Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 30/09/2021

Sono socio di una cooperativa nel 2017 mi è stato assegnato immobile con regolare rogito e con il totale pagamento della mia quota con mutuo concesso dalla Banca. Dopo l’assegnazione il CDA, essendo finiti i soldi, ha deliberata ulteriore quota per terminare gli alloggi.
Attualmente la cooperativa è in liquidazione, cosa rischio se non verso la quarta aggiuntiva? P.S. Immobile l’ho completato a mie spese.

Risposta al quesito:
Con l’atto pubblico di assegnazione vengono definite le situazioni economiche riguardanti lo stato di fatto dell’immobile alla data della stipula, sicché gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono un ulteriore onere a carico dell’assegnatario.
In assenza di specifici deliberati assembleari o imposizioni contrattuali, il socio già proprietario dell’immobile può eseguire in proprio i lavori necessari per le rifiniture dell’alloggio a lui assegnato.
E’ chiaro che l’esecuzione dei lavori deve essere conforme al progetto originario, altrimenti il socio assume la responsabilità per l’eventuale assenza di conformità urbanistica.
Diversamente accade per i lavori di completamento delle parti comuni, la cui esecuzione spetta esclusivamente alla Cooperativa sicché il socio non può intervenire in proprio, neppure per una parte limitata dell’opera.

Quesito del 29/09/2021

Buongiorno avvocato, solo un piccola consulenza volevo chiedere, sono stato socio fino al 2020 di una Cooperativa edile, abbiamo fatto già l’atto.
Ora tramite il mio commercialista di fiducia, grazie all’art 2476 comma 2 c.c. ho chiesto l’estrazione dei documenti ed il presidente mi ha risposto tramite pec che non ne ho il diritto visto che già è stato fatto l’atto.
Ma come è possibile?

Risposta al quesito:
Il contratto mutualistico (assegnazione dell’alloggio), ancorché collegato al contratto sociale, non si identifica con quest’ultimo, sicché non può attribuirsi alcun valore al rifiuto del presidente della Cooperativa relativamente all’accesso ai libri sociali.
Occorre, tuttavia, verificare se la Cooperativa in questione è amministrata secondo le regole delle SRL ovvero delle SPA.
Le prime regole costituiscono l’eccezione, mentre la norma è quella che la Cooperativa sia regolata dalla normativa cui soggiacciono le SPA.
In quest’ultimo caso, alla Cooperativa non risultano applicabili le disposizioni di cui all’art. 2476 c.c., mail socio può accedere al libro assemblee e al libro soci, nonché chiedere chiarimenti sulle situazioni contabili esposte nei Bilanci e nelle note integrative.
Qualora sia stato stipulato l’atto di trasferimento della proprietà individuale dell’alloggio, i relativi costi possono essere contestati se risultano violate le norme sulla trasparenza e veridicità dei Bilanci, secondo le regole dettate dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Quesito del 29/09/2021

Sono un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, fra appartenenti alle forze armate e di polizia, beneficiaria di contributo statale trentacinquennale. Avendo tutti i soci estinto il mutuo ventennale con l’istituto bancario, il contributo continuerà ad essere erogato?
In caso affermativo, potrà essere erogato direttamente ai singoli soci nel caso in cui la cooperativa venisse sciolta?

Risposta al quesito:
La legge di finanziamento prevede che il contributo venga versato alla Cooperativa quale destinataria dell’agevolazione.
Poiché con l’estinzione della Cooperativa si verifica una sorta di “successione” dei soci nei rapporti pendenti si può formulare un’istanza circostanziata all’Ente finanziatore (nel caso di specie MIMS Provveditorato OO.PP.) affinché adotti un provvedimento modificativo dell’originario atto amministrativo.

Quesito del 28/09/2021

Gent.mo avvocato, sono/ero socio di una Cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione; l’ultima convocazione di assemblea ricevuta (alla quale non ho potuto partecipare) è del 2017. Da allora nessuna notizia, neanche il verbale dell’assemblea, voci senza riscontro dicono che è stata chiusa. Chiedo il Suo aiuto per sapere, avere, conoscere, quanto segue:
1) Quando una cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione chiude/cessa di esistere, la documentazione (bilanci, verbali delle assemblee, libri, ecc) viene depositata presso qualche ente/autorità oppure?
2) E’ possibile entrare in possesso del verbale dell’assemblea con la quale è stata decisa la chiusura?
3) A chi ci si deve rivolgere?

Risposta al quesito:
La Cooperativa si estingue a seguito della messa in liquidazione volontaria con la nomina del Liquidatore che deve provvedere a tutti gli adempimenti di legge.
Tra gli adempimenti previsti vi è quello del deposito dei libri sociali presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Nel caso prospettato è consigliabile effettuare la visura camerale attraverso cui individuare il Liquidatore nominato, al fin di raggiungerlo telefonicamente per chiedere notizie.
In caso negativo occorre rivolgere istanza al Registro delle Imprese, motivando la richiesta di accesso agli atti ai sensi della L 241/90.
Nel caso di mancato deposito si può solo valutare l’azione risarcitoria nei confronti del Liquidatore.

Quesito del 25/09/2021

Gentilissimo avvocato Cannavò, volevo chiedere un Suo parere in materia di cooperative edilizie di cui Lei è specializzato.
E’ deceduta mia madre, che era socia e assegnataria di un appartamento in una società cooperativa edilizia a proprietà ancora indivisa. La sua quota verrebbe ereditata da me in quanto figlio. Lo statuto della cooperativa infatti prevede che “In caso di morte del socio, gli eredi che abbiano i requisiti di ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto”.
Premesso che io vivo con la mia famiglia in un appartamento di proprietà, la domanda è questa: quali sono i requisiti che devo possedere per subentrare? Qualora non li possiedo cosa succede? Cosa ne sarà di tutti soldi versati (mutuo) da mia madre in questi anni?

Risposta al quesito:
Se la previsione statutaria impedisce al socio di subentrare per l’assenza dei requisiti, in tal caso lo stesso a diritto al rimborso di quanto versato in conto prezzo alloggio dal de cuius, come previsto dalla legge e certamente richiamato dallo Statuto sociale.
L’erede del socio deve richiedere alla Cooperativa il rimborso di quanto versato dal socio defunto, supportando la qualità di erede.

Quesito del 19/09/2021

Sono da tre anni in una cooperativa edificatrice a Cormano e quando sono entrato ad abitare ho spiegato che a me lo stipendio viene corrisposto il 18 e di conseguenza pago subito, ogni tre mesi ho pagato sempre non ho arretrati e adesso posso pagare sempre così perché ho contanti a disposizione.
Cosa dovrò dire a loro perché continui così il mio pagamento?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una Società che si basa sul contratto intercorrente con i soci.
Il predetto contratto risiede, innanzitutto, nello Statuto sociale e di seguito nei deliberati assembleari cui il CdA deve dare esecuzione.
Occorre, pertanto, che le contribuzioni vengano eseguite secondo il contratto, ferma restando la possibilità di accordi singoli da instaurare con l’Organo esecutivo.
Si tratta, tuttavia, sempre di accordi che devono essere accettati da entrambe le parti, sicché in assenza di reciproco consenso valgono le norme di contratto di società come sopra genericamente delineate.