Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 20/05/2022

Mia moglie è socia di Cooperativa dal 2018, nel febbraio 2021 ha stipulato il rogito notarile.
Abbiamo notato in questi anni qualcosa che non torna, allora ho chiesto al presidente, ad agosto sempre del 2021, l’estrazione di tutta la documentazione sociale e contabile. Ho mandato pec tramite il legale e finalmente mi hanno risposto che nulla è dovuto, visto che i furbi a marzo, dopo l’atto, hanno fatto un’assemblea dove ci hanno sciolto come soci ma la Cooperativa è in piedi ancora oggi.
Volevo chiederLe come posso avere il tutto? Tramite Tribunale o tramite l’Associazione a cui è iscritta la Cooperativa?
Cosa devo fare, dove devo andare? E’ chiaro che se non vogliono darmi i documenti c’è del losco.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare l’esistenza di indizi concreti, tali da far ritenere sussistente la falsità dei Bilanci approvati, in quanto l’operazione di “controllo” è particolarmente complessa e, comunque, costosa.
Ritenuto che i Bilanci sono stati approvati e l’assemblea ha anche approvato la perdita della qualità di socio per il raggiungimento dello scopo sociale, l’assegnatario può agire proficuamente solo avendo concrete probabilità di ottenere la declaratoria giudiziale della falsità dei Bilanci sociali.
I Bilanci approvati, pertanto, dovranno essere preventivamente esaminati e se vengono riscontrati indizi gravi e concordanti si può agire giudizialmente e chiedere la verifica da parte di un consulente tecnico nominato dal Tribunale adito.

Quesito del 19/05/2022

Una cooperativa edilizia a responsabilità limitata, a mutualità prevalente, ha realizzato tutti gli appartamenti per civile abitazione come previsto dal proprio statuto costitutivo mentre restano ancora da realizzare le opere di urbanizzazione secondaria previste dalla convenzione stipulata con il Comune. Gli appartamenti sono stati tutti assegnati ai propri soci con regolare atto notarile. L’atto notarile precisa che il costo delle case assegnate è da ritenersi provvisorio considerato, tra l’altro, che la cooperativa ha in corso alcuni giudizi non ancora conclusi e che altri se ne potrebbero aprire prima della chiusura della cooperativa.
Nella situazione esposta, in caso di morte di un socio possono i suoi eredi chiedere di non subentrare nella qualità di socio alla cooperativa e chiedere la liquidazione della propria quota esimendosi di partecipare a tutte le spese che la stessa sosterrà nel prosieguo della sua attività fino alla chiusura definitiva della stessa?
Si precisa che lo statuto della cooperativa prevede che gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, “potranno” chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, debbono nominare un rappresentate comune.
In caso di risposta affermativa alla prima domanda, considerato che il socio deceduto ha raggiunto il suo vantaggio mutualistico e che per gli altri soci, che si addosserebbero anche la quota di costi del defunto, non ci sarebbe parità di trattamento, come potrebbe essere liquidata la quota agli eredi del socio defunto?

Risposta al quesito:
A quanto sembra emergere dal quesito, il socio defunto aveva già ottenuto l’assegnazione definitiva mediante rogito notarile, sicché ne è divenuto pieno proprietario.
Da quanto precede deriva che gli eredi del socio, se accettano l’eredità, entrano nella comunione ereditaria relativa alla proprietà dell’alloggio, indipendentemente dal pregresso rapporto sociale del de cuius.
Gli eredi medesimi, tuttavia, succedono anche nelle obbligazioni del loro dante causa, sicché devono affrontare anche gli aspetti negativi dell’asse ereditario, se supportati dal contratto di assegnazione e dal contratto sociale.
In conclusione, gli eredi acquisiscono la proprietà dell’alloggio e possono anche rifiutare di succedere nella quota sociale, ma, in questo caso, devono valutare bene la convenienza, in quanto, se estranei alla Cooperativa, non possono esercitare i diritti di controllo sui costi che comunque dovranno sopportare in base agli obblighi del contratto di assegnazione e ai debiti sociali accettati dal de cuius.

