Quesito del 19/09/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia in costruzione agevolata I° casa L. 79/75 Sicilia. Preciso che uno dei requisiti essenziali è la non proprietà sul territorio nazionale di immobili da parte mia e mia moglie.
Gli alloggi sono stati già ultimati è sono stati catastati. Quasi tutti gli assegnatari già occupano gli alloggi. Successivamente è stato fatto l’atto di frazionamento del mutuo da parte della banca e siamo in attesa del rogito notarile per l’assegnazione effettiva e finale degli appartamenti.
Nonostante abbia concluso i versamenti del piano finanziario e più volte sollecitato il Presidente a che si proceda al rogito notarile, questi latita questa ultima fase.
Io e mia moglie, in questa fase di ritardo del Presidente nel procede al rogito notarile finale, rischiamo per ragioni personali, di perdere il requisito essenziale concernente l’inesistenza di proprietà immobiliari sul territorio nazionale.
Esiste un termine tra l’atto di frazionamento del mutuo con la banca e il rogito notarile di assegnazione definitiva? Nell’eventualità si perda il suddetto requisito in questa fase per ritardi non giustificati del Presidente cosa succede? Posso fare una diffida ad adempiere nei confronti del Presidente, avvertendolo di eventuali responsabilità scaturenti?

Risposta al quesito:
Il ritardo potrebbe derivare dalla mancata ratifica da parte dell’Ente finanziatore, dovuta alla mancanza dei requisiti soggettivi da parte di alcuni soci ovvero alla carenza dei requisiti oggettivi degli alloggi.
In ogni caso il presidente e i consiglieri sono obbligati a fornire le debite informazioni ai soci richiedenti.
In caso di responsabilità in ordine ai ritardi, gli amministratori risponderebbero dei danni subiti dai soci.
Nell’ottica che precede, appare opportuno inviare una richiesta di informazioni con diffida a tutti gli amministratori.
Appare anche opportuno verificare le cause del ritardo, anche mediante richiesta allo stesso Ente che ha erogato il contributo ovvero all’Ente mutuante.
In assenza di riscontro, occorre dare corso ad una azione di tutela giudiziaria -amministrativa.

Quesito del 19/09/2014

Sono socio dal 2005 di una coop militare a proprietà divisa con contributo statale.
Ad Agosto 2014 abbiamo effettuato il rogito e siamo diventati a tutti gli effetti proprietari. In sede di rogito ho scoperto che, in riferimento ad una non meglio specificata legge statale, avendo il diritto di superficie, non posso vendere l’appartamento nell’arco dei prossimi 5 anni ad un prezzo superiore di quello riportato sul rogito anche se dovessi riacquistarne un’altro nell’arco di un anno.
Non riesco a trovare la legge specifica che determina tale condizione. Potete aiutarmi?

Risposta al quesito:
Originariamente il divieto di alienazione era imposto per dieci anni a seguito dell’art. 9 comma 2 L. n. 408 del 02/07/1949.
Successivamente, con l’art. 20 L. n. 179 del 17/02/1992 e con l’art. 3 L. n. 85 del 28/01/94 il vincolo è stato imposto per i 5 anni seguenti al rogito notarile del trasferimento della proprietà individuale al socio assegnatario.

Quesito del 10/09/2014

Devo ristrutturare il mio appartamento ed ho acquistato nel mese di luglio c.a. il parquet. La fattura con iva al 22% l’ho pagata con bonifico per ristrutturazione edilizia.
Devo presentare una speciale pratica a qualche ente (Agenzie delle Entrate, Comune o altro) redatta da un tecnico o basta allegare la fattura tra le spese quando compilerò il modello 730?

Risposta al quesito:
Nelle ipotesi di lavori di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione, le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento ed il codice fiscale o il numero di partita iva di chi ha eseguito i lavori.
Le ricevute dei bonifici di pagamento delle suddette spese e i documenti fiscali (fatture e ricevute) comprovanti le spese medesime dovranno poi essere conservati dal contribuente ed esibiti solo su richiesta degli Uffici fiscali.
Non è, pertanto, necessario allegare alcuna documentazione alla dichiarazione dei redditi, nella quale dovranno, invece, essere indicate alcune specifiche informazioni, tra cui i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione  edilizia ed eventuali  autorizzazioni amministrative, se previste dalla normativa urbanistica.
La detrazione di imposta sarà pari al 50% delle spese sostenute, da ripartirsi in dieci rate di pari importo, fino ad un massimo di € 96.000,00.

