Quesito del 25/03/2015

Faccio parte del Consiglio di Amministrazione di una Società Coop. a proprietà indivisa.
La responsabilità civile e penale è della Società cooperativa, del C.D.A. o del Presidente?

Risposta al quesito:
La responsabilità penale è comunque riconducibile alla persona fisica che ha commesso il reato.
E’ prevista una sorta di responsabilità penale amministrativa sussidiaria in capo alla Società, allorquando la struttura societaria sia tale da non ostacolare l’attività criminosa del soggetto responsabile (ipotesi più che rara per le società cooperative edilizie).
La responsabilità civile nei confronti dei terzi è solidale per l’attività posta in essere dall’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni.
In ogni caso i soci e la Cooperativa medesima possono agire con azione di responsabilità verso gli amministratori che, con il loro operato, abbiano arrecato danni alla compagine sociale e alla stessa Società.

Quesito del 24/03/2015

Sono socio di una cooperativa a proprietà indivisa. Estinto il mutuo, dovremmo procedere alla trasformazione della cooperativa a proprietà divisa e l’assegnazione ai soci dell’alloggio occupato.
Nell’ipotesi che un socio non voglia, o non possa per motivi economici o personali aderire alla trasformazione e assegnazione dell’alloggio, cosa ne consegue e che ripercussione ha sui soci aderenti?

Risposta al quesito:
La norma prevede che la trasformazione della Cooperativa sia deliberata a maggioranza, sicché nel caso di mancata adesione di alcuni soci si prospettano due ipotesi: la prima che la Cooperativa prosegua a proprietà indivisa solamente per le unità assegnate in uso ai soci di minoranza.
In tal caso, tuttavia, devono permanere le condizioni del numero minimo di soci per la gestione della Cooperativa.
Nell’ipotesi in cui non ci siano le condizioni per la prosecuzione della Cooperativa, gli alloggi residui vengono assunti in gestione dall’Istituto Autonomo Case Popolari che prosegue il rapporto con i soci assegnatari.

Quesito del 22/03/2015

Nel 2011 sono entrata a far parte di una coop. di abitazione che stava costruendo delle abitazioni su zona Peep, dopo un anno circa in cui ho versato ciò che dovevo per poi accedere al mutuo, improvvisamente si fermano i lavori.
La ditta che nel frattempo avevamo conosciuto ci dice che non può più continuare perchè il Presidente non paga più. Dopo che noi soci ci siamo conosciuti e ci siamo occupati di conoscere i problemi che colpivano il nostro progetto e dopo una serie di vicissitudini riusciamo a far dimettere il vecchio presidente insieme al suo consiglio e ne formiamo un altro di cui io stessa faccio parte.
Cominciamo con molte difficoltà a ricostruire la storia contabile della coop. fino a quando ci fermiamo perchè ci manca la delibera di giunta con cui il comune delibera l’esproprio del terreno. Questa, ovviamente, è condizione essenziale per la Banca la quale non vuole concederci il mutuo.
Consapevoli del fatto di essere stati truffati decidiamo di procedere con la liquidazione coatta amministrativa perchè nel frattempo si sono presentati una quantità di creditori che dichiarano di vantare credito nei confronti della coop. Abbiamo denunciato agli organi competenti ma siamo molto sfiduciati perchè abbiamo paura di aver perso i nostri soldi e la casa.
Nel frattempo in una riunione informale al Comune ci viene detto che il Comune stesso è tranquillo nella sua posizione perchè la mancanza della delibera di giunta era concordata con la coop.
Volevo sapere solo se ci potrebbe essere una possibilità di recuperare i nostri soldi se decidiamo di denunciare il Comune marcando il fatto che nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione si è accorto del problema si è dissociato dall’operato del vecchio consiglio denunciando alle autorità competenti.

 

Risposta al quesito:
Il problema che sembra emergere dai fatti esposti riguarda la permanenza dello stato d’insolvenza della Cooperativa, nonostante la nomina dei nuovi amministratori.
E’ molto probabile che, questi ultimi non abbiano potuto formulare un piano di risanamento, né abbiano saputo risolvere la questione con il Comune relativamente all’esproprio del terreno.
Nell’ottica che precede la Cooperativa sembra destinata alla liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che la liquidatela dovrà provvedere a liquidare le attività, pagando prioritariamente i creditori terzi. Sembra improbabile che i crediti postergati dei soci possano essere soddisfatti, anche in misura minima.

Quesito del 21/03/2015

Sono un socio di cooperativa edilizia che si appresta a pagare l’ultima quota parte di saldo più interessi per ritardi vari al costruttore.
Se più della metà dei soci come me paga tale quota il costruttore è tenuto a consegnare loro le chiavi dell’alloggio o si può rifiutare perché bisogna aspettare i soci ritardatari?
Si possono intraprendere azioni legali contro il costruttore che non consegna gli alloggi? O azioni legali nei confronti dei soci ritardatari?

