Quesito del 02/02/2026

Ho chiesto il recesso dalla Cooperativa a luglio 2025 ma il Consiglio lo ha accolto solo ad inizio gennaio 2026 e dopo mia insistenza.
Come posso tutelarmi in caso nel 2026 ci siano oneri (debiti) da pagare?

Risposta al quesito:
La giurisprudenza della Cassazione ha statuito che la risposta tardiva all’istanza di recesso equivale all’accoglimento, sicché le eventuali spese successive ai predetti termini (60 gg dalla domanda) non incombono sul socio receduto.

Quesito dell’01/02/2026

Siamo una Cooperativa edilizia che nel 1996 per realizzare un programma costruttivo ha stipulato, su suolo di proprietà in zona Peep, una Convenzione con il Comune; per varie vicissitudini tale programma ha avuto inizio solo nel 2018 con la stipula di una nuova Convenzione con il Comune il quale, con non pochi dubbi da parte nostra, ha preteso di sottoscrivere lo stesso schema di Convenzione del 1996.
Il quesito che poniamo è se qualche patto o condizione contenuta nella nuova Convenzione nel frattempo (dal 1996 al 2018 sono 22 anni!) è diventato obsoleto o superato siamo comunque obbligati a osservarlo?
In particolare un articolo recita: “La Cooperativa si impegna a fornire, prima della definitiva assegnazione, la documentazione idonea circa il possesso dei requisiti da parte dei soci all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica”.
Le chiediamo se questo è un impegno che dobbiamo rispettare e se si quali sono questi requisiti; La informiamo che abbiamo realizzato questo programma costruttivo (a breve stipuleremo gli atti notarili di assegnazione) senza agevolazioni o contributi pubblici, esclusivamente con risorse personali dei soci.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare il motivo per cui il Comune ha ritenuto di dovere stipulare una nuova Convenzione, trattandosi di un atto contrattuale amministrativo vincolante per le parti.
Ciò posto, si deve precisare che le aree peep sono soggette la vincolo normativo dei requisiti soggettivi per l’edilizia agevolata, ma i Comuni hanno una discrezionalità nella determinazione degli stessi.
E’ certo che il requisito irrinunciabile è quello dell’impossidenza di altro immobile abitativo idoneo nel medesimo Comune dell’area assegnata; tale requisito deve essere mantenuto sino al trasferimento in proprietà dell’immobile.
Per quanto attiene al reddito, i Comuni possono indicare i limiti ma esso deve essere posseduto solamente in sede di assegnazione dell’area e non in sede di atto pubblico di trasferimento della proprietà.

Quesito del 29/01/2026

Sono socia di una cooperativa edilizia nonché forzatamente membro del CdA per indisponibilità degli altri soci.
Al momento avendo versato tutte le somme sia per la costruzione della casa che di gestione con atto notarile, un anno fa mi è stata assegnata la casa da me pagata così come a tutti gli altri soci ad eccezione di un immobile per il quale è stato chiesto recesso e liquidazione delle somme. All’interno però del conto della Cooperativa non ci sono soldi per poter ottemperare alla richiesta della ex socia tenendo presente che la casa della ex socia è stata pagata dagli altri soci per l’importo di 15.000,00 euro cadauno per ottemperare al contratto con la ditta.
Ho chiesto più volte ai soci di mettere in liquidazione la Cooperativa così da poter vendere il bene e liquidare la ex socia ma nessuno fa nulla e nessuno si interessa.
Per questa ragione sono anni che io nn posso prendere possesso effettivo dell’immobile e non avendo altre case vivo con mio marito e mio figlio minore in appoggio da mia madre. Cosa posso fare?

Risposta al quesito:
Non si comprende il motivo per cui, avendo avuto assegnato l’immobile in via definitiva, Lei non ne è in possesso.
In ogni caso, se Lei è già titolare del diritto di proprietà deve comunicare le difficoltà di gestione alla Vigilanza ministeriale e chiedere la nomina di un Commissario.
Può già dare corso al giudizio per la consegna dell’immobile ovvero aspettare il Commissario e, all’esito del suo comportamento, tutelarsi in sede giudiziaria.

