Quesito del 02/11/2015

Nel caso di fallimento di una cooperativa edilizia divisa, il socio in regola con i versamenti e con atto di stipula del mutuo e conseguente atto di proprietà dell’immobile, che costituisce la propria residenza principale e della sua famiglia, è soggetto all’azione revocatoria da parte del curatore/liquidatore se ha pagato il giusto prezzo dovuto (piano finanziario+varianti+accollo mutuo)?

Risposta al quesito:
Ai sensi del Regio Decreto n.267/1942 ( legge fallimentare) non sono soggette all’azione revocatoria le vendite (o assegnazioni da parte di Cooperative) di alloggi, nel caso in cui sia stato pagato i giusto prezzo e l’immobile si destinato ad abitazione personale dell’acquirente-assegnatario.

Quesito dell’01/11/2015

Sono trascorsi quasi 3 anni da quando mi hanno consegnato un alloggio di cooperativa di cui sono socio, che ha accettato la locazione con patto di futura vendita dopo 8 anni, ma il C.D.A. a tutt’oggi si rifiuta ancora di farmi il contratto di locazione.
Non so più in che maniera chiederlo… mi sono rivolto anche al Comune e al revisore contabile, ma finora nessuno ha fatto nulla.
Lei nomina spesso l’Autorità per la vigilanza amministrativa delle cooperative, ma concretamente a chi dovrei rivolgermi?
Esiste un’ente nella regione Puglia o a livello nazionale a cui potrei rivolgermi per questa grave inadempienza?

Risposta al quesito:
Se non sussistono inadempienze del socio, gli amministratori devono eseguire la prestazione mutualistica, consistente nella stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita.
Il contratto deve essere stipulato mediante atto pubblico e trascritto nei registri immobiliari.
In caso di ingiustificata inadempienza degli amministratori, il socio può denunciare i fatti al’Autorità amministrativa di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Cooperative) chiedendo il commissariamento della Cooperativa.
In sede giudiziaria, il socio può ottenere la sentenza di condanna della Cooperativa, nonché la relativa trascrizione nei Registri Immobiliari.
In ogni caso, gli amministratori inadempienti rispondono personalmente dei danni economici arrecati al socio assegnatario.

Quesito dell’01/11/2015

Lavoro in una cooperativa sociale di tipo B e fra poche settimane andrò in maternità. Vorrei richiedere parte delle quote di capitale sociale versato, ne ho diritto?

Risposta al quesito:
Il capitale sociale costituisce il conferimento convenuto al momento della costituzione del rapporto sociale, sicché si ha diritto alla sua restituzione solamente nel caso di scioglimento del rapporto medesimo.
Il socio lavoratore, tuttavia, può richiedere l’anticipo sul TFR già maturato e a lui spettante per legge.

Quesito del 31/10/2015

La cooperativa con cui ho sottoscritto un preliminare di acquisto per un appartamento ad oggi (passati 2 anni dal preliminare) non ha ricevuto il permesso per costruire in quanto il terreno acquistato fa parte di un lotto CIMEP che detta dei limiti sui metricubi.
La cosa grave è che sul rogito di acquisto del terreno viene descritto il vincolo del CIMEP ed il presidente della cooperativa nonostante ciò ha proseguito nell’acquisto tenendo nascosta la problematica ai soci e chiedendo ai soci il 20% di anticipo x singolo appartamento.
Quale soluzione suggerisce per recuperare il recuperabile avendo anche in mano una fideiussione assicurativa (da statuto per uscire dalla cooperativa dovrei trovare un altro socio)?
Quale azione legale suggerisce di fare contro la cooperativa anche se una SC a R.L.?

Risposta al quesito:
L’impossibilità di ottenere il permesso di costruire costituisce grave inadempienza della Cooperativa in relazione alla prestazione mutualistica e consente al socio prenotatario dell’alloggio di recedere dal contratto di società.
In tal caso il recesso non sarebbe subordinato alla clausola contrattuale riguardante l’obbligo di farsi sostituire con un socio subentrante.
Tale recesso è consigliabile se il socio può attivare la fideiussione indicata nel quesito.
In ogni caso, gli amministratori rispondano dei danni cagionati ai soci con l’acquisto del terreno non idoneo alla costruzione.

Quesito del 30/10/2015

Sono socio in una coperativa edilizia indivisa da 8 anni.
Siamo da 3 anni in attesa di fare l’atto. A gestire la cooperativa a livello di consulenza è il presidente, come deliberato dall’assemblea con apposito compenso da attribuire al medesimo.
Considerata la necessità di fare l’atto in qualità di socio ho chiesto i conti
dell’immobile completo nonchè singolarmente del mio alloggio. Il medesimo mi ha risposto con raccomandata dicendo che sono in atto i conti (da circa un anno) e pena la mia esclusione da socio mi ha intimato di pagare spese di gestione inerente 3 annualità sebbene non le avesse richieste singolarmente per ogni annualità pregressa!
E’ mia facoltà chiedere verifica degli stessi conti e nell’occorso una volta ricevuti pagare regolarmente?! Le sembra corretta come procedura ma sopratutto e lecito chiedere 3 anni contemporaneamente intimando il pagamento stesso in una settimana?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se esiste uno specifico deliberato assembleare che prevede la copertura attuale di spese pregresse, riguardanti le tre annualità, in quanto se così fosse, in assenza di una opposizione al deliberato, non sarebbe possibile alcun intervento rettificativo.
Occorre, inoltre, verificare se le spese relative a ciascuno degli anni in questione siano state esposte nei bilanci d’esercizio di competenza temporale, in quanto, se così fosse, nella presumibile ipotesi  di avvenuta approvazione da parte dell’assemblea, non potrebbe sollevarsi alcuna contestazione nel merito di esse spese.
Se viceversa, le spese in questione non sono state mai poste all’approvazione dell’assemblea, in tal caso sarebbe possibile chiedere spiegazioni agli amministratori.
In caso di mancata risposta e di fondate motivazioni si può opporre il bilancio e, nei casi più gravi, procedere con il controllo giudiziario della società.

Quesito del 30/10/2015

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
Nell’assemblea del mese di ottobre u.s., a seguito di verifica contabile da parte dell’attuale commercialista, è emerso che sarei debitore verso la cooperativa di somme di denaro risalenti dall’anno 2001 all’anno 2004.
L’attuale presidente si è limitato a consegnare i prospetti ai singoli soci dandone atto, per ricevuta, nel corpo del verbale di assemblea, aggiungendo che eventuali contestazione possono essere mosse all’organo di amministrazione. preciso che i vari bilanci sono stati tutti approvati senza indicare tali debiti/crediti.
Le domande sono queste: possono pretendere quei pagamenti dopo aver approvato i bilanci; i quanti anni si prescrivono.

Risposta al quesito:
Se i presunti debiti sociali non sono stati esposti nei bilanci e risalgono al triennio 2001-2004, devono ritenersi prescritti, posto che i rapporti sociali si prescrivono in cinque anni.
Occorre, tuttavia, fare attenzione ad eventuali deliberati assembleari che impongono i versamenti di annualità precedenti, mediante rettifiche contabili approvate dalla maggioranza.
In tal caso, sarebbe necessario procedere opponendo il deliberato in sede giudiziaria.