Risposta al quesito:
Il rapporto con il costruttore è intrattenuto dalla Cooperativa in ragione dell’atto di appalto.
In ragione di ciò è la Cooperativa che deve dare corso alle azioni giudiziarie contro l’appaltatore, mentre i soci devono sollecitare la Società, anche in relazione alle azioni risarcitorie verso i soci inadempienti.
Nel caso di inadempienza della Cooperativa, i soci possono agire per la sostituzione degli amministratori, nei confronti dei quali può essere iniziata l’azione di responsabilità sociale.

Quesito del 20/03/2015

Sono un ex socio di una cooperativa edilizia in Roma. Sono diventato socio di tale coop nel 2003 e dimesso da socio nel 2012 a rogito avvenuto.
La costruzione delle villette a schiera è cominciata nel 2003 e terminata nel 2006. Tale cooperativa, inizialmente a proprietà indivisa, è stata trasformata, con i dovuti consensi, a proprietà divisa e nell’ottobre del 2012 abbiamo rogitato (ovviamente mutuo frazionato). Siamo venuti a conoscenza che nel 2005 il presidente della coop ha ceduto il contributo pubblico alla banca mutuante.
Tale cessione è stata ratificata con decreto dirigenziale del ministero delle infrastrutture e da rogito notarile. Questa cessione è avvenuta solo sulla carta perché il provveditorato continua ad erogare il contributo alla coop e non alla banca, ma quest’ultima non ha mai sollevato il problema.
Il provveditorato, dopo nostra esplicita richiesta, si è limitato a dirci che nel 2008 il presidente della coop ha firmato una propria dichiarazione in cui asserisce di non aver ceduto il contributo pubblico a nessun ente o istituto di credito. Il decreto dirigenziale non è mai stato annullato da altro decreto.
Cosa possiamo fare?

Risposta al quesito:
Quanto rappresentato nel quesito non sembra essere aderente alla realtà.
Per quanto è noto, i contributi pubblici sono erogati sugli interessi, che vengono abbattuti a seguito dell’agevolazione finanziaria.
In tale ottica, al momento della stipula del mutuo, ex lege l’Istituto mutuante riceve dall’Ente finanziatore la quota parte degli interessi, sicché la parte rimanente va a gravare sulle rate a carico dei soci (così beneficiati degli interessi agevolati).
Alla luce di quanto precede, non si comprende quale contributo la Cooperativa continui a percepire e, comunque, quale sia il presunto conseguente problema.

Quesito del 20/03/2015

Sono socia di una coop edilizia come da delibera del CDA dal 2012 a seguito di subentro a mio padre (il quale è stato pertanto dimesso) in forza di cessione del credito (valore della quota) sottoscritta tra me e mio padre.
Questa cessione ci è stata suggerita dalla Coop perché mio padre voleva che l’atto di trasferimento dell’alloggio già prenotato a suo nome e interamente pagato fosse fatto a me. Il problema è che l’alloggio che è stato consegnato a mio padre nel 2008 non è ancora di mia proprietà. La coop come da atto di prenotazione sottoscritto da mio padre si era impegnata a trasferirne la proprietà entro 4 anni dalla consegna, ossia entro la fine del 2012.
Ho inviato alla Coop diffida ad adempiere; quello che mi è stato detto è che la Coop non può trasferire perché non riesce a rientrare dall’ipoteca con la Banca (concessa per la realizzazione degli alloggi) perché gli alloggi non stati prenotati e quindi con una delibera del 2013 sarebbe stato deciso il blocco delle assegnazioni fino al 2016.
Cosa posso fare? Io vorrei recedere per inadempimento della Coop, riavrò i soldi versati in conto alloggio? E quell’atto di prenotazione a nome di mio padre è valido anche per me? Posso chiedere il risarcimento del danno per il fatto che in tutto questo tempo non ho potuto disporre dell’alloggio che posso usare solo per affittarlo? Quella delibera dove si decide il blocco assegnazione che valore ha per me che ero assente?

Risposta al quesito:
Da quanto è possibile comprendere, sembra che la Cooperativa sia in arretrato con le rate di mutuo e, pertanto, la Banca non procede al frazionamento, che atto presupposto per l’assegnazione degli alloggi.
Se il socio è in regola con i versamenti, potrebbe recedere per grave inadempimento della Cooperativa e richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di anticipazioni sulla costruzione (mentre sarebbero trattenute le spese di amministrazione ); il socio potrebbe anche richiedere il risarcimento dei danni, ma tutto ciò comporta l’instaurazione di un complesso giudizio, con l’esposizione dei rischi di vario genere, tra i quali la stessa insolvenza finale della Cooperativa.
Sarebbe, viceversa, più utile instaurar un giudizio contro la Cooperativa ai sensi dell’art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo dell’alloggio sociale, eventualmente convenendo in giudizio anche la Banca per eventuali quote di mutuo gravanti in esubero sull’immobile medesimo.