Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’08/04/2022

Può il socio assegnatario procedere prima della messa all’asta ad una trattativa singola e privata con la parte creditrice? E la Cooperativa può autorizzare tale trattativa?

Risposta al quesito:
Dal sintetico quesito si può presumere che la Cooperativa sia ancora proprietaria degli alloggi sociali e che il socio sia prenotatario di un alloggio che rientra nel pignoramento eseguito da un creditore.
In tale prospettiva non sembra praticabile la “trattativa” di un socio separata da quella della Cooperativa, posto che l’immobile è ancora di proprietà di quest’ultima e, pertanto, resta indispensabile il di lei consenso.
Se, poi, si considera l’ipotesi di un pignoramento plurimo la trattativa autonoma del socio non avrebbe egualmente alcuna rilevanza in quanto dovrebbe essere la Cooperativa a trasferire la proprietà dell’immobile al socio, il quale pagherebbe il creditore senza alcuna garanzia.
Potrebbe, tuttavia, accadere che la Cooperativa prospetti a tutti i soci la possibilità di ipotesi transattive (tutte nella stessa misura) sui diversi immobili pignorati, in modo che il creditore potrebbe consentire alla “riduzione” del pignoramento e rilasciare alla Cooperativa la quietanza di quanto ricevuto dal Socio.
Quest’ultimo, tuttavia, dovrebbe garantirsi nei confronti della Cooperativa in ordine alla tempestiva assegnazione dell’immobile liberato dal vincolo, ciò al fine che lo stesso possa essere nuovamente sottoposto ad altro pignoramento.

Quesito del 06/04/2022

Un consiglio di amministrazione composto da 3 soggetti, la durata in carica è prevista per 3 anni, poniamo che la scadenza del mandato sia 25 marzo 2021, il nuovo consiglio viene nominato il 19 maggio del 2021.
La domanda: in questo periodo di vacanza rimane in carica il consiglio uscente?
Ai consiglieri uscenti i poteri attribuiti sono gli stessi esercitati durante il periodo effettivo di carica o hanno solo l’ordinaria amministrazione? Nel senso che il consigliere uscente con delega alla stipula dei contratti ha il potere di firmarli anche nel periodo di vacanza?
In ultimo, nella redazione di un contratto di affitto di immobile, il consigliere in questione, rappresentando la società cooperativa, deve essere espressamente indicato che opera per nome e per conto della suddetta società?

Risposta al quesito:
I componenti del CdA di una Cooperativa che siano scaduti, mantengono le funzioni per l’ordinaria amministrazione e sono responsabili degli atti compiuti ovvero omessi sino al subentro del nuovo Consiglio eletto dall’assemblea.
I poteri dei Consiglieri che si trovino nel periodo di “vacatio” restano limitati all’ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli già deliberati dall’assemblea che necessitano della relativa “esecuzione”.
Per gli atti di straordinaria amministrazione che dovessero necessariamente insorgere, i Consiglieri decaduti devono provvedere in via d’urgenza se il loro intervento deve essere eseguito nell’interesse della Società, ma devono senza indugio sottoporre all’assemblea il loro operato e richiedere eventualmente l’autorizzazione per ulteriori attività.
Nella stipula dei contratti è necessario rendere espliciti tutti i riferimenti dei contraenti, ivi compreso il mandato ricevuto dalla Società rappresentata.
Ciascuno dei contraenti può richiedere le informazioni sui poteri del rappresentante della persona giuridica, il quale risponde anche penalmente di quanto dichiarato.

Quesito del 04/04/2022

Sono socia di una cooperativa nata per costruire box pertinenziali. I tempi di costruzione si sono notevolmente allungati rispetto al programma, infatti ad oggi non sono ancora iniziati i lavori.
Per tale motivo ho inviato domanda di recesso che è stata rigettata motivando che potrò uscire solo se trovo un altra persona che mi sostituisca! E’ legale?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se lo Statuto ovvero il contratto di prenotazione prevedono la clausola specifica del subentro necessario di altro socio:
nel caso affermativo è necessario provare la grave inadempienza della Cooperativa al fine di potere rifiutare la propria prestazione sociale mediante il giusto recesso;
nel caso negativo, è necessario verificare ulteriormente la clausola statutaria che prevede il recesso e formulare conseguentemente la relativa domanda; il CdA dovrà pronunciare l’accoglimento ovvero il rigetto, che dovrà essere opposto dal socio innanzi al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Quesito del 31/03/2022

Vorrei sapere se esiste una legge che regola la quantificazione della penalità da imporre al socio conferitore per cessazione di conferimento (penalità prevista dallo statuto). Premettendo che il socio ha avuto valide ragioni per dimettersi prima dei termini stabiliti.

Risposta al quesito:
Se sussistono legittime ragioni di recesso dalla Cooperativa, il socio non dovrebbe subire alcuna penalità per il mancato conferimento, almeno che lo Statuto o il Regolamento non regolino specificatamente il caso assegnando un termine per cessazione del rapporto.
Nel caso di applicazione della penalità, genericamente prevista dallo Statuto, se essa è legittima va quantificata in base al danno effettivo subito dalla Cooperativa (ovviamente da dimostrare).
La quantificazione, dunque, è regolata dai criteri del risarcimento del danno effettivo.

Quesito del 29/03/2022

Uno dei coniugi, soci di cooperativa, muore senza che sia stata ancora assegnata la casa. Il coniuge superstite può essere l’unico assegnatario della casa pur essendoci dei figli che acconsentono?
Se si, qual’è la procedura corretta per avere l’intestazione della casa al coniuge superstite?

Risposta al quesito:
La prenotazione dell’alloggio non costituisce un diritto reale per i coniugi, ma semplicemente un credito verso la Cooperativa.
Nel caso di decesso del coniuge prima dell’assegnazione, la Cooperativa dovrà assegnare l’alloggio al coniuge superstite, unico soggetto creditore in base al preliminare di assegnazione.
Quanto precede può essere avvalorato anche dalla rinuncia (utile ma non dovuta) dei figli della coppia, i quali potrebbero vantare pretese esclusivamente sugli importi versati dal de cuius per l’acconto del prezzo.

Quesito del 28/03/2022

Si premette che nell’anno 2008, la Cooperativa appositamente creata per la costruzione di n. 16 alloggi, ha trasferito la proprietà degli stessi ai soci assegnatari a mezzo rogito notarile.
Tanto premesso, considerate le significative differenze della collocazione (non della metratura) dei posti auto che ne comporta, conseguentemente, un diverso valore, sono cortesemente a richiedere:
1. Quale documento o verbale di assemblea attesti inderogabilmente tale assegnazione, poi trasferita nel titolo di proprietà?
2. Essendo la cooperativa chiusa da circa 10 anni dove recuperare la documentazione?
3. Soprattutto, è possibile fare ancora qualcosa a livello legale, essendo venuti a conoscenza, per caso, a distanza di anni di presunte irregolarità nell’assegnazione dei posti auto?

Risposta al quesito:
Il compimento del decennio dall’assegnazione rende impossibile qualunque pretesa sugli immobili assegnati.
In ogni caso, va osservato che il documento essenziale è costituito dal rogito notarile, che essendo l’ultimo atto stipulato supera quelli precedenti anche se difformi.
L’intervento per la nullità parziale del rogito notarile dovrebbe essere fondato sul dolo o sull’errore essenziale, circostanze della cui prova è onerato esclusivamente il soggetto che agisce.
Nella situazione descritta nel quesito si appalesa molto difficoltosa l’acquisizione della succitata prova necessaria, posto che non sono più recuperabili i relativi documenti, quali i verbali di assegnazione.