Quesito del 27/01/2026

Sono erede di mia moglie socia di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa e a mutualità prevalente. Dopo l’assegnazione di possesso provvisorio della casa nel 1992, ci sono state delle contestazioni per alcuni problemi di conteggi economici. A chiusura della diatriba si è giunti ad una transazione privata tra la Cooperativa e mia moglie ma purtroppo non è stata scritta la data avvenuta nel 2005. Però a conferma della data ci sono assegni circolari consegnati per la definizione delle pendenze.
Poi nel 2007 ho saldato il mutuo che gravava sull’immobile assegnato, presso la finanziaria che aveva acquistato il titolo, mediante assegni circolari con la cancellazione dell’ipoteca.
E purtroppo nel 2011 è subentrato il Commissario liquidatore in quanto il Presidente della Cooperativa ha consegnato i libri contabili presso il Tribunale e purtroppo non ho ancora rogitato e il Commissario liquidatore non ha intenzione di trasferirmi la casa.
Ho qualche diritto a chiedere l’assegnazione definitiva della casa oppure è possibile fare l’usucapione dopo 34 anni circa?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se la socia defunta è stata esclusa dalla Cooperativa e se la controversia insorta risulti, comunque, da verbali e da corrispondenza.
Per quanto riguarda i pagamenti eseguiti e il saldo del mutuo essi sarebbero la prova della definizione della controversia in assenza di comunicazioni contrarie della Cooperativa.
Occorre, tuttavia, accertare la reale situazione mediante specifiche richieste da inviare al Commissario Liquidatore.
Il Commissario può, comunque, sciogliersi dal contratto non eseguito definitivamente, ma in presenza di contratti definiti degli altri soci, l’erede può rivolgere istanza per una transazione, posto che sono stati eseguiti tutti i pagamenti.
E’ bene che l’istanza venga trasmessa anche alla Vigilanza ministeriale che dovrà pronunciarsi sull’autorizzazione alla cessione in proprietà.
Occorre, tuttavia, esaminare tutta la situazione generale, anche in relazione all’entità dei debiti della Cooperativa e al ricavo ipotizzabile da una vendita all’asta, in modo da equilibrare l’offerta di integrazione in via transattiva.

Quesito del 10/11/2025

Mia suocera è assegnataria in godimento permanente di un alloggio realizzato con contributi pubblici di proprietà di una Cooperativa oggi posta in liquidazione coatta amministrativa.
In applicazione di quanto previsto dalla Legge 179/92 e dalle norme regionali, il Commissario Liquidatore ha concesso agli assegnatari degli alloggi, ex proprietà indivisa ed in presenza delle autorizzazioni del Ministero e della Regione, la possibilità di acquistare la proprietà individuale degli stessi e mia suocera, in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’edilizia agevolata, ha aderito alla proposta di acquisto. Ora, purtroppo, mia suocera è deceduta a pochi giorni dalla stipula della compravendita.
La domanda è questa: mia moglie unica erede di mia suocera ma non convivente può subentrare nell’acquisto dell’immobile e se si deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme sull’edilizia agevolata (cioè residenza nel Comune di ubicazione dell’alloggio di mia suocera, limiti di reddito, non titolarità del diritto di proprietà di altro alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare)?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto la Cooperativa è in Liquidazione Coatta, sicché il Commissario ha formulato la proposta di subentro nel contratto pendente (cioè il godimento in uso) con la possibilità di trasferire l’immobile in proprietà individuale (con il presumibile pagamento della differenza).
Trattandosi di subentro nel contratto pendente con il sopraggiunto decesso del socio, si deve ritenere che a quest’ultimo succedano gli eredi, i quali devono mantenere i requisiti soggettivi per ottenere la conferma dell’assegnazione e del contributo agevolato già fruito dal de cuius.

Quesito del 13/10/2025

Socio Cooperativa a r.l. dal 1976 scadente il 03.02.2026, receduto legalmente, assegnatario di alloggio poi venduto quindi con obbligo mutualistico finale, ricevo Avviso di convocazione Assemblea (o.d.g. modificazioni articoli Statuto), che in seconda convocazione delibera con metodo collegiale come atteso nello Statuto e quindi non rappresentativo del quorum previsto per legge.
Chiedo se quanto supposto è in contrasto al principio della legge che ingiunge per determinate materie di avere fondamento legale (art. 2479 bis c.c.) e non da altri atti!
La modifica dell’Atto Costitutivo è una delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci verbalizzata da un Notaio che deve rispettare specifici quorum deliberativi (art. 2365?).
Nel caso come posso impugnare tale modifica statutaria?

Risposta al quesito:
La delibera che modifica lo Statuto deve necessariamente essere redatta da un Notaio e si applicano le disposizioni di cui all’art. 2436 c.c..
La delibera che dovesse essere assunta dalla Cooperativa sarebbe nulla o, addirittura, inesistente è può essere impugnata innanzi al Tribunale delle Imprese competente per territorio.
Il socio può non eseguire le disposizioni del deliberato, in quanto privo di esecutività.