Quesito del 29/09/2016

Vorrei sapere se il contributo ministeriale che viene corrisposto alle cooperative edilizie destinate agli appartenenti delle forze armate deve essere diviso in parte uguali tra i soci (indipendentemente dalla metratura degli alloggi) o in base ai millesimi?

Risposta al quesito:
Il contributo pubblico erogato in favore della Cooperative edilizie è normalmente concesso per il parziale abbattimento degli interessi sul mutuo contratto dalla Società per la realizzazione degli edifici sociali.
Alla luce di quanto precede, l’agevolazione sul tasso d’interesse si distribuisce su tutti i mutui individuali dei soci, ai quali può competere un diverso costo dell’alloggio, calcolato in base ai parametri costruttivi dello stesso, ad esempio la superficie.
Non diversa sarebbe la situazione qualora il contributo fosse concesso in conto capitale, posto che esso sarebbe, comunque, destinato alla Cooperativa, la quale assegnerebbe gli immobili realizzati ai soci, in base ai parametri di costo (che, ad esempio, possono variare in considerazione della superficie).

Quesito del 29/09/2016

Gentile avv. Cannavò, sono socio di cooperativa edilizia che sta vivendo problemi in quanto la maggioranza dei soci ha deliberato la messa in liquidazione, che il precedente cda ed alcuni soci ha impugnato.
In considerazione che ci sono delle cause in corso anche con il costruttore e con i proprietari terrieri se decidessi di uscire dalla cooperativa sarei sempre soggetto a pagare le quote di gestione e sarei sottomessa alle decisioni che i soci restanti prenderebbero per le cause?
Gli atti di vendita sono stati effettuati nel 2015 e nell’atto il socio acquisisce la responsabilità di essere a conoscenza delle cause in corso (costruttore e proprietari). Come si può fare per evitare i costi di gestione che eventualmente il cda reintegrato (se vincesse la causa) potrebbe richiedere? Se si chiede di uscire dalla cooperativa a quali costi sono soccombente?

Risposta al quesito:
Il socio che abbia ottenuto l’assegnazione dell’alloggio resta, comunque, obbligato a sopportare tutti i costi di gestione sino alla messa in liquidazione e alla conseguente estinzione della Società.
Se, poi, nell’atto di assegnazione, il socio si è accollato pro quota i costi dei giudizi in corso egli resta vincolato anche alla definizione dei giudizi medesimi.
Nel caso di specie, occorre che ciascun soci interessato vigili adeguatamente sullo svolgimento sia delle cause che dell’amministrazione della Cooperativa.

Quesito del 26/09/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia e prenotatario dell’alloggio. Ho sottoscritto una fideiussione pro quota con vincolo di solidarietà nell’interesse della cooperativa edilizia.
Dal 29 febbraio 2015 sono entrato in possesso dell’appartamento vivendo con la mia famiglia. Sin dal 29 febbraio 2015 ho chiesto, verbalmente, al presidente della coop. edilizia i documenti per poter fare il rogito ed iniziare a pagare le rate del mutuo ma ad oggi nulla mi viene consegnato, rimandandomi di giorno in giorno.
Per me è importante poter fare immediatamente il rogito poichè l’azienda presso la quale lavoro licenzierà parte dei dipendenti con la conseguenza che non mi verrà più concesso il mutuo.
Come posso fare per poter obbligare la cooperativa a fare il rogito? Quali documenti servono?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha fruito di contributo pubblico è ,innanzitutto, necessario, ottenere il nulla osta dell’Ente che ha erogato il finanziamento.
Per l’ottenimento del predetto nulla osta è necessario attestare il possesso dei requisiti soggettivi (impossidenza, reddito, cittadinanza, residenza etc…) compilando moduli predisposti.
Occorre, inoltre, che gli alloggi siano regolarmente ultimati e venga accertata la loro conformità progettuale dagli Organi preposti (Genio Civile, Provveditorato OO.PP.).
Occorre, infine, che L’istituto mutuante verifichi la posizione di ciascun socio (solvibilità) ai fini dell’accollo del mutuo individuale.
Il socio interessato, dunque, deve mettere in mora gli amministratori e in caso di ritardi ingiustificati può ricorrere all’Ufficio di Vigilanza sulle Cooperative (Ministero dello Sviluppo Economico ovvero Assessorato Regionale, a seconda della competenza) richiedendo il Commissario ad acta per gli adempimenti necessari all’assegnazione degli alloggi.