Quesito del 04/05/2022

Ero Socia di una Cooperativa edilizia e circa 4 anni fa decisi di dare le mie dimissioni dopo anni di illusioni e promesse mai avvenute.
Mi venne fatto un assegno della somma dei versamenti che avevo effettuato come garanzia, ma invitandomi a non versarlo. A dicembre 2021, decido di versare l’assegno ma, come previsto, non viene coperto.
Da allora il silenzio… il presidente come se nulla fosse… la Cooperativa è ancora in attesa di altri soci da spennare…
Esistono i presupposti per agire penalmente contro il presidente? Esistono i presupposti per segnalare il caso alla Gdf per far si che possano effettuare dei dovuti controlli? E per segnalare all’Unione Cooperative?
So solo che avrei dovuto comprare casa ma non avendo ricevuto questa parte di denaro non riesco, pago da 10 anni un affitto quando avrei potuto pagare il mutuo… mandando in fumo un qualcosa che avrei potuto lasciare ai miei 2 figli.
Le sarei grata se potesse esprimere un suo pensiero, per capire se esiste una strada da poter intraprendere.

Risposta al quesito:
Per l’eventuale azione penale occorre verificare se sussistono i presupposti, in quanto per il reato di truffa è necessario che siano stati utilizzati raggiri per trarre in inganno la vittima, ottenendo un profitto ingiusto.
Nel caso di specie l’assegno è stato consegnato a garanzia del futuro rimborso, sicché il mancato pagamento può dipendere da cause oggettive che potrebbero escludere i raggiri e il profitto ingiusto.
L’azione civile, viceversa, appare quella più consona, soprattutto se attivata utilizzando il titolo di credito rimasto impagato.
Quest’ultima circostanza, infatti, consentirebbe al socio receduto di eseguire rapidamente il titolo con pignoramento ovvero sequestro conservativo in danno della Cooperativa debitrice.
Se la Cooperativa fosse insolvente, si potrebbe agire nei confronti dell’amministratore firmatario dell’assegno o addirittura verso tutti i componenti del CdA.
In ogni caso, l’azione civile deve essere preceduta dalla verifica in ordine alla sussistenza del credito e alla effettiva conclusione del rapporto sociale con l’accoglimento del recesso nei termini di legge.

Quesito del 03/05/2022

Mio padre, deceduto qualche mese fa, era socio e assegnatario di un alloggio in una cooperativa edilizia a finanziamento pubblico. Dopo aver terminato di pagare, nel 2002, ogni rata del mutuo contratto dalla cooperativa, gli è stato negato il nulla osta al mutuo edilizio individuale e, di fatto, non ha mai ricevuto la proprietà dell’alloggio assegnatogli a causa del mancato pagamento di alcuni oneri condominiali.
Nel 2013 il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio (non è stata mai revocata la sua qualifica di socio della cooperativa) e, sebbene mio padre abbia avversato in ogni modo questo decreto, purtroppo tutti i giudizi sono stati persi e oggi quel decreto di decadenza è definitivo.
Escluso che si possa riottenere l\’assegnazione della casa (nel frattempo, l’immobile assegnato a mio padre, rimasto nella proprietà della cooperativa, è stato oggetto di una procedura espropriativa – oggi sospesa perché la cooperativa è in liquidazione coatta amministrativa – da un creditore personale della cooperativa), mi chiedevo se è possibile ottenere la restituzione delle somme versate per il mutuo e se, pur non avendo mio padre mai avanzato una domanda in tal senso, sono ancora nei termini per tentare questa strada.

