Quesito del 19/09/2016

Dopo 5 anni dalla mia lettera raccomandata di recesso dalla coop edilizia, finalmente la coop mi invia la lettera di recesso, senza però liquidarmi, nonostante io non abbia mai occupato l’appartamento, non ho più pagato le quote della cooperativa e il mutuo, il motivo è stato la perdita del lavoro mio e di mia moglie, ho scritto al presidente le motivazioni del mio recesso, non potendo più raggiungere lo scopo sociale, lo statuto prevede la liquidazione entro 180 dall’ultimo bilancio.
Adesso il Ministero dello sviluppo economico sta facendo delle verifiche per gravi irregolarità, si vocifera il commissariamento, in tal caso perderò i soldi, e l’eventuale causa contro chi la faccio?

Risposta al quesito:
Se sussistono i presupposti di fatto e di diritto (prescrizione, compensazione per danni arrecati alla Cooperativa etc…) il Giudizio va intentato contro la Cooperativa, restando indifferente l’eventuale commissariamento.
Ancor prima di promuovere il giudizio, tuttavia, è opportuno mettere in mora la Cooperativa e, allorquando verrà nominato il Commissario, si potrà  tentare di sollecitarlo per il pagamento.

Quesito del 18/09/2016

Vorrei un suo parere. Mio nonno insieme ad altri dipendenti dello Stato hanno una costituito una cooperativa. Gli appartamenti sono di piena proprietà e la cooperativa al momento è in liquidazione.
Dicono che non si possa sciogliere perchè vi è in corso un contenzioso con uno dei soci della cooperativa.
Vorrei sapere se, invece, fosse possibile sciogliere la cooperativa. Anche perchè molti soci sono morti nel frattempo e solo alcuni sono subentrati, da quando è in liquidazione non subentrano più i figli o familiare, è corretto?

Risposta al quesito:
Il Liquidatore della Cooperativa non può redigere il bilancio finale in quanto esistono pendenze giudiziarie con riflessi economici; se ciò facesse resterebbe obbligato personalmente con il proprio patrimonio.
Nella Cooperativa in Liquidazione, al socio defunto subentrano gli eredi (che abbiano accettato l’eredità) i quali rispondono dei debiti del de cuius e hanno diritto a percepire gli eventuali crediti pro quota.

Quesito del 16/09/2016

Con delibera di messa in liquidazione il liquidatore ha chiesto al precedente cda la consegna di tutti i documenti, ma il cda non vuole farlo perchè ritiene che la delibera sia illegittima. Infatti è stata impugnata.
Chiedo se sia solo un giudice a stabilire se la stessa e illegittima e dunque annullare la delibera di messa in liquidazione, oppure un avvocato che tutela il cda possa semplicemente affermarlo evitando pertanto il passaggio di consegna. In ogni caso il liquidatore ha le mani legate e non sa come procedere.

Risposta al quesito:
Le deliberazione dell’assemblea, ancor di più se straordinaria, sono per se stesse esecutive.
Se, nel caso di specie, è stata impugnata la delibera di messa in liquidazione della Società, è il Giudice del predetto giudizio ad esaminare la domanda di sospensione dell’esecutività del deliberato e decidere in conseguenza.
Qualora non fosse stata richiesta alcuna sospensione ovvero non fosse stata concessa, il Liquidatore deve mettere in mora gli amministratori cessati dalla carica e, in caso di rifiuto alla consegna della documentazione, previa delibera assembleare, deve dare corso ad un giudizio, che può essere instaurato anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc. Gli ex amministratori, rispondono anche dei danni per il ritardo.

Quesito del 16/09/2016

Sono socio di una coop. a proprietà indivisa. Il nostro immobile ha necessità di una ristrutturazione e per il reperimento dei fondi la coop. ha dapprima contattato un istituto bancario per un mutuo ed in seguito la maggior parte dei soci si è rifiutata di aderirvi (subendo, pertanto, una spesa per l’iter procedurale di euro 10.000).
Le chiedo: può la cooperativa rifiutare di trovare le modalità di reperire un mutuo per i soci che non hanno la possibilità di pagare e, soprattutto di non poter chiede personalmente il mutuo? La mutualità sociale è obbligatoria per la cooperativa nei confronti dei soci?

