Quesito del 22/05/2016

Non so se riesco a formulare bene il quesito.
La coop edile ha accantonato la somma di 20 mila euro per uno scopo preciso. Cio è stata un’operazione contabile.
Ad ogni modo ciò per cui la somma è stata accantonata non è stato realizzato.
Possono i soci originari richiedere la spartizione di questa somma che pare risulti come accredito iva? Che strumenti nel caso?

Risposta al quesito:
Da quanto sinteticamente esposto sembra di potere dedurre che l’assemblea dei soci ha approvato la richiesta di versamenti sociali da accantonare per una specifica ragione.
Se il motivo dell’accantonamento è venuto meno, gli amministratori sono obbligati al rimborso ai soci dell’importo dagli stessi versato pro quota (a meno che non intervenga altra assemblea che deliberi in senso diverso).
Se gli amministratori non provvedono in tal senso, i soci che ne hanno interesse possono impugnare il bilancio innanzi al Tribunale delle Imprese e chiedere il rimborso della somma oltre il risarcimento del danno.

Quesito del 22/05/2016

Sono socio assegnatario di un alloggio di proprietà di una cooperativa a proprietà mista/indivisa, dove abito da alcuni anni.
Vorrei sapere cosa accade in caso di fallimento della cooperativa in questione: è possibile riscattare l’alloggio o questo deve essere messo sul mercato? Quali oneri spettano ai soci a fronte del fallimento?

Risposta al quesito:
L’art.72 della legge fallimentare dispone che il curatore (o Liquidatore in caso di L.C.A.) possa sciogliersi dal contratto in essere, ciò se ritiene più conveniente per la massa creditoria porre in vendita l’immobile con asta al migliore offerente.
In tal caso il socio prenotatario o assegnatario in uso perderebbe l’alloggio e diventerebbe creditore della procedura concorsuale per l’importo ammesso al passivo (concorrendo con gli altri creditori).
Il socio può tutelare i propri diritti, nel caso in cui l’immobile sia adibito a prima casa e l’atto di prentazione sia trascritto nei Registri immobiliari ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., così salvaguardano l’assegnazione dell’immobile, posto che in tale ipotesi non si applica la disciplina dello scioglimento del contratto da parte del curatore.
Quest’ultimo, tuttavia, può pretendere dal socio il saldo prezzo in ragione del valore di mercato dell’immobile.
I soci assegnatari, inoltre, possono proporre un concordato (fallimentare o di liquidazione) in base al quale si obbligano ai pagamenti a copertura dei crediti sociali ridotti secondo la percentuale accettata dagli stessi.

Quesito del 20/05/2016

L’impresa costruttrice della Cooperativa Edilizia XX ha vinto in primo grado la causa per il riconoscimento di un credito vantato a titolo di mancato pagamento per lavori e revisione prezzi oltre a riconoscimento interessi ecc.
La Coop. si appellava e la Corte di appello confermava la sentenza di 1° grado con aggiunta di maggiori spese e interessi.
Nel frattempo la coop. è ancora attiva ed ha proceduto ai rogiti per assegnazione alloggi ” in diritto di superficie”.
In caso di diniego del pagamento può l’impresa procedere con d.i. e relativo precetto e successivo pignoramento dei singoli alloggi?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, l’Impresa creditrice ha due possibilità: l’una, di agire con azione di responsabilità verso gli amministratori, i quali hanno depauperato il patrimonio sociale assegnando gli alloggi; l’altra, quella di agire nei confronti dei soci assegnatari con azione revocatoria.
In entrambi i casi, occorre che l’attività giudiziaria sia svolta da professionista altamente specializzato nella materia societaria, in particolare inerente alle Cooperative edilizie.

Quesito del 20/05/2016

Nel caso di una Società cooperativa edilizia per azioni, qualora l’intervento edilizio non possa essere terminato a causa di un eccesso di alloggi non prenotati costruiti con il finanziamento della banca che non può essere rimborsata, in quale misura i soci sono responsabili al risarcimento della banca?
In particolare la banca oltre a diventare proprietaria dell’immobile può rivalersi su altre proprietà dei soci?
I soci rispondono in solido tutti in parti eguali oppure pro quota proporzionale ai millesimi di unità abitativa prenotata?