Risposta al quesito:
Sembra improbabile che sussistano ancora le condizioni per il recupero dei versamenti eseguiti dal socio, in quanto rilevano tre condizioni negative: la probabile prescrizione del diritto per l’assenza di una richiesta e della messa in mora; la situazione di liquidazione coatta e di presumibile insolvenza della Cooperativa, da cui si può supporre l’inesistenza di attivo da distribuire soprattutto per i crediti chirografari; la presumibile reazione del Commissario Liquidatore che reclamerebbe in compensazione i danni provocati dal socio e, comunque, il risarcimento per l’occupazione senza titolo dell’alloggio.

Quesito dell’01/05/2022

Tramite un amico che mi propose un affare, venni contattato dal presidente, mi convinsero a versare sulle casse della Cooperativa 55.000,00 Euro.
Chiedendo garanzie e fideussioni, mi è stato risposto che mi avrebbero dato documenti con relativa cambiale, non potendomi dare delle fideussioni in quanto il terreno della Cooperativa era gravato da una ipoteca, che con i miei soldi dovevano togliere l’ipoteca.
Ho fatto bonifico, dopo poco tempo, non proseguendo i lavori, mi sono allarmato, mi sono sorti dubbi ed ho legalmente richiesto i registri contabili e quant’altro. Essendomeli visti negare, ho scoperto che la Cooperativa è in fase di stallo perché i soci non anno i requisiti per avere dei finanziamenti. Dopo tante chiamate via legale, mi sono sentito costretto a quererarli per truffa alla GdF, che tramite accertamenti anno constatato la truffa ed i raggiri. A seguito della querela, il giorno 28.04.2022 mi hanno sentito come teste.
Il mio legale mi ha ribadito che il procedimento ha preso una piega sbagliata e andrà in prescrizione.
Mi potrebbe consigliare se posso iniziare la causa civile, avendo accettato il documento di recesso timbrato dalla commissione della Cooperativa con dicitura “accettato il rimborso quota con eventuali interessi, con le prime entrate nel registro saranno pagate dall’ultimo bilancio”, documento datato 2016. Ad oggi nessuna notizia dopo tanti solleciti, il presidente si è dimesso. Chiedo a Lei, da competente in materia, come potrei muovermi.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha accolto il recesso e ha dichiarato, per il tramite del legale rappresentante, la disponibilità al rimborso degli acconti versati dal socio, in tal caso quest’ultimo può ottenere il decreto ingiuntivo esecutivo in danno della Cooperativa medesima.
Occorre, però, verificare bene le dichiarazioni rilasciate, nonché la solvibilità della Cooperativa, in quanto per il recupero coattivo si dovrà agire sul patrimonio sociale effettivamente rinvenibile.
Se, nelle more la Cooperativa si è disfatta del suo patrimonio (assegnando gli alloggi ai soci), in tal caso il socio receduto potrà agire con l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
In entrambi i casi, però, dovrà verificarsi l’eventuale prescrizione del diritto di credito: 10 anni verso la Cooperativa, 5 anni dalla cessazione della carica verso gli amministratori.
I termini prescrizionali sopra indicati possono essere stati interrotti da intimazioni con raccomandate a/r o dallo stesso giudizio penale.

Quesito del 27/04/2022

Buongiorno, vorrei sapere se due coniugi con separazione dei beni possono essere soci di due alloggi in cooperative edilizie diverse.

Risposta al quesito:
Se si tratta di Cooperativa che opera nell’ambito dell’edilizia agevolata e/o sovvenzionata, non è possibile fruire di due assegnazioni da parte di coniugi in separazione dei beni, in quanto si tratta di un regime patrimoniale della famiglia che non ne intacca l’unità ai fini delle agevolazioni pubbliche.
Conseguentemente, l’assegnazione dell’alloggio di edilizia agevolata può essere fruita per una sola volta dal nucleo familiare nel suo complesso.
Se, viceversa, i coniugi risultano separati giudizialmente, in tal caso ciascuno di loro può accedere all’assegnazione di un alloggio.