Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 22/04/2022

Svolgo da diversi anni il lavoro di educatore scolastico presso una cooperativa sociale. Non avendo la laurea, ho approfittato della Legge Iori e ho ottenuto la qualifica di educatore professionale socio pedagogico.
Tuttavia, la Cooperativa si rifiuta di alzare il mio livello al D2, sostenendo che per i non laureati il livello è D1. È lecito?

Risposta al quesito:
La Legge Iori ha introdotto la qualifica di educatore professionale, per il conseguimento della quale è necessario il requisito della laurea triennale.
La stessa Legge, tuttavia, ha previsto la normativa transitoria, da applicare agli educatori che erano comunque in possesso di determinati requisiti (anzianità professionale e frequenza di appositi corsi di formazione), pur essendo sprovvisti della laurea.
A tali soggetti è stata, quindi, garantita la qualifica di educatore professionale (è, appunto, il caso descritto nel quesito).
Per quanto riguarda l’inquadramento di tali lavoratori, anche ai fini retributivi, occorre fare riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro oppure a quello aziendale o a quello individuale, se più favorevoli.
Nello specifico, il CCNL delle cooperative sociali attualmente in vigore, prevede la qualifica D2 per gli educatori professionali.
Ne deriva che questi ultimi (o in quanto laureati o in quanto rientranti nella disciplina transitoria prevista dalla Legge Iori), devono essere inquadrati nella categoria D2, essendo la D1 riservata esclusivamente a coloro i quali non possiedono tale specifica qualifica.
Quella che precede appare l’interpretazione del CCNL più coerente con la Legge Iori, la quale ha consentito, seppure soltanto in via transitoria, l’equiparazione dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale in questione.
Non riconoscere tale equiparazione, significherebbe applicare, da parte del datore di lavoro, un trattamento economico differente per mansioni uguali.
Da quanto emerge dal quesito, quindi, il comportamento della Cooperativa sociale appare illegittimo ed il lavoratore potrà valutare, previo adeguato esame documentale, la tutela in sede amministrativa o giudiziaria, al fine di ottenere la corretta applicazione del CCNL di categoria.

Quesito del 21/04/2022

Egregio avvocato, sono socia di una piccola cooperativa a proprietà indivisa di 102 alloggi. Tempo fa quando c’era stata la riforma Tremonti, la nostra cooperativa ha rivalutato gli immobili per un valore di 8 milioni di euro. Quindi ci ritroviamo ad essere una realtà piccola ma con revisori dei conti. Secondo Lei, la rivalutazione degli immobili andava fatta e se si bisognava stare al di sotto di un determinato valore?
Un’ulteriore domanda: le liste di assegnazione alloggi devono essere esposte in luogo accessibile a tutti ed eventualmente si possono fotografare?
In quanto ora sono in un ufficio in cui bisogna chiedere il permesso per accedere.

Risposta al quesito:
Sulla convenienza della rivalutazione occorre esprimersi avendo precise informazioni e dati economici della Società e degli obiettivi perseguiti.
La rivalutazione potrebbe essere vantaggiosa solo se la Cooperativa tende a trasformarsi in Società di capitali ovvero intende procedere alla vendita a terzi di parte o di tutti gli alloggi.
Se, viceversa, la Cooperativa ha praticato le regole della mutualità prevalente desta qualche perplessità la scelta della rivalutazione.
Sulle liste di assegnazione degli alloggi va osservato che le stesse dovrebbero essere accessibili ai soci i quali possono richiedere le relative informazioni agli amministratori.
Appare, pertanto, irrilevante il problema fotografico.

Quesito del 21/04/2022

Sto acquistando un immobile insieme ad altre 24 famiglie tramite una cooperativa edilizia, che purtroppo ci sta rimandando la consegna delle case da più di 5 mesi (ogni volta dando motivazione di imprevisti di diversa natura).
L’inizio dei lavori era programmato in data 30.11.2020 e il fine lavori era programmato per il 30.11.21. Parecchie famiglie sono in affitto e stiamo perdendo diversi soldi come è facile intuire.
Noi come condomini possiamo avviare un’azione legale per essere risarciti dei danni economici e morali che stiamo subendo?
Se si, dobbiamo avvalerci contro la cooperativa o contro la ditta edile responsabile di non aver rispettato il “fine lavori”?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare l’effettiva portata del contratto di appalto, al fine di rilevare le eventuali inadempienze della ditta appaltata.
I soci danneggiati dai ritardi possono pretendere il risarcimento dalla Cooperativa, la quale può a sua volta agire direttamente contro l’impresa ovvero chiamarla in garanzia a seguito del giudizio instaurato dai soci.
Se, successivamente alla stipula delle assegnazioni definitive, dovessero emergere difetti costruttivi, in tal caso i soci avrebbero l’azione diretta anche nei confronti della ditta costruttrice.

