Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 27/05/2014

Una cooperativa agricola a mutualità prevalente, che risulta rispettare tutti i requisiti di legge – Statuto, iscrizione all’Albo ecc…- ha omesso per un anno d’imposta la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali, imposte sui redditi, iva, irap nonchè del bilancio d’esercizio. Alla luce delle sentenze della Cassazione n. 8140/2011 e n. 5848/2012, tali omissioni comportano la decadenza dei benefici fiscali e quindi il recupero a tassazione anche ai fini ires dei ricavi non dichiarati?

Risposta al quesito:
La risposta è affermativa, ma si ritiene che la decadenza dai benefici riguardi esclusivamente l’esercizio sociale in cui sono stati omessi gli adempimenti fiscali.

Quesito del 23/05/2014

Nel dicembre 2010 per poter firmare un contratto di prenotazione di un alloggio, mi sono iscritto ad una cooperativa.
Ho firmato il contratto di prenotazione in cui veniva descritto l’appartamento prenotato in una palazzina di 18 alloggi e in cui veniva definito il piano di pagamento. Dopo 2 anni mi comunicano di aver modificato il progetto, gli alloggi sono diventati 24 e la piantina del mio alloggio di conseguenza è stata variata.
Sono stato convocato per firmare, cosa che non ho fatto, un nuovo contratto che accettasse tali varianti effettuate dal costruttore.
Il regolamento della cooperativa prevede che il Consiglio d’amministrazione autonomamente proceda alle modifiche necessarie al progetto, ma tali modifiche possono essere considerate semplici varianti?

Risposta al quesito:
Le variazioni cui presumibilmente si riferisce il regolamento della Cooperativa dovrebbero essere esclusivamente quelle di utilità tecnica, assolutamente compatibili con le facoltà di gestione attribuite agli amministratori.
Diversamente si deve concludere in ordine all’ampliamento dell’originario programma costruttivo, la cui determinazione dovrebbe essere riservata all’assemblea dei soci.
Occorre, pertanto, verificare adeguatamente lo statuto e il regolamento della Cooperativa.
In ogni caso, va anche verificato il verbale di prenotazione del suo alloggio, posto che anch’esso rileva ai fini contrattuali, non essendo consentito alla Cooperativa di apportare modifiche unilaterali non giustificate da un deliberato assembleare e, soprattutto, non condivise dal socio prenotatario.

Quesito del 17/05/2014

Nei primi giorni di giugno la cooperativa dove sono iscritto mi assegnerà un appartamento che andrò a rogitare a settembre 2016.
Premetto che l’alloggio in questione è stato consegnato ai miei genitori nel 2006 (che per il momento sono locatari) e che non è vincolato da mutui o quant’altro. Per me sarà prima casa (ma non ci porterò mai la residenza).
La cooperativa mi ha scritto sull’assegnazione che sarò io ad avere oneri e spese fino al rogito.
Quindi fino al momento del rogito devo dichiararla io nel 730 o sarà affare della Coop?

Risposta al quesito:
Va innanzitutto chiarito che, se la Cooperativa ha fruito di contributo pubblico, ogni assegnatario ha l’obbligo di trasferire la propria residenza appena dopo il rogito.
Per quanto riguarda la dichiarazione fiscale, va precisato che  l’immobile deve essere dichiarato dalla Cooperativa sino a quando non venga formalmente assegnato ai singoli soci.
Ciascun socio, se formalmente assegnatario, anche se non ancora titolare di mutuo individuale, ha la possibilità di detrarre pro quota gli interessi di mutuo, ma in tal caso dovrà anche dichiarare il reddito dell’immobile.
E’, comunque, necessario che la Cooperativa attesti gli interessi pagati pro quota dal socio assegnatario e non ancora titolare di mutuo individuale.
In ogni caso il socio che ha la disponibilità abitativa dell’alloggio è obbligato a versare l’IMU relativa all’immobile, comunque, fruito.