Risposta al quesito:
Il principio di mutualità delle Cooperative è sostanzialmente finalizzato allo scopo sociale, che, nel caso delle Cooperative edilizie, consiste nell’assicurare alle migliori condizioni economiche il godimento ovvero la proprietà dell’abitazione ricompresa nell’edificio realizzato dalla stessa società.
L’applicazione di tale principio generale non può comprimere i diritti di alcuni soci per agevolarne altri, essendo la Cooperativa regolata da norme di diritto civile per la gestione dei rapporti sociali.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso che ci occupa, la necessità delle ristrutturazioni edilizie e obbiettiva e se essa è stata sottoposta all’esame dell’assemblea.
Nel caso in cui l’assemblea si sia pronunciata deliberando l’esecuzione dei lavori e la relativa spesa, gli amministratori devono agire giudizialmente contro i soci morosi per dare corso alla volontà della maggioranza dei soci.
Se, viceversa, l’assemblea non ha provveduto ad approvare il programma di ristrutturazione, ciascun socio, che sia danneggiato, può agire giudizialmente per ottenere l’esecuzione dei lavori e il risarcimento del danno.

Quesito del 16/09/2016

Da oltre un anno abbiamo chiesto assemblea al presidente con raccomandata. Il I Settembre convoca assemblea con una sintesi del bilancio e il cda dimesso da tempo. L’assemblea rigetta e si allontana. I rimasti ex presidente ex cda e fedeli con mozione approvano i bilanci.
Cosa possiamo fare?

Risposta al quesito:
I soci che hanno interesse possono impugnare entro novanta giorni i bilanci approvati, sostenendo le ragioni formali (invalidità dell’assemblea, alterazione della trascrizione del verbale etc..) e sostanziali (violazione del principio di chiarezza, falsa rappresentazione, etc..) a supporto dell’impugnativa.
L’impugnativa va proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.

Quesito del 15/09/2016

Richiedo un parere circa i rapporti creditori pregressi alla cancellazione di una società cooperativa, a seguito della cancellazione d’ufficio ad opera autorità.
Nel 2007 con sentenza (mai appellata), il Tribunale ha stabilito in favore della mia società (Srl) la somma pari a 50 mila euro. Questa somma doveva essere pagata dalla cooperativa con la quale era stato stipulato regolare contratto d’appalto per la costruzione di appartamenti. Ora nel 2013 la cooperativa ha cessato d’ufficio la sua attività (ultimo bilancio depositato è del 2003) e non è stata attuata nemmeno la liquidazione, così non adempiendo di conseguenza ai proprio doveri.
Il mio quesito è: per vedere soddisfatti i miei crediti devo rivolgermi ai precedenti soci della cooperativa e quindi ai proprietari degli appartamenti? O solo all’amministratore? Come posso far valere gli effetti della sentenza?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare la data in cui gli amministratori hanno provveduto all’assegnazione degli alloggi in favore dei soci.
Se la data è successiva all’insorgenza del credito, occorre esaminare l’atto pubblico di assegnazione e verificare se esso contiene l’accollo pro quota del debito sociale.
In tale ultimo caso potrebbero sussistere le condizioni per l’azione diretta verso ciascun assegnatario, in quanto la Società creditrice potrebbe surrogarsi alla Cooperativa.
Occorre, però, verificare, in ragione della tipologia dell’obbligazione, i termini di prescrizione nel complesso rapporto plurisoggettivo: socio, Cooperativa, Società creditrice.
In assenza di accollo pro quota, la Creditrice potrebbe agire con l’azione di responsabilità verso gli ex amministratori, per avere gli stessi dismesso il patrimonio sociale (assegnazioni degli alloggi) senza il preventivo pagamento dei debiti.
Anche in quest’ultimo caso, tuttavia occorre verificare i termini dell’eventuale prescrizione.