Risposta al quesito:
I soci prenotatari sono titolari di un diritto all’assegnazione dell’alloggio in base al rapporto contrattuale mutualistico, che nel caso di specie vede coinvolti tre soggetti: il socio, la Cooperativa, l’Istituto mutuante.
Se quest’ultimo non ha frazionato il mutuo al momento della concessione, non può pretendere la solidarietà tra i soci, i quali hanno diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio gravato esclusivamente della quota di ipoteca spettante in base al frazionamento (in un caso patrocinato da questo Studio, il Tribunale di Roma si è pronunciato favorevolmente al socio prenotatario).

Quesito del 17/05/2016

Ho pagato per intero il costo di un appartamento di una cooperativa edilizia da circa 1 anno e mezzo. Circa 7 mesi fa sono stati fatti i primi rogiti per quei soci che avevano necessità di contrarre un mutuo.
Da allora il presidente della Cooperativa non risponde più al telefono, senza alcun motivo plausibile, nè a me nè al notaio che cerca di fissare un appuntamento.
Vorrei sapere quali sono gli strumenti legali che possono costringerlo a presentarsi davanti al notaio prima della decadenza della carica.

Risposta al quesito:
Tralasciando le “normali” intimazioni epistolari con cui si ipotizzano le azioni di tipo risarcitorie , permanendo la “latitanza “ del presidente, ma anche degli altri amministratori (ciascuno dei quali può subentrare al presidente inadempiente) si possono intraprendere attività diverse innanzi all’Autorità sia giudiziaria che amministrativa.
Nel primo caso si può chiedere la convocazione coattiva dell’Assemblea dei soci per la revoca del mandato agli amministratori e l’elezione dei nuovi  ovvero uno specifico provvedimento d’urgenza innanzi al Tribunale delle Imprese; nel secondo caso si può chiedere il commissariamento della Cooperativa finalizzato al compimento dei rogiti e alla regolarizzazione della Società.

Quesito del 16/05/2016

Desidero porLe un quesito: nel gennaio del 2010 sono diventato socio di una cooperativa edilizia mentre nel febbraio del 2016 ho venduto casa e di conseguenza decade la figura di socio.
La domanda è la seguente: posso chiedere il credito di imposta, in qualità di ex socio, per l’iva al 4% versata al momento dell’assegnazione dell’alloggio?
Preciso che la cooperativa edilizia è ancora attiva.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, il venditore potrà beneficiare del credito d’imposta ai sensi l’art. 7, L. n. 448/1998, solo se procederà, entro un anno dalla vendita, ad acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale rispettando i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione “prima casa”.
A nulla rileva la perdita della qualità di socio, posto che il predetto credito, vantato nei confronti dell’Erario, spetta comunque al venditore dell’immobile che proceda al nuovo acquisto alle condizioni di cui sopra.
Il credito sarà pari all’importo iva versato al momento dell’originario acquisto e, in ogni caso, non potrà essere superiore all’imposta dovuta per il secondo acquisto.
Poiché l’art. 7, L. n. 448/1998 dispone che l’acquisizione dell’immobile, entro un anno dalla vendita, possa avvenire “a qualsiasi titolo”, sarà possibile usufruire del credito d’imposta non solo ove si acquisti la proprietà del nuovo immobile (tranne che per donazione o successione), ma anche quando si acquisisca un diritto reale di godimento sullo stesso.
Come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria, il predetto credito sussiste anche qualora l’immobile medesimo venga assegnato in via provvisoria da una cooperativa a proprietà divisa.
In questo caso, i requisiti previsti per accedere all’agevolazione “prima casa” devono sussistere sia al momento dell’assegnazione provvisoria (il cui verbale dovrà essere registrato) sia alla data del rogito notarile.