Quesito del 16/05/2014

Circa 10 anni fa con atto notarile sono diventato proprietario di un appartamento facente parte di una cooperativa militare a proprietà individuale.
Come tutti gli altri soci percepisco il contributo statale riservato ai soci appartenenti alle forze armate o forze di polizia.
Volevo sapere se in caso di vendita del mio appartamento ho il diritto di continuare a percepire il contributo statale oppure lo perdo.

Risposta al quesito:
I contributi pubblici vengono concessi per l’abbattimento degli interessi di mutuo, al fine di consentire l’accesso agevolato alla casa da parte di categorie più deboli o comunque meritevoli.
Da quanto precede consegue che il contributo sugli interessi del mutuo riguarda l’immobile e non già la persona dell’assegnatario.

Quesito del 14/05/2014

Sono socio di una cooperativa a proprietà divisa che ha realizzato un intervento i cui lavori sono ultimati nel dicembre 2013. Dalla fine dei lavori il presidente non ha ancora richiesto alla banca l’ammortamento del mutuo acceso adducendo difficoltà nel frazionarlo.
È lecito tale comportamento che ci aumenta gli interessi di preammortamento?
Inoltre solo a metà lavori si è scoperto che l’impresa esecutrice è stata scelta perchè ha anticipato i soldi per l’acquisto del lotto e che dobbiamo quindi pagargli anche gli interessi per tale anticipazione. È lecita una simile operazione?

Risposta al quesito:
Per fornire una adeguata risposta, bisognerebbe conoscere innanzitutto quali siano effettivamente le asserite difficoltà di frazionamento del mutuo.
A tal fine, ciascun socio ha diritto di essere informato sulla pratica di mutuo, previa una istanza scritta al presidente della Cooperativa.
Per quanto riguarda gli interessi dovuti all’impresa per le presunte anticipazioni, occorre esaminare il contratto stipulato dalla Cooperativa.
In ordine all’anticipazione, comunque, sono dovuti gli interessi legali.

Quesito del 13/05/2014

Sono socio di una cooperativa militare a proprietà indivisa con lettera di assegnazione abitiamo gli appartamenti e paghiamo alla cooperativa l’importo semestrale della quota mutuo.
Il presidente per quanto riguarda lo sgravio degli interessi passivi ci fa una dichiarazione dove si evince la quota capitale e la quota interessi che alleghiamo al 730 per portare in detrazione gli interessi passivi.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato a quasi tutti gli assegnatari lo scarico degli interessi dicendo che li stessi devono essere scaricati dalla cooperativa così come prevede il TUIR all’art 15 ecc.
Il presidente dice che la cooperativa non può scaricarli in quanto la stessa non ha reddito e quindi siamo a pagare gli interessi con la mora all’Agenzia delle Entrate per gli anni 2008 2009 e 2010 per ora, ma anche per il futuro non potremmo recuperarli in quanto la cooperativa continua a dire che non ha reddito e non fa dichiarazione di redditi.
E’ corretto tutto questo? Come potremmo fare per scaricare gli interessi?

Risposta al quesito:
Le Cooperativa a proprietà indivisa restano titolari degli immobili, mentre i soci sono titolari del diritto di uso.
Questi ultimi, pertanto, non possono fruire della detrazione degli interessi passivi inerenti il mutuo stipulato dalla Cooperativa per gli immobili di cui è proprietaria.
Le Cooperative a proprietà indivisa sono obbligate a dichiarare il reddito degli immobili e, pertanto, nella dichiarazione ai fini IRES possono dedurre gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per la realizzazione degli alloggi.
Quella che precede è la disciplina attuale, ma in realtà bisognerebbe porre la questione di costituzionalità, posto che i soci restano danneggiati.
In tal caso occorre proporre ricorso avverso gli accertamenti dell’Agenzia e porre la questione innanzi alla competente Commissione Tributaria adita.