Quesito del 18/08/2014

Mia moglie è socia di una cooperativa edile indivisa.
La cooperativa è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria perché l’ispettore giudiziario ha riscontrato veritiero quanto denunciato da mia moglie e da altro socio, entrambi inconsapevoli componenti del collegio sindacale.
Inoltre, la cooperativa è stata sottoposta a ben tre ispezioni del Ministero dello Sviluppo Economico (una tuttora in corso) ed è stata riscontrata falsa la graduatoria dei soci assegnatari con sentenza penale che dispone la confisca di falsi verbali e la cancellazione di numerosi atti ritenuti falsi (assolve gli amministratori perché il reato è prescritto).
Per tutto questo ci è stato consegnato (dopo tre anni che gli altri avevano occupato gli alloggi) un alloggio inagibile e/o inabitabile (mancano camice di stucco, intonaci vetri e con grossi fori nelle pareti) con perizia giurata è stato chiesto agli amministratori (gli stessi dismessi in occasione dell’amministrazione giudiziaria rielettisi) di provvedere a rendere l’alloggio agibile senza avere mai risposta in merito.
Pertanto si decideva dopo cinque anni (tra l’altro ci costringono a pagare l’IMU come seconda casa pur impedendoci di abitarci) di mettere un freno a questa situazione ed a dicembre del 2013 si inviava ennesima diffida e messa in mora alla cooperativa affinché provvedesse a rendere abitabile l’alloggio e pertanto si restava disponibili a pagare la rata del mutuo purché avvenisse detto risanamento.
Per tutta risposta nel mese di aprile del 2014 il c.d.a. deliberava l’esclusione per morosità. Vi è inoltre da segnalare che altri tre soci non avevano pagato detta rata di mutuo e non sono stati esclusi, uno di questi nel mese di giugno veniva invitato dal presidente ad accettare un assegno della cooperativa per poter pagare la rata del mutuo.
La domanda che porgo è questa: tutto questo è legale? Oltre alla opposizione presentata dinanzi al giudice civile quale altra strada possiamo intraprendere e con quali presupposti e motivazioni?

Risposta al quesito:
Quanto prospettato non costituisce un quesito a cui può darsi una risposta tecnica, ma rappresenta, piuttosto, una richiesta di parere articolato su una serie di fatti appena accennati (meglio dire incompleti), il cui esame va certamente approfondito, anche mediante la verifica dei documenti ad essi relativi.
Si può, tuttavia, genericamente concludere che i soci esclusi devono fondare la propria opposizione sulle inadempienze della Cooperativa (condizioni dell’immobile loro assegnato), che devono risultare talmente gravi da giustificare il rifiuto di pagare la rata di mutuo.
Occorre, poi, verificare che l’entità dei danni all’immobile e del loro valore di ripristino siano quantitativamente inferiori al complessivo importo del mutuo non pagato (principio della proporzionalità dell’inadempimento).
In ogni caso, va presa in considerazione la possibile invalidità della delibera di esclusione per vizi propri ovvero per la violazione del principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Tutte le predette circostanze vanno fatte valer innanzi al Giudice civile, ma non è da trascurare l’ipotesi di seguire la via amministrativa, supportando l’ispezione in corso al fine di ottenere il Commissariamento della Cooperativa con l’intento di richiedere la revoca della delibera di esclusione al Commissario Straordinario.

Quesito del 10/08/2014

Sono un socio di una cooperativa edile srl, circa 20 anni fa ho sottoscritto unitamente ad altri 4 soci un prestito da un istituto di credito a favore della stessa cooperativa.
A circa tre mesi dalla scadenza dei 10 anni, con raccomandata datata 04/08/2014 la banca ci ha invitato a voler provvedere a saldare entro gg. 7 il debito cosi distinto: saldo debitore euro 40.754,86 ed euro 15.557,77 interessi legali dal 12/10/2004 ad oggi, perchè la medesima cooperativa non è riuscita ad estinguere il prestito sopracitato.
Premesso quanto esposto noi garanti a cosa andiamo incontro?
E come possiamo difenderci?

Risposta al quesito:
Anche se il caso prospettato richiede il preventivo esame della documentazione (contratto di mutuo, atto fideiussorio, lettera di messa in mora etc.), si può genericamente concludere che i soci rispondano del debito per il quale hanno prestato la garanzia, salvo il loro diritto di rivalsa nei confronti della Cooperativa quale debitore principale.
L’eventuale “difesa” dovrebbe basarsi sulle ipotetiche inadempienze dell’Istituto di credito (ad esempio: ritardo nella messa in mora) ovvero sulla invalidità del contratto principale (mutuo) a seguito di violazione delle norme in materia bancaria, ovvero sul compimento del termine prescrizionale.
L’adozione della linea difensiva (ove possibile) richiede il preventivo esame della documentazione e la conoscenza delle circostanze di fatto.