Quesito del 16/04/2022

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa e nel 2012 mi è stato consegnato l’alloggio con relativa cantina e garage. A causa di infiltrazioni d’acqua (da me ben conosciuti) il prezzo del garage è stato ridotto e nel 2018 ho potuto rogitare i beni sopra elencati.
Purtroppo, quando piove abbondantemente il garage continua ad avere infiltrazioni, mi sono rivolto all’amministratore per far risolvere questo problema, in quanto oltre che ad avere infiltrazioni nella mia proprietà, l’acqua spesso penetra anche nelle altre parti condominiali e potrebbe causare danni gravi all’ascensore.
La mia domanda è se, ben conscio dei problemi strutturali di infiltrazione che la mia proprietà subisce, posso rivolgermi agli altri condomini per sanare il tutto o spetta solo a me risolvere tale questione?

Risposta al quesito:
Occorre innanzitutto precisare che la Cooperativa non è a proprietà indivisa in quanto sembra che abbia assegnato gli alloggi con atto pubblico e si sia formato il “condominio” tra i soci assegnatari.
Il problema, dunque, è di natura condominiale, sicché coinvolge tutti i proprietari degli alloggi sottostanti alla copertura da cui provengono le infiltrazioni.
Tutti i proprietari devono concorrere in base alla quota di proprietà se la copertura è a tetto; se, viceversa, la copertura è rappresentata da un lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino, quest’ultimo è tenuto al pagamento di un terzo delle spese necessarie, mentre i restanti due terzi vanno suddivisi sull’intera colonna.

Quesito del 13/04/2022

Sono socio di una cooperativa, a febbraio 2021 ho fatto l’atto notarile ma ad agosto ho chiesto, tramite pec del mio commercialista di fiducia, di potere estrarre copia dei documenti perché sento odore di truffa… il presidente mi ha risposto che, visto lo Statuto, dopo l’atto nulla è dovuto.
A chi posso chiedere? E’ chiaro che se non vuole darmeli c’è del losco.

Risposta al quesito:
Gli amministratori della Cooperative hanno l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario delle attività svolte che viene sintetizzato nel Bilancio sociale, regolato dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
I Bilanci devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea, il cui consenso rende difficile ogni eventuale successivo accertamento.
Dalla corretta lettura dei Bilanci e delle allegate note integrative si possono ricavare informazioni utili in ordine alla regolarità della gestione e nel caso le relative risultanze dovessero confermare i “sospetti” si può procedere in sede giudiziaria, qualora emergano i presupposti della falsità delle scritture contabili ovvero difformità dai deliberati sociali.

Quesito del 13/04/2022

Complimenti per lo splendido sito, ricco di informazioni. La mia domanda è la seguente: la nostra Cooperativa ha assegnato gli alloggi con rogito notarile l’anno scorso, ma ancora non è stata chiusa perché in attesa dell’esito di un procedimento giudiziario in corso. Uno dei soci ha venduto l’appartamento.
Ha diritto a ricevere parte del fondo cassa residuo quando avverrà la chiusura della Cooperativa oppure il diritto passa alla persona che ha acquistato il suo appartamento?
Quest’ultimo diventa socio della Cooperativa anche se tutti gli appartamenti sono stati rogitati?

Risposta al quesito:
Le Cooperative Edilizie instaurano con i soci due rapporti: quello sociale e quello contrattuale mutualistico, che, seppure a vario titolo connessi, restano tra di essi del tutto autonomi.
Conseguentemente, successivamente all’estinzione del rapporto contrattuale–mutualistico (assegnazione definitiva dell’alloggio) permane il rapporto sociale a tutti gli effetti.
L’eventuale acquirente dell’immobile già assegnato al socio divento “condomino”, ma non ha nulla a che fare con il rapporto sociale che permane con l’originario assegnatario.