Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 03/11/2016

Il socio receduto di una cooperativa indivisa srl può successivamente, prima della sua liquidazione delle somme dovute, chiedere di consultare i libri sociali?

Risposta al quesito:
A seguito del recesso si risolve il rapporto sociale, sicché il socio receduto non gode dei suoi pregressi diritti e, conseguentemente, non ha accesso  ordinario a tutte le informazioni sociali.
Se, tuttavia, il socio receduto instaura giudizio contro la Cooperativa, può ottenere dal giudice la consulenza tecnica d’ufficio sui libri contabili ovvero l’esibizione dei medesimi da parte della Società convenuta.
E’ evidente che il provvedimento giudiziale è condizionato al tipo di domanda formulata dall’ex socio, che deve essere causalmente connessa con l’esame dei libri contabili.

Quesito del 02/11/2016

Sono socio e di recente presidente di una Coop. edilizia per la quale non vi è ancora stata l’assegnazione degli alloggi ai soci. Come tutti i soci ho firmato una fideiussione con la banca.
Ora la coop ha un debito con la banca di più di un milione di euro e gli appartamenti non sono ancora finiti. C’è la probabilità concreta che la cooperativa venga messa in liquidazione coatta.
Sono proprietario di un altro immobile. Poiché non voglio rischiare di perderlo voglio venderlo a terzi prima della l.c.a. dato che ho firmato la fideiussione con la banca e pertanto rischio di rimetterci anche il patrimonio personale oltre ai soldi che ho già versato per la coop..
Se vendo l’immobile di cui sono proprietario in altro Comune rischio la revocatoria della vendita? O comunque che rischio?

Risposta al quesito:
L’atto di vendita può essere soggetto all’azione revocatoria, entro cinque anni dal suo compimento, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 2901 del codice civile (a titolo esemplificativo: conoscenza e/o preordinazione del pregiudizio arrecato al creditore, con intento doloso; conoscenza da parte dell’acquirente del pregiudizio arrecato al creditore).
L’amministratore della Cooperativa che sia prossima alla declaratoria di insolvenza deve limitarsi a compiere le operazioni di ordinaria amministrazione e non compiere atti di dismissione o distrazione patrimoniale, altrimenti rischia l’azione di responsabilità e risponde con il proprio patrimonio personale, oltre che per eventuali reati fallimentari.

Quesito dell’01/11/2016

In riferimento al quesito del 28/10/2016, il consenso del coniuge alla proprietà esclusiva deve essere espressa nell’atto pubblico di assegnazione alloggio?
Qualora questa affermazione comparisse in un atto di separazione tra i due coniugi avvenuta molti anni dopo, avrebbe lo stesso significato?

Risposta al quesito:
Se i coniugi hanno acquistato in comunione, possono certamente regolare successivamente i loro rapporti mediante atto pubblico, che costituirebbe un nuovo atto con valore autonomo e con specifico trattamento fiscale.

Quesito dell’01/11/2016

Sono socio prenotatario di un alloggio di una Cooperativa edilizia a r.l. che ha ottenuto un finanziamento agevolato dalla Regione Lazio concesso ai sensi della Legge 493/93, per cui gli alloggi dovranno essere dati in locazione per un periodo non inferiore a otto anni, con concessione in proprietà degli alloggi stessi al termine del periodo di locazione, secondo le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell’articolo 8 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 .
In aggiunta al prezzo convenzionale dell’immobile, sono stati già versati ulteriori soldi che corrispondono, oltre alle migliorie dell’immobile, anche all’intero canone di locazione per gli otto anni in cui noi soci abbiamo la figura di locatari. Ora dovremmo fare l’atto dal notaio per l’assegnazione degli alloggi.
Il problema è che non tutti i soci concordano sul tipo di atto:
1. alcuni soci si attengono a eseguire la convenzione alla lettera e intendono fare un contratto di locazione con canone mensile da dare alla Cooperativa;
2. altri, come me, vorrebbero registrare un contratto di uso e godimento – locazione con il canone già versato nel momento della costruzione.
Qual è, secondo Lei, l’iter migliore da seguire? E soprattutto: se vengono fatti due atti notarili diversi, cosa cambia alla Cooperativa a livello fiscale – tributario considerando che mensilmente vi è un’entrata relativa al canone di locazione dei soci che hanno optato per la prima opzione?

Risposta al quesito:
Il canone di locazione deve essere commisurato ai costi sopportati dalla Cooperativa per la gestione degli immobili, nonché alla copertura necessaria del fabbisogno finanziario indispensabile per le spese generali amministrative.
Ciò posto, nel caso di specie può essere accaduto che i soci abbiano versato delle somme in esubero a titolo di anticipazioni costi di costruzione e, pertanto, abbiano in bilancio un credito verso la Cooperativa.
In tale ottica, la Cooperativa emetterà la fattura relativa al canone di locazione, con il dovuto trattamento fiscale e, al contempo, compenserà contabilmente pro quota con il credito del socio, il quale non effettuerà alcun versamento materiale.
Sotto diversi profili, non è  consigliabile che la Cooperativa adotti un procedimento diverso da quello appena enunciato.

Quesito del 29/10/2016

Sono stato socio di coop edilizia indivisa per 4 anni. All’atto dell’ingresso ho versato quasi 30 mila euro di quota, e dopo l’assegnazione dell’alloggio ho pagato regolarmente il canone di affitto.
Nel febbraio 2013 con raccomandata ho dato le dimissioni e restituito l’alloggio. Il CDA ha accettato il mio recesso comunicandomelo con raccomandata e promesso che sarei stato rimborsato entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio, praticamente a fine 2014.
In questo periodo è subentrato un nuovo CDA e a dicembre 2014 mi ha inviato una raccomandata dicendo che le mie dimissioni non erano valide in quanto non era stato fatto il verbale di accettazione delle mie dimissioni dal CDA precedente. Per questo motivo il nuovo CDA mi ritiene ancora socio con tutte le conseguenze del caso.
Chiedo se la decisione del precedente CDA di accogliere le dimissioni sia per me valida a prescindere della compilazione o meno del verbale, non avendo io alcuna responsabilità in merito. E comunque rilevando il lungo periodo dalla data delle dimissioni.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, il rapporto sociale si deve ritenere risolto legittimamente a seguito del recesso espressamente accettato dal CdA.
Le questioni interne al Consiglio, riguardanti la trascrizione del verbale, non incidono sulla predetta risoluzione del rapporto che deve, comunque, ritenersi legittima e operativa.
Alla luce di quanto precede, il socio deve opporre la delibera del Consiglio, convenendo il giudizio la Cooperativa per ottenere il rimborso della quota di sua spettanza.

Quesito del 28/10/2016

Nel caso di coop.a proprietà individuale se l’unico erede di un socio (deceduto precedentemente) nel momento dell’assegnazione dell’alloggio si trova in comunione di beni, il coniuge è proprietario per metà?

Risposta al quesito:
Se il socio dante causa è deceduto prima dell’assegnazione, il rogito notarile di trasferimento della proprietà individuale deve dare menzione del regime patrimoniale e, qualora sussista la comunione, il bene deve essere acquisito da entrambi i coniugi.
Può tuttavia accadere che, in ragione della prevalente contribuzione del de cuius e della successiva esclusiva contribuzione dell’erede, quest’ultimo possa acquisire la proprietà esclusiva dell’alloggio assegnato, ma in tal caso è, comunque, necessario che il consenso del coniuge sia espresso nell’atto pubblico.