Quesito dell’08/08/2014

Nel 2006 ho venduto l’appartamento acquistato nel 1993 con agevolazioni prima casa.
Nel 2007 sono diventato socio di una cooperativa a proprietà indivisa con assegnazione di un appartamento con le sue pertinenze.
A fine anno dopo il cambio di statuto della società, da cooperativa indivisa a divisa, si procederà al rogito notarile per tramutare l’assegnazione dell’appartamento in proprietà dei singoli soci.
Al momento della stipula potrei usare il Credito d’imposta del primo appartamento venduto per diminuire le spese per l’acquisto del secondo?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto non sembra applicabile l’agevolazione prima casa, in quanto la norma prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato a condizione che il nuovo acquisto (reimpiego) venga effettuato entro l’anno successivo a quello della vendita del primo immobile.

Quesito del 02/08/2014

Nel 2008 ho ereditato, in comunione con i miei fratelli, l’assegnazione di un alloggio in coop. edilizia con contributo totale dello Stato, cassa depositi e prestiti e poi Inpdap, edificato nel 1984.
Nel 2010 a seguito di trasformazione da proprietà indivisa a proprietà divisa si procede alla stipula del rogito, con agevolazione prima casa ai fini delle imposte.
Nel marzo 2012, anche a causa di insanabili contrasti tra fratelli si procede alla vendita dell’immobile (entro i cinque anni).
Ciò premesso gradirei sapere se si perdono i benefici prima casa non avendo acquistato entro un anno altro immobile. Non riesco a comprendere se i 5 anni decorrono dalla successione o dal rogito.

Risposta al quesito:
I cinque anni previsti dalla legge decorrono dal rogito, cioè dal momento in cui si acquisisce la proprietà.
Nel caso di specie, si presume che il rogito sia stato originariamente effettuato in favore di uno dei fratelli avente diritto all’agevolazione prima casa.
L’agevolazione fruita dall’assegnatario, tuttavia, viene a decadere, posto che non si è verificato il reimpiego in altra prima casa nei termini di legge.

Quesito dell’01/08/2014

Sono socio di una coop. edilizia dal Maggio 2014; per quanto dichiaratomi dal presidente della coop. a giugno sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire e successivamente sarebbero partiti i lavori.
Riscontrando dei ritardi nel rilascio della concessione edilizia (giustificati dal presidente con motivazioni settimanalmente differenti), mi attivavo personalmente nel tentativo di reperire informazioni.
Successivamente venivo a conoscenza che la concessione edilizia non era stata rilasciata in quanto una parte del terreno su cui sarebbero dovuti sorgere gli alloggi era sottoposta a pignoramento.
Per tale pignoramento la stessa soc. coop. nell’anno 2013 presentava istanza al tribunale per richiedere la riduzione (ci sono altri beni pignorati) per la quale si attende ancora la pronuncia del Giudice dell’esecuzione.
La mia domanda è, essendomi stata taciuta la presenza di tale pignoramento, posso richiedere il recesso ed il rimborso delle quote versate?

Risposta al quesito:
Se esiste prova del nascondimento della procedura di esecuzione immobiliare da parte degli amministratori, si profila una giusta causa di recesso.
In tal caso il socio ha diritto al rimborso di quanto versato in conto anticipazioni sul prezzo di assegnazione dell’alloggio, mentre gli vengono imposte le quote di perdite sociali come risultanti dal bilancio e le eventuali somme non rimborsabili come previste nello Statuto sociale.

Quesito dell’01/08/2014

Sono socio e residente di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che ha realizzato il fabbricato in zona ex 167.
Da premettere che oggi si sono intraprese delle cause fra coop e il vecchio presidente (per non trasparente amministrazione), nonché fra coop e l’impresa costruttrice (per difetti nella realizzazione dell’opera e per aver percepito di più rispetto a quanto previsto dal contratto d’appalto).
Alla luce di questo dovremmo comunque essere prossimi al frazionamento del mutuo con la Banca per chi ha richiesto mutuo mentre prossimi al rogito per chi ha versato quanto dovuto senza fare richiesta mutuo.
Le domande sono:
Viste le cause predette purtroppo intraprese, chi decide di rogitare subito è sollevato da eventuali responsabilità della cooperativa, o potrebbero essere richieste ulteriori somme in danaro ai soci che hanno rogitato?
Il socio che dovrebbe rogitare può indicare nell’atto notarile che rinuncia a debiti e crediti eventuali della cooperativa?
Se la Banca dovesse ritardare con il frazionamento del mutuo quei soci che non hanno fatto richiesta di mutuo possono sollecitare la banca nel sollevare i loro immobili dall’ipoteca o restano vincolati al frazionamento degli altri soci richiedenti il mutuo?

Risposta al quesito:
Il rogito non esonera il socio assegnatario dal dovere contribuire alle spese sostenute e sostenende da parte della Cooperativa, sicché egli resta obbligato nella misura prevista dai deliberati sociali e dallo Statuto;
il socio non può esimersi dai debiti a suo carico, men che mai con una dichiarazione unilaterale, mentre può concordare con la Cooperativa eventuali compensazioni con i propri crediti verso la stessa e, in tal caso, esporre la quietanza nel rogito (con l’accordo della Società);
se l’ipoteca incombe su tutti gli appartamenti, normalmente l’Istituto mutuante dà corso al frazionamento e solo dopo acconsente alla cancellazione del gravame relativamente agli alloggi non interessati dal mutuo;
la Banca, tuttavia, adeguatamente sollecitata, potrebbe liberare taluni immobili ancor prima del frazionamento (caso già verificatosi).