Quesito del 26/09/2016

Sono parte di un condominio costruito da cooperativa edilizia che è in via di fallimento, nel quale una parte di condomini (circa 20%) non risultano proprietari e rifiutano di pagare le rate condominiali (il condominio è stato costituito regolarmente).
Tra i vari costi vi è il pagamento dell’ energia elettrica condominiale per alimentare degli autoclavi che servono a distribuire l’acqua negli appartamenti. Questo perchè tra le tante problematiche, non è stato ancora effettuato l’allaccio alla rete idrica comunale.
Oltre alle lettere ingiuntive verso la cooperativa (prive di risposta), può l’amministratore disporre la chiusura forzata dei contatori idrici degli appartamenti morosi?
So che il c.d. ‘fondo morosi’ richiede l’unanimità del condominio, ma non potendo lo stesso risultare insolvente senza vedersi interrotte in breve le forniture di servizi, esistono procedure speciali che possono essere intraprese in casi del genere ?

Risposta al quesito:
Se il Condominio è esterno alla Cooperativa, deve procedere con la delibera in cui si regola la distribuzione dell’acqua e l’addebito dei relativi costi (anche di energia elettrica), In forza del deliberato si possono ottenere i decreti ingiuntivi esecutivi e recuperare forzatamente gli importi dovuti dai soci morosi.
Eguale procedura può essere attivata dagli amministratori se il Condominio è interno alla Cooperativa.
Non è consigliabile interrompere l’erogazione dell’acqua, in quanto gli utenti potrebbero ottenere un provvedimento d’urgenza che ne impone il rispristino, ciò in conseguenza del rilievo del bene erogato e della mancata attivazione delle normali procedure di recupero dei crediti sociali e/o condominiali.

Quesito del 22/09/2016

A settembre del 2016 il Presidente della Coop e il CdA (tutti dimissionari) portano in assemblea i consuntivi dei bilanci di esercizio del 2014 e 2015 (quelli preventivi non sono mai stati portati in assemblea). Si espone il bilancio del 2014 che viene bocciato dall’assemblea (18 NO e 15 SI).
Il commercialista e il Sindaco Revisore, nell’impossibilità di procedere con la discussione sul bilancio del 2015, vanno via. Altri soci si allontanano.
L’indomani veniamo a sapere che hanno riproposto la votazione sul bilancio del 2014 (con una mozione) e lo hanno approvato i soci rimasti. Non viene fornito il verbale conclusivo dell’Assemblea.
Volevo sapere: si può presentare una mozione e rivotare lo stesso punto dell’Odg nel corso della stessa Assemblea, con alcuni soci che non sono più presenti? Si può invertire l’ordine cronologico dell’Odg senza chiederlo all’Assemblea?

Risposta al quesito:
Nel corso dell’adunanza assembleare, la trattazione degli argomenti deve seguire l’ordine del giorno. Quando alcuni soci si allontanano se ne deve dare atto nel verbale dell’assemblea.
Se nel verbale in questione non è stato annotato l’allontanamento dei soci, il relativo deliberato non è valido.
I soci che hanno interesse possono chiedere la convocazione dell’assemblea per la rettifica del deliberato invalido.
Se gli amministratori non vi provvedono, i soci (almeno un quinto) possono alternativamente o richiedere al Presidente del Tribunale la convocazione coattiva dell’assemblea ovvero possono (in qualunque numero) impugnare il deliberato formulando le adeguate motivazioni innanzi al Tribunale delle Imprese.

Quesito del 21/09/2016

Sono socio di cooperativa a proprietà divisa e da un mese circa ho fatto richiesta con raccomandata al presidente del CDA della cooperativa per visionare i registri delle assemblee dei soci degli anni passati a cui ho partecipato e di visionare i registri contabili perchè comunque avrei bisogno di alcune copie.
Ad oggi nessuna risposta!
Le chiedo: devo fare causa in Tribunale o Giudice di pace? Devo fare una mediazione? Può dirmi come posso tutelare il mio diritto?

Risposta al quesito:
Occorre, preliminarmente, accertare se alla Cooperativa si applichino le norme sulle società per azioni ovvero quelle sulle società a responsabilità limitata (norme statutarie, presupposti di cui all’art. 2519 c.c.).
Nel primo caso i soci possono accedere ai verbali di assemblea, mentre viene loro inibito il controllo contabile (eseguito dal Collegio sindacale o da un revisore unico); nel secondo caso i soci possono accedere a tutti i libri sociali, anche di natura contabile.
Con adeguate motivazioni si può, comunque, ottenere il controllo giudiziario dell’attività sociale.
Tutti gli eventuali giudizi (controllo, impugnativa di bilancio o di assemblea, etc…) devono essere inoltrati innanzi al Tribunale delle Imprese, territorialmente competente.
Non è obbligatoria alcuna mediazione civile, ma può essere intrapresa facoltativamente.