Già in data 31 luglio 2017 mi ha fornito un prezioso riscontro. Al termine della gestione commissariale si è provveduto alla assegnazione degli alloggi ai soci prenotatari. Tale assegnazione è stata possibile previa sottoscrizione di apposite convenzioni riguardanti le rinunce ai procedimenti civili e penali in essere, nonché dopo varie regolarizzazioni contabili ecc..
Tra gli accordi stipulati è previsto che “… la cooperativa dovrà vincolare le somme che residueranno in cassa all’esito della gestione commissariale per il pagamento delle suddette opere esterne”. Ora, in pancia alla cooperativa, al termine della gestione commissariale, è rimasto, fra altri pochi spiccioli, un credito IVA di 23.600 euro.
Ciò premesso, è possibile destinare detto importo di 23.600 euro nell’interesse dei 5 soci assegnatari, come da convenzione, per la realizzazione delle citate opere esterne?
Qualora la risposta fosse affermativa, per l’utilizzo, è necessario chiedere il consueto rimborso IVA?
Si tenga conto che la cooperativa, ormai rientrata in bonis, proseguirà la sua attività in quanto deve realizzare altre 3 abitazioni su un altro lotto di proprietà con soci totalmente diversi dai 5 soci assegnatari.
Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente chiarire le modalità di utilizzo del credito iva previste dalla normativa fiscale.
In via di principio, è possibile optare per una delle seguenti alternative: l’utilizzo del credito in compensazione con altre imposte eventualmente dovute (fino all’importo massimo di 5.000,00 euro); il riporto dell’eccedenza all’esercizio successivo (in modo da portarla in detrazione in seguito); la richiesta di rimborso parziale o totale (in ogni caso per l’importo minimo di 2.582,28 euro).
Va, tuttavia, precisato che il rimborso del credito iva è consentito soltanto a determinate condizioni, tassativamente elencate all’art. 30 del DPR 633/1972 e di seguito sinteticamente elencate:
effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare totale di tutte le operazioni effettuate;
esercizio abituale di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette all’imposta per mancanza del requisito territoriale;
acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, ovvero di beni e servizi per studi e ricerche (il rimborso sarà dovuto limitatamente all’importo dell’imposta assolta su tali beni e servizi);
rimborso richiesto da operatori non residenti, identificati direttamente in Italia o che abbiano nominato un rappresentante legittimato a chiedere il rimborso;
ultime tre dichiarazioni iva riportanti un’eccedenza a credito (potrà essere chiesto a rimborso l’importo pari alla minore delle eccedenze conseguite nel triennio, comunque non inferiore a 10,33 euro);
cessazione dell’attività (anche in questo caso l’importo minimo rimborsabile sarà pari a 10,33 euro);
produttori agricoli che applicano il regime speciale agricolo e che effettuano esportazioni e altre operazioni non imponibili (resta fermo l’importo minimo rimborsabile di 10,33 euro).
Nel caso di specie, pertanto, qualora sussistano i presupposti per ottenere il rimborso del credito, il relativo importo costituirà disponibilità liquida che potrà essere utilizzata dalla Cooperativa in conformità agli scopi sociali.
E’ evidente che, sul presupposto del nesso causale del credito con l’attività del programma costruttivo pregresso, la predetta disponibilità liquida debba prioritariamente essere impiegata per gli scopi previsti dalla menzionata convenzione stipulata con i cinque soci assegnatari, mediante gli opportuni accorgimenti contabili.
Se, però, la Cooperativa dispone di altre risorse liquide per fronteggiare le succitate passività, lo stesso credito potrà essere utilizzato proficuamente dalla Cooperativa nei futuri esercizi (in compensazione dell’iva a debito o delle altre imposte dovute), stante la prospettata prosecuzione dell’attività.
Conclusivamente, la questione contabile ha natura formale, mentre l’impiego delle somme disponibili riguarda la loro provenienza, che determina la sostanziale destinazione vincolata (se il ricavo proviene da un determinato programma costruttivo, la relativa disponibilità deve essere prioritariamente destinata agli adempimenti connessi a quel programma).