Quesito del 02/09/2014

Nel Febbraio 2012 ho dato le dimissioni dalla cooperativa ed. indivisa dalla quale avevo avuto in locazione permanente un alloggio.
Nel marzo successivo il CDA con lettera raccomandata mi ha comunicato l’accoglimento della domanda, impegnandosi a restituirmi i conferimenti anticipati entro 180 gg. dall’approvazione del bilancio, quindi entro il 31 Dicembre 2013.
Nel 2013 tuttavia il CDA è cambiato e probabilmente a causa di difficoltà economiche e con motivazioni pretestuose, nel novembre successivo mi ha comunicato che le mie dimissioni non erano valide e che pertanto ero considerato ancora socio.
Chiedo se questa decisione ha una valenza giuridica, considerando che il bilancio del 2012 è stato regolarmente approvato dall’assemblea e di conseguenza tutti gli atti del precedente CDA sono ritenuti validi, compresa l’accettazione delle mie dimissioni.

Risposta al quesito:
La prima decisione del CdA si appalesa valida e non può essere revocata, a meno che non vi siano nuovi elementi riconducibili ad eventuali inadempienze del socio dimissionario.
L’approvazione del bilancio sociale non incide sugli atti dei precedenti amministratori, se non in riferimento ad eventuali esposizioni contabili, in particolare quelle che dovessero riguardare il debito verso il socio, esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Quesito del 25/08/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia che non usufruisce di contributi pubblici.
La costruzione degli immobili è iniziata a Febbraio 2012, per la costruzione è stato acceso un mutuo ipotecario presso istituto bancario, preciso che gli interessi di preammortameno sono corrisposti dai soci.
Oggi la mia abitazione in fase di ultimazione è stata già catastata, successivamente e precisamente agli inizi di Agosto con verbale dell’assemblea si è proceduto all’assegnazione individuale degli appartamenti accatastati indicando la subcella di corrispondenza.
Posso procedere al rogito interessando altra banca diversa da quella attuale non procedendo quindi all’accollo dell’attuale mutuo?
Il presidente della cooperativa ha riferito che bisogna prima attendere l’atto di frazionamento del mutuo da parte dell’attuale banca, per poi procedere tramite notaio all’assegnazione effettiva degli appartamenti; questo mi fa dubitare, in quanto il 30 Settembre scatterebbero gli ulteriori interessi bancari per lo stato avanzamento lavori delle altre abitazioni e se entro quella data non avrò proceduto al rogito sarò costretto a pagarli.

 

Risposta al quesito:
In atto l’immobile in questione è gravato da una ipoteca indivisa a seguito del mutuo acceso dalla Cooperativa sull’intero edificio sociale.
Ancor prima del frazionamento del mutuo, l’Istituto mutuante potrebbe escludere l’immobile di cui trattasi, ma ciò farebbe a condizione che fosse versato l’importo di pertinenza in unica soluzione (con la maggiorazione della presumibile penale per l’estinzione).
Nell’ottica che precede, un nuovo Istituto di Credito potrebbe concedere il mutuo erogando l’importo necessario alla estinzione del quota di pertinenza del mutuo oggi gravante sull’intero edificio.
Una operazione di tal genere richiederebbe l’iscrizione di una ipoteca di secondo grado sull’immobile e, comunque, il consenso della Cooperativa.
Orbene, sembra molto improbabile che il nuovo Istituto possa concedere il nuovo mutuo  accontentandosi dell’ipoteca di secondo grado!

Quesito del 22/08/2014

Nella causa di divorzio la casa coniugale è rimasta nella mia disponibilità (l’appartamento è sito in una cooperativa indivisa dove socio è lui, ad oggi non si è giunti al rogito) perché conviveva mio figlio.
Il ragazzo di anni 26 studia all’estero ed ora vorrebbe iscriversi nel registro AIRE.
Può il mio ex marito chiedere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

Risposta al quesito:
Se la casa coniugale è stata assegnata alla moglie sul presupposto della di lei convivenza con il figlio, mutando la residenza di quest’ultimo, il marito potrebbe richiedere la revoca del provvedimento.
Una tale circostanza, però, comporterebbe il riesame di tutta la situazione economico -patrimoniale dei coniugi, sicché l’eventuale revoca dell’assegnazione abitativa inciderebbe sull’assegno di mantenimento (se dovuto).
In ogni caso va osservato che la moglie può pretendere una quota di proprietà della casa, anche in assenza del regime di comunione, a condizione che dimostri la partecipazione nei pagamenti effettuati in favore della Cooperativa nel corso dell’unione matrimoniale.