chiudere in quanto ci sono pendenze con il socio moroso. Gli viene notificato che è stato escluso dalla coop. Lo stesso cita la coop e i proprietari e nel 2015 tramite sentenza del giudice gli viene assegnata la casa e impone ai proprietari di pagare spese legali ed altro.
A maggio c/a riceviamo ingiunzione di pagamento esecutiva. Il liquidatore di tutto ciò non ci ha informati dicendo che non era tenuto a farlo in quanto siamo usciti dalla coop.
Le chiedo: i proprietari sono tenuti a pagare? Il liquidatore ha responsabilità al riguardo visto che non ci ha dato modo di ricorrere in appello? Il liquidatore può essere citato per negligenza?

Risposta al quesito:
A seguito dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio non si perde automaticamente la qualità di socio e si resta obbligati a provvedere pro quota alle spese generali della Società.
Le Cooperative, tuttavia, sono società a responsabilità limitata, sicché in caso di fallimento i soci non rispondono delle obbligazioni sociali, ma solamente delle specifiche obbligazioni espressamente contratte.
Nel caso di specie occorre verificare se nell’atto pubblico è menzionato il predetto giudizio ovvero se esistono deliberati assembleari in cui sono stati imposti i costi del giudizio.
Se non esisto riferimenti all’obbligo dei versamenti sociali, nel caso di specie non sembra che i soci siano obbligati a versare le spese di soccombenza, posto che esse non rientrano nelle spese generali.
Il liquidatore deve convocare l’assemblea per gli atti straordinari e, quindi, se ciò non ha fatto in riferimento alla proposizione dell’appello, ne è responsabile.
Occorre, però, verificare se sussistono le condizioni per proporre appello alla sentenza e le ipotesi che esso sia favorevole.

Quesito del 16/06/2017

Come deve essere perfezionato il frazionamento del mutuo in una cooperativa edilizia a proprietà divisa ancora in capo alla coop. prima che si proceda all’accollo e quindi all’atto notarile? In base alla richiesta del socio o a quanto è costata la casa meno quanto versato, diviso in parti uguali o in altro modo?
Inoltre come devono essere addebitati gli interessi di preammortamento dalla stipula del mutuo edilizio fino al momento degli atti (per tutto il periodo che il mutuo è intestato alla coop)? Vanno divisi in parti uguali per tutti i soci o a secondo i versamenti effettuati in conto costruzione e quanto usufruito ed utilizzato o in altro modo?
In quanto sono socio di una coop. di 16 soci ed ho usufruito di una quota di mutuo di circa € 50.000,00, la parte restante l’ho pagata con bonifici, ora il Presidente sta facendo frazionare il mutuo per un importo di € 200.000,00 a quota su un totale messo a disposizione dalla banca di
€ 3.200.000,00, anche se non ho usufruito di tale importo sulla mia quota di appartenenza, oltretutto lo stesso mi ha addebitato gli interessi pagati alla banca su un importo di € 200.000,00, ma usufruiti per la mia quota di € 50.000,00, mentre altri soci hanno usufruito di più mutuo (ed una di queste quote è del Presidente).
Lo stesso sostiene che è una coop. a mutualità prevalente e quindi gli interessi vanno divisi in parti uguali, ed io mi dovrò accollare € 200.000,00 come da richiesta di frazionamento (ancora da perfezionare), in seguito saranno fatti i conteggi e restituiti i versamenti fatti in più(non capisco come dato che c’è un socio che non versa più niente da 2 anni ed ha usufruito di € 300.000,00 circa di mutuo).
Le chiedo come mi devo comportare per cercare di recuperare i soldi versati in più, e questi vanno pagati degli interessi, faccio presente che non c’è nessun regolamento interno a riguardo, e non è stato chiesto a nessuno di quanto mutuo necessitava ogni socio?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative vige il principio della parità di trattamento, sicché non è consentito l’addebito di costi in genere in misura maggiore per alcuni soci e in  misura minore per altri.
Nel caso di specie la Cooperativa ha fruito di una certa quantità di mutuo per procedere alla realizzazione edilizia ed esso deve essere ripartito in parti uguali (proporzionali se le dimensioni degli alloggi sono diverse) per ciascun alloggio.
Se però alcuni soci hanno richiesto di versare maggiori somme in modo da diminuire l’accollo del mutuo, questa è una circostanza del tutto legittima e in tal caso il frazionamento deve essere adeguato alla richiesta del socio (tenuto conto delle maggiori somme dallo stesso versate in corso d’opera). In ragione di quanto precede gli interessi di preammortamento devono essere addebitati in misura diversa, fino ad escluderli del tutto nel caso in cui il socio abbia anticipato via via tutte le somme necessarie e il relativo alloggio non abbia sostanzialmente fruito delle erogazioni del mutuo).
Se così non fosse verrebbe violato il principio mutualistico della parità di trattamento.
Il socio, pertanto, può pretendere il rimborso di quanto versato in esubero e in caso di inosservanza dell’obbligo da parte della Cooperativa, può agire giudizialmente.

Quesito del 16/06/2017

In caso di scioglimento e successivo fallimento di una cooperativa edilizia per gli immobili frazionati e venduti con accollo del mutuo vi sono dei rischi?
Il 50% degli appartamenti è rimasto invenduto e vi sono € 800.000,00 di debiti vari e un mutuo bancario senza fideiussione da € 3.000.000,00 in piedi. Eventualmente possono rivalersi sui beni dei soci o annullare la compravendita?

