Quesito del 09/11/2018

La società coop. edilizia a r.l. di cui sono il presidente ha raggiunto lo scopo sociale ma la stessa è stata denunciata dalla ditta cui avevamo dato l’appalto per costruire le case (chiede cinquecento mila euro di differenza rispetto all’ultimo stato di avanzamento in base a delle riserve) per cui siamo andati in giudizio chiedendo la riconvenzionale sulle opere non eseguite a regola d’arte
E’ possibile visto il giudizio in corso liquidarla e poi procedere alla cancellazione della Cooperativa dal Registro delle Imprese?
Un socio può chiedere di uscire dalla società avendo ancora delle pendenze?
Nei bilanci non è mai stato contabilizzato il presunto debito che chiede la ditta, perché a dire del commercialista con le nuove norme non è obbligatorio portare in bilancio somme presunte e non ancora accertate se dovute, questa procedura è esatta?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato la Cooperativa non può essere liquidata, né estinta in quanto esistono pendenze giudiziarie in ordine alle quali occorre accertare l’effettiva entità dei conseguenti rapporti finanziari.
Qualora la Cooperativa dovesse, comunque, essere estinta a seguito di bilancio finale di liquidazione, il Liquidatore risponderebbe in proprio dei debiti sociali.
I soci, inoltre, risponderebbero verso i creditori terzi nel limiti dei loro debiti nei confronti della Società estinta, nonché di quanto dalla stessa ricevuto nella qualità di soci.
Si può profilare anche l’azione dei creditori (bene assistiti legalmente) verso i soci per l’assegnazione degli immobili per il prezzo inferiore al dovuto.
I debiti incerti non vanno contabilizzati, ma gli amministratori hanno l’obbligo di esporre nella nota integrativa allegata al Bilancio tutte le controversie esistenti ed il loro valore controverso, ciò per rendere il documento contabile trasparente, come richiesto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Quesito del 09/11/2018

Sono socio di cooperativa edilizia per azioni a mutualità prevalente. Ho già acquisito il mio immobile con atto notarile in capo alla cooperativa c’è un ultimo immobile non assegnato per morosità del socio e gravato da ipoteca per mutuo non concesso al socio. La cooperativa non ha altri debiti ed ha nominato un liquidatore per chiudere la cooperativa.
Che rischi posso correre se la banca dovesse mettere all’asta l’immobile per recuperare il credito e la vendita non coprisse l’intero ammontare del credito?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché per i debiti sociali non rispondono i soci se non nei limiti del capitale sottoscritto e degli eventuali accolli espressamente assentiti in sede di rogito ovvero consentiti con deliberati assembleari vincolanti.
Se, pertanto, non sussistono i predetti presupposti, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcun pericolo per il socio assegnatario.
Neppure la Banca può pretendere alcunché, soprattutto alla luce della recente giurisprudenza, in ragione della quale i mutui accollati non possono essere gravati di ulteriori pesi diversi da quelli convenuti tra socio e Cooperativa assegnante.

Quesito del 09/11/2018

Egr. avvocato, la mia cooperativa con delibera del cda, che non ho impugnato, per indisponibilità economiche, mi ha escluso da socio per morosità. Oggi mi cita davanti al giudice ordinario per vedere dichiarare intervenuta la mia legittima decadenza dall’assegnazione in godimento dell’alloggio e condannarmi a rilasciare l’immobile, con vittoria di spese.
Ora, cortesemente, io Le chiedo: per tale materia non dovrebbe essere competente il Tribunale per le imprese? E, soprattutto, posso domandare nella stessa causa le restituzione delle ingenti somme che ho già versato alla cooperativa in conto costruzione, capitale sociale e contributo grazioso?

Risposta al quesito:
In ordine alla competenza, se il giudizio riguarda la restituzione dell’immobile non dovrebbe rientrare tra quelli che devono essere svolti innanzi al Tribunale delle Imprese; se, tuttavia, l’ex socio formula la domanda riconvenzionale in ordine al rimborso delle somme versate, la giurisprudenza è ondulante, essendo alcun Tribunali orientati per il Giudizio ordinario.
Nel caso di specie, però, va osservato che a Lei converrebbe mantenere la competenza del Tribunale ordinario, in quanto formulando domanda riconvenzionale è obbligato al pagamento del contributo unificato, che per le cause innanzi al Tribunale delle Imprese viene raddoppiato.
Per quanto riguarda il rimborso a Lei dovuto, esso è limitato esclusivamente alle anticipazioni in conto costruzione, mentre viene escluso per le spese generali, le tasse di ammissione ed altro.

Quesito dell’08/11/2018

Gentile avvocato, siamo soci di una Cooperativa e siamo stati beneficiari, in virtù della sussistenza di requisiti soggettivi richiesti dalla legge, del Contributo Regionale per la categoria Nuove costruzioni ad erogazioni in conto Capitale, in seguito al decreto 1753 del 2003 pubblicato sul Burc 47 del 06.10.2003.
Tale contributo regionale, come previsto, va decurtato dal prezzo di trasferimento degli alloggi. La Regione ha erogato l’ultimo saldo del contributo, successivamente alla stipula degli atti notarili, effettuati nel 2015. Dunque i soci di codesta Cooperativa si sono trovati ad anticipare le somme, corrisposte a titolo di saldo, attraverso la stipula dei mutui, in un momento invece successivo, dalla Regione Campania.
Successivamente al frazionamento bancario, attraverso una perizia, sono stati revisionati i millesimi degli alloggi e sono emerse delle differenze di prezzo rispetto agli atti notarili. Tali nuovi millesimi sono stati approvati, fanno parte del regolamento condominiale e dunque allegati agli atti notarili. L’assemblea dei soci e il cda quindi decisero che le variazioni economiche degli appartamenti venivano restituite a favore del socio, che aveva pagato di più l’alloggio appena veniva erogato il saldo della Regione Campania, compensando invece la somma a debito con il contributo regionale per il socio che al contrario aveva pagato in meno l’appartamento rispetto ai nuovi millesimi approvati.
In forza della erogazione del saldo del contributo pubblico si chiede se il liquidatore possa procedere a bonificare ai soci, come da verbali di assemblea, la differenza di prezzo approvata per coloro che avevano pagato in più gli appartamenti. Si chiede questo in quanto sono in corso dei contenziosi (uno col costruttore ed uno con il Comune) e dunque il liquidatore non sa se può restituirli.
I soci ritengono, invece, che almeno tale differenza vada erogata, proprio perché è stato riscontrata una differenza di prezzo che i soci hanno pagato in più alla Cooperativa (venditore) e di cui chiedono la restituzione. Inoltre a causa di questo avvenimento, nella cooperativa non tutti i soci sono titolari dello stesso importo beneficiato dalla Regione e, dunque, non vige un principio democratico. I soci vogliono avere tutti lo stesso importo.
Quindi si chiede se il liquidatore possa procedere a:
1. Restituire le somme pagate in più rispetto ai millesimi approvati, come da delibere, e se vadano emesse fatture e note di credito.
2. Fare in modo che i soci siano a pareggio e restituire dunque a mezzo bonifici le differenze ai soci in modo che ciascun singolo socio sia titolare sul conto corrente di una quota del fondo regionale pari ad altro, secondo democrazia, dato che le somme sono uguali per tutti i soci. In questo modo rimarrebbe sul conto corrente della cooperativa un saldo che rappresenta una quota uguale per tutti i soci e che servirebbe alla copertura delle passività eventuali.
3. Si può procedere ad una manleva nei confronti del liquidatore e restituire tutte le somