Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’11/02/2017

Quali sono i requisiti per far parte di una coop edilizia a proprietà indivisa, che usufruisce dal contributo pubblico per costruire, e una persona già socio amministratore di una piccola società, può far parte della coop edilizia, per poi essere assegnatario di un appartamento.

Risposta al quesito:
Le Cooperative che fruiscono di contributo pubblico possono assegnare gli alloggi esclusivamente ai soci i quali abbiano gli specifici requisiti soggettivi, imposti dal Bando di finanziamento (possono variare in riferimento all’Autorità emanante il provvedimento agevolativo).
In generale i requisiti sono:
. l’impossidenza di alloggi idonei da parte di ciascun componente il nucleo familiare del prenotatario;
. il reddito non superiore ai limiti previsti nel Bando (per le Coop. a prop. indivisa di massima € 25.000,00), riferito all’imponibile di tutti i   componenti il nucleo familiare; con la possibilità di detrarre € 1.000,00 per ogni familiare a carico se reddito dipendente;
. il non avere ricevuto altre assegnazioni agevolate ovvero acquistato immobili con contributo pubblico (riferito a tutti i componenti il nucleo familiare);
. residenza nel luogo dell’intervento (si può anche dimostrare il trasferimento della residenza al momento dell’assegnazione).
Rispettati i requisiti richiesti dal Bando, non sussistono limitazioni in ordine all’amministratore di società (se non quella del reddito).

Quesito del 10/02/2017

Facevo parte di una coop edilizia a proprietà indivisa, 5 anni fa ho dato le dimissioni, ma mi devono ancora liquidare, sto in causa, la mia residenza sta ancora nell’appartamento della coop, che io non ho mai abitato, mancano luce e gas mai allacciati, ma il Comune pretende il pagamento della bolletta rifiuti, che del resto ho sempre pagato, perché il Comune con una delibera dice che si è obbligati a pagare per il solo fatto di essere residenti nel Comune.
Io posso togliere la residenza dal Comune ho devo aspettare la fine della causa contro la cooperativa?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative a proprietà indivisa gli alloggi vengono  assegnati in uso ai soci, mentre la proprietà resta intestata al Sodalizio.
Nel caso di recesso il socio ha diritto al rimborso delle somme versate a titolo di anticipazione del costo di costruzione, mentre non ha diritto a quanto pagato a titolo di canone d’uso.
Alla luce di quanto precede, nel caso prospettato, il socio ha tutto l’interesse a togliere la residenza fissata nell’alloggio, posto che il giudizio non verte sul diritto all’assegnazione, ma piuttosto al rimborso delle somme versate.
In quest’ottica, il mantenimento della residenza nel predetto alloggio, non solo non è utile per il socio receduto, ma potrebbe essere addirittura dannoso.

Quesito del 02/02/2017

Mio suocero nel 1993 è diventato socio di una cooperativa edile, nel 1994 la cooperativa ha acquistato il suolo per edificare per lire 40.000.000 e quindi è diventato assegnatario di un alloggio fino al 2012 dove ha dato le dimissioni per l’alloggio e quindi è rimasto socio solo per il terreno, adesso due soci dimissionari chiedono i soldi versati e quindi il presidente della cooperativa chiede 715,00 € a socio, sia assegnatari di alloggio sia soci proprietari del terreno per liquidare i dimissionari.
La mia domanda è la seguente: visto che mio suocero non è più assegnatario dell’alloggio e vuole uscirne (da premettere che tutti gli alloggi di vecchi soci dimissionari sono stati nuovamente riassegnati a nuovi soci) deve comunque pagare questa quota o gli conviene dare le dimissioni?
A mio suocero gli è stato detto che se resta fino alla realizzazione degli alloggi gli verrà restituita la somma versata più il guadagno realizzato dalla vendita del terreno alla società che dovrà costruire; questo è possibile?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare se i soci dimissionari appartengono al programma costruttivo in cui sono stati già assegnati gli alloggi.
In tal caso i rimborsi sono dovuti esclusivamente dai soci assegnatari subentranti ai dimissionari.
Se, viceversa, i dimissionari rientrano nel programma ancora da realizzare, in tal caso il rimborso è pro quota a carico degli appartenenti a quel programma.
Occorre, inoltre, esaminare lo Statuto sociale, le cui disposizioni potrebbero prevedere che il rimborso ai soci receduti o esclusi avviene a seguito di subentro di altri soci, tenuti al pagamento della loro quota.

Quesito del 02/02/2017

Sono socia assegnataria di un appartamento nel quale già abito. Ho versato l’acconto, come stabilito nel compromesso, ma non ci è stato finora possibile rogitare a causa di una ipoteca di terzo grado che è stata posta su tutti i beni della cooperativa.
La cooperativa entro fine mese sarà messa in liquidazione da ConfCooperative e subentrerà un liquidatore.
Come si comporterà il liquidatore nel nostro caso? Ci verrà proposto l’acquisto dell’appartamento? E l’acconto versato?

Risposta al quesito:
La Confcooperative è un Organismo di tutela del Movimento Cooperativo e non dispone di poteri diretti per la messa in liquidazione delle Cooperative aderenti.
E’ probabile che la predetta Organizzazione sia stata interpellata dall’Ufficio di Vigilanza e abbia espresso il parere di messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa.
Il competente Ufficio di Vigilanza procederà con la messa in L.C.A., sottoponendo quindi la Cooperativa alla procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare.
Con l’instaurazione della procedura verrà nominato un Liquidatore il quale potrà confermare il contratto di assegnazione ovvero sciogliersi ai sensi dell’art. 72 bis L.F.. In tale ultimo caso gli immobili verranno venduti all’asta e i soci diverranno creditori della massa attiva.
In ragione delle diverse possibili ipotesi, i soci assumeranno le strategie di tutela in conformità alle disposizioni di legge.

Quesito del 30/01/2017

Ho acquistato a settembre 2016 da una cooperativa un appartamento in provincia di Varese (esclusiva proprietà).
Da allora quando piove gli appartamenti a piano terra hanno delle infiltrazioni, da poco anche il tetto di un vicino presenta delle “macchie” e altri problemi… L’impresa sta cercando delle soluzioni, ma io non ci credo molto…
Esiste la possibilità di annullare l’atto di assegnazione?

Risposta al quesito:
L’ipotesi di annullamento del contratto di vendita si concretizza esclusivamente allorquando l’oggetto venduto non è adatto allo scopo, cioè è stata ceduta una cosa per un’altra.
Nel caso di specie sembra trattarsi di vizi e difetti della cosa venduta, che consentono al compratore di agire in giudizio per ottenerne l’eliminazione a spese del venditore ovvero la riduzione del prezzo. Resta salvo l’eventuale risarcimento del danno.

Quesito del 30/01/2017

Sono socia lavoratrice di una cooperativa di tipo B attualmente in aspettativa.
Durante tale periodo di aspettativa posso svolgere prestazioni da lavoro autonomo occasionale con relativa ritenuta d’acconto?

Risposta al quesito:
Il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per l’autonomia e per l’assenza di abitualità della prestazione, trovando il suo riferimento normativo generale nell’art. 2222 c.c., che disciplina il cd. contratto d’opera.
I relativi compensi, a fronte dei quali il percettore è tenuto a rilasciare la ricevuta, costituiscono “redditi diversi”, fuori dal campo iva ed assoggettati alla ritenuta d’acconto nella misura del 20% ove la prestazione sia stata effettuata in favore di sostituti d’imposta.
Quanto agli obblighi contributivi, il reddito annuo è esente fino al complessivo importo di € 5.000,00, soglia oltre la quale il lavoratore autonomo occasionale dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS.
Premesso ciò, non esiste in via di principio alcun divieto per i lavoratori dipendenti di svolgere prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nemmeno durante il periodo di aspettativa, eventualmente concesso dal datore di lavoro.
Nel caso prospettato, è bene, comunque, tener presente che qualora lo svolgimento dell’attività occasionale dovesse comportare il venir meno dei presupposti per cui è stata concessa l’aspettativa, la Cooperativa sarebbe legittimata, sulla base dei CCNL di categoria, ad invitare il lavoratore a riprendere il servizio.
Occorrerà, inoltre, verificare se nello Statuto o nel Regolamento interno (obbligatorio per tutte le cooperative di lavoro, ai sensi dell’art. 6, Legge n. 142/2001) siano previste limitazioni allo svolgimento, da parte dei soci, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Infine, si dovrà valutare se nel caso concreto esistano incompatibilità tra le due attività lavorative, considerato che durante la fase dell’aspettativa il rapporto di lavoro alle dipendenze della Cooperativa continua ad essere vigente, in quanto sospeso solo momentaneamente.