Risposta al quesito:
Premesso che occorre approfondire e circostanze inerenti al trasferimento delle unità immobiliari (ad es: esaminando l’atto), pur genericamente si può affermare che, non è esperibile la revocatoria fallimentare se gli immobili costituiscono rima casa.
In ragione di quanto precede, gli atti pubblici di assegnazione dovrebbero essere salvi.
Se non sussistono deliberati assembleari che impegnano i soci nell’esecuzione di versamenti sociali, il loro patrimonio personale resta indenne rispetto ai debiti sociali, posto che la Cooperativa è, comunque, una Società a responsabilità limitata.

 

Quesito del 15/06/2017

Sono il Presidente di una Coop. a proprietà indivisa. Per vari motivi il C.D.A. ha deliberato che la gestione dei servizi e delle parti in uso comune dell’edificio venissero affidate ad un gestore di condomini, con il compito di gestirle secondo il nostro regolamento interno e seguendo principalmente le leggi che riguardano il condominio.
Abbiamo agito secondo quanto previsto dalle norme che regolamentano le Coop. a proprietà indivisa?

Risposta al quesito:
La Cooperativa può assegnare la gestione delle parti comuni ad un organo esterno che coadiuvi il CdA, che, tuttavia, rimane l’organo definitivo di riferimento.
Alla luce di quanto precede la contabilità delle spese di gestione delle parti comuni deve essere, comunque, inserita nella contabilità sociale e nel Bilancio consuntivo della Società.
Nello svolgimento della “gestione” possono essere applicate le norme del Condominio in quanto compatibili con le norme societarie, di cui deve essere mantenuta la prevalenza (ad esempio in materia di assemblee approvative delle spese).

Quesito del 14/06/2017

Cortese avvocato, con riferimento alla legge regionale della Sardegna, concernente i contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B ai sensi dell’art 19 LR 16/97 annualità 2017, dopo una prima nostra ammissione al finanziamento da parte della Regione Sardegna, siamo stati poi considerati inammissibili (dopo aver inviato tutta la documentazione), in quanto in una dichiarazione di possesso dei requisiti si chiedeva anche la revisione per l’anno in corso 2017, che però non era stata ancora programmata dal Ministero.
Allora in alternativa si chiedeva l’asseveramento da parte dell’organo di revisione interno o esterno, pena l’esclusione. (art 6 dlgs 220/2002).
Invero, va subito detto che va applicata la normativa nazionale di riferimento in materia di finanziamenti pubblici ossia l’art. 6, comma 1 del D.lvo 2.08.2002, n. 220. Il comma testualmente recita: “Nel caso in cui l’ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un’agevolazione o dell’applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell’attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all’Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell’ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale”.
La scrivente ha omesso solo la firma di asseveramento del revisore esterno, ma ha inviato il modello solo con la firma del presidente della cooperativa (è stato stampato il modello prima della firma del revisore).
Poiché riteniamo che l’esclusione sia eccessivamente vessatoria, La preghiamo di informarci se per tale problematica ci sono stati dei precedenti e come sono stati interpretati, perché in questo caso la cooperativa potrebbe essere riammessa.
Infatti il modello non mancava ma era incompleto della firma del revisore che ad oggi siamo disposti ad integrare.

Risposta al quesito:
La Legge Regionale agevolativa indicata nel quesito prevede l’obbligo per la Cooperativa richiedente in contributo il conto occupazione di allegare il verbale di Revisione cui è stata sottoposta (nel caso di specie quello inerente all’anno 2016).
La medesima legge, tuttavia, prevede la possibilità di sostituire il predetto verbale con la dichiarazione resa dal presidente del CdA e dal presidente del Collegio sindacale ovvero del Revisore esterno.
Per rendere la succitata dichiarazione si deve utilizzare esclusivamente il modello di cui all’allegato n. 7 del decreto del MISE 23.02.2015.
Tutti i predetti adempimenti sono necessari e la mancata osservanza, anche solo di uno di essi, comporta l’inammissibilità della domanda.
La violazione anche parziale (ad esempio mancanza di una firma) è insanabile, come può evincersi dalla stessa norma e dalle circolari esplicative.
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie la domanda sia irrimediabilmente inammissibile.

Quesito del 13/06/2017

Il commissario governativo in sostituzione del CdA di una cooperativa può procedere o meno a ratificare la cessione di quote tra due soci entrambi già iscritti nel registro dei soci ed appartenenti alla stessa famiglia ai sensi dell’ art. 2530 del c.c. quando tale opzione e prevista dallo statuto?
Decorsi i 60 giorni in caso di silenzio l’operazione di cessione di quote è omologata per mezzo del silenzio/assenso?
Quali possono essere i motivi giustificativi da parte del commissario per l’omessa omologa della cessione delle quote?

Risposta al quesito:
La genericità del quesito comporta la genericità della risposta.
Il Commissario governativo viene nominato a seguito di decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico, nel cui testo devono essere enunciate, oltre alle ragioni della nomina, anche i poteri conferiti.
Il Commissario governativo, quindi, può essere munito dei poteri del Consiglio ovvero dell’Assemblea dei soci e, conseguentemente, può svolgere le attività riservate all’uno o all’altro organo.
La cessione delle quote, se consentita dallo Statuto, spetta ai poteri degli amministratori, sicché il Commissario governativo può autorizzarla se munito dei relativi poteri.
Se il Commissario non riscontra la richiesta entro sessanta giorni, il socio può cedere la quota con diritto all’annotazione nel libro dei soci.
L’autorizzazione alla cessione della quota non è atto discrezionale e, pertanto, il Commissario deve attenersi alle norme di legge, restando indifferenti i motivi di opportunità o di altro genere.
Tra le predette norme, però, devono annoverarsi i requisiti soggettivi dei soci (tra i quali la capacità  reddituale) la cui mancanza nel subentrante legittima il rifiuto dell’autorizzazione alla cessione della quota.