Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 05/06/2023

Avrei bisogno di sapere delle informazioni relative ad un subentro. La cosa è urgente, in quanto ci hanno chiesto di lasciare libero l’appartamento entro fine giugno.

Risposta al quesito:
Il quesito non pone alcuna problematica specifica, sicché non può darsi alcuna risposta concreta.
Si può solamente riferire che in generale il subentro al socio uscente ovvero al socio defunto è regolato dallo Statuto e dal Codice civile.
La vastità delle problematiche connesse al subentro nel rapporto sociale è oggetto di numerosi trattati giuridici e di molte sentenze giurisdizionali.

Quesito del 26/05/2023

Spett.le Studio legale, se possibile vorrei alcuni chiarimenti: una Cooperativa edilizia a proprietà indivisa anni fa prese dalla Regione Lazio un contributo a fondo perduto, dopo un pò di anni la Cooperativa è passata a proprietà divisa e ha fatto i rogiti.
Alla Regione Lazio è stato chiesto in che anno è stato dato il Nulla Osta per la proprietà divisa, la Regione ha risposto che loro non hanno rilasciato nessun Nulla Osta per la proprietà divisa e tanto meno per fare i rogiti. Vorrei sapere se i rogiti sono validi e se c’è qualcun altro oltre alla Regione per chiedere se è tutto in regola.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare bene la situazione della Cooperativa e del finanziamento ricevuto, in particolare se:
Lo Statuto della Cooperativa prevedeva sia la proprietà divisa che la proprietà indivisa;
Il finanziamento pubblico era previsto esclusivamente per la proprietà indivisa;
L’area dell’insediamento costruttivo era in zona urbanistica riservata all’edilizia popolare.
Ciò posto, nel caso del finanziamento e dell’area vincolati la Cooperativa sarebbe stata obbligata a seguire il procedimento del passaggio alla proprietà divisa, subordinato al Nulla Osta dell’Ente finanziatore, con l’assenso del Comune che ha assegnato l’area.
Nel caso di assenza di vincoli la Cooperativa avrebbe potuto liberamente decidere il passaggio dall’indivisa alla proprietà divisa.
Le eventuali irregolarità possono essere sanate, ma possono anche essere fatte valere da chi ne ha interesse.

Quesito del 23/05/2023

Egregio avvocato, sono a richiederLe una consulenza riguardo ad un subentro in un alloggio case popolari. La mia famiglia si è trasferita da mio padre, assegnatario in uso e godimento dell’appartamento, per motivi di salute grave nel settembre 2021 (come richiesto dal medico curante e procedura riconoscimento invalidità all’azienda sanitaria). A fine Marzo 2022 poi trasferiamo qui la residenza per la Legge 104.
Il 30 Gennaio mio padre viene a mancare. La Cooperativa, sita in provincia di Milano, che era al corrente di tutto, ci nega il subentro facendo riferimento allo Statuto generico, che la convivenza con l’assegnatario deve essere di almeno 2 anni. Nella Gazzetta Ufficiale, invece, all’articolo 20 comma 3, si precisa una situazione analoga alla nostra, dove i termini sono di 12 mesi da quando il gestore ne è a conoscenza.
Quindi è corretto riferirmi al regolamento in Gazzetta Ufficiale, anche se si tratta di una Cooperativa privata? E se si, come doveva essere autorizzata la convivenza dato che non ci hanno rilasciato nulla?

Risposta al quesito:
Premesso che occorre verificare il contratto di assegnazione in uso e lo Statuto della Cooperativa, non sembra doversi dubitare del subentro degli eredi nella posizione del socio defunto, come regola generale.
La clausola limitativa del subentro potrebbe risultare nulla all’esito dell’attento esame dei contratti, quello sociale e quello mutualistico.

Quesito del 23/05/2023

Volevo chiederLe per quanto riguarda la Cooperativa edile dove ho acquistato casa, avendo fatto il rogito nel 2021, sono due anni che chiedo l’accesso agli atti come socio, ne ho il diritto ma loro me lo negano perché hanno deliberato come socio, ma senza avvisarci neanche tramite raccomandata. Detto questo, è chiaro che non vogliono farmi entrare.
Poi Le chiedo se è normale che alloggi pagati a 800 euro mq e gli altri a 2000 mq, ma poi gente che non si è accollata il mutuo.

Risposta al quesito:
La generalità delle questioni poste non consente risposte adeguate e particolareggiate.
Per quanto riguarda l’accesso agli atti della Cooperativa occorre precisare di quali atti si tratta, posto che la Società è regolata da norme specifiche, che prevedono il “controllo” del Collegio Sindacale (se esistente) ovvero del Revisore unico.
Il socio può leggere il Bilancio annuale e porre al CdA quesiti specifici, a cui l’Organo esecutivo ha l’obbligo di rispondere.
In assenza di risposta ovvero di presumibili occultamenti finanziari, il socio può agire in sede giudiziale ovvero in sede amministrativa, in quest’ultimo caso rivolgendosi al competente Ufficio di Vigilanza presso il Ministero ovvero presso l’Assessorato Regionale se la Cooperativa ha sede nella Regione a Statuto speciale.

Quesito del 23/05/2023

La Cooperativa nella quale ho in godimento un appartamento sta eseguendo i lavori di installazione di una caldaia geotermica centralizzata. Premesso che non ho memoria di una assemblea con conseguente deliberazione del lavoro, mi domando se è possibile per un socio decidere di non allacciarsi mantenendo l’autonomia attuale. So per certo che la legge lo prevede (un regolamento condominiale non può vietare ai singoli proprietari di staccare i loro appartamenti dall’impianto centralizzato), ferme restando le limitazioni previste sempre dalla legge e la contribuzione comunque dovuta per il consumo involontario.
Il socio di una Cooperativa è paragonabile a un qualunque proprietario di un qualsiasi appartamento ed è quindi applicabile quanto sopra o viene identificato diversamente?

Risposta al quesito:
Il socio di una Cooperativa a proprietà indivisa non ha titolo di proprietà sull’immobile e, pertanto, non è condomino.
Se il rapporto sociale si è instaurato quando già esisteva l’impianto centralizzato, il socio assegnatario in uso deve sottostare alla volontà sociale di mantenimento del predetto impianto e non può sottrarsi alle relative spese.

Quesito del 18/05/2023

Sono socia di una Cooperativa edilizia a cui sono stati pignorati degli appartamenti (tra i quali quello che avevo prenotato), Le chiedo se la Cooperativa può permettermi di acquistare uno degli appartamenti non pignorati e a cui dei soci hanno rinunciato, invece che avviare l’iter per cercare di spignorare quello da me prenotato e acquistarlo.

Risposta la quesito:
La Cooperativa resta obbligata nei Suoi confronti in ragione del contratto di prenotazione, sicché, nel caso rappresentato dovrebbe assegnarLe l’alloggio libero da gravami e non ancora prenotato da altri.
Occorre, tuttavia, verificare bene la reale situazione della Cooperativa, in quanto l’esecuzione di pignoramenti lascia supporre gravi difficoltà finanziarie che potrebbero sfociare in ulteriori controversie con i soci e con i terzi.