1) In una Società Cooperativa edilizia di abitazione cosa si intende “che la Cooperativa può anche svolgere attività con terzi, se lo prevede l’atto costitutivo o lo statuto, e questa attività è oggettivamente lucrativa”? Tale dicitura è consentita dalla legge all’art. 2521, 2^ comma del c.c.?
Il sottoscritto chiede spiegazioni in merito e se si può intendere ad esempio che la Cooperativa, se l’assemblea dei soci approva, può compiere operazioni di vendita di quegli eventuali alloggi di soci morosi-inadempienti che non hanno e non vogliono stipulare il rogito notarile. Ciò per consentire poi, con il ricavato della vendita di poter estinguere i debiti sociali.
2) In una Società Cooperativa edilizia di abitazione per il residuo di debiti sociali, per legge vi è un ordine dei creditori sociali? Cioè può essere considerato per legge creditore privilegiato la banca nei confronti dell’ impresa costruttrice e su terzi? Infine i creditori sociali possono essere soddisfatti come dal quesito n.1 che Le ho sottoposto all’attenzione?
3) In una Cooperativa edilizia di abitazione, per la legge esiste la possibilità per il socio del recesso oppure delle dimissioni? Visto che, secondo la legge, art. 2532 del c.c., si parla di recesso, può essere considerata quindi per la legge ” NULLA” una clausola inserita in un rogito notarile che fa riferimento alla sola dicitura “dimissioni”? Infine, è corretto presentare al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa una lettera per chiedere il recesso, con questa motivazione: “Richiesta di recesso immediato della qualità di socio cooperatore della Cooperativa per GIUSTA CAUSA, in seguito cioè, AL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE DEL PROGRAMMA DI…, COME PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA LEGGE”?
Risposta al quesito:
Gli artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile definiscono, sotto diversi profili, le caratteristiche che contraddistinguono le Cooperative a mutualità prevalente, incentrate, innanzitutto, sulla qualificazione dell’attività svolta, a seconda che essa sia diretta ai soci ovvero ai terzi.
Se la predetta attività è diretta esclusivamente ai soci, in tal caso la Cooperativa è definita a mutualità pura; la Cooperativa, tuttavia, può anche effettuare operazioni con i terzi e, in tal caso, se le operazioni medesime sono quantitativamente minoritarie (ai sensi dell’art.2513 c.c.) in tal caso emerge la definizione di mutualità prevalente. Se la Cooperativa effettua operazioni con i terzi, ma senza stravolgere la finalità mutualistica, essa perde la mutualità prevalente.
Le definizioni che precedono hanno importanti riflessi, sia in sede di rapporti contrattuali, sia in sede fiscale.
Ciò posto, se la Cooperativa edilizia non fruisce di contributo pubblico, è consentito che essa stipuli contratti di vendita degli alloggi con i terzi, fermo restando l’aspetto quantitativo di cui alle definizioni che precedono.
La gradazione dei crediti ha rilevanza in sede di procedure esecutive ovvero in sede di procedure concorsuali (liquidazione coatta amministrativa o fallimento) in ragione della priorità di distribuzione delle somme ricavate secondo la normativa dettata dal codice civile.
Se il credito della Banca è garantito da ipoteca fondiaria, esso è prioritario rispetto ai crediti sia privilegiati sia a quelli chirografari.
Non esiste alcuna differenza tra recesso o dimissioni, dovendosi entrambi i termini riferirsi alla specifica modalità di cessazione del rapporto sociale, regolata dalle norme statutarie e dall’art. 2532 del codice civile.
Nelle Cooperative edilizie di abitazione, i soci assegnatari che abbiano ottenuto la proprietà individuale dell’alloggio, restano, comunque, obbligati alle contribuzioni delle spese generali sino alla definitiva estinzione della Società (ferme restando le regole di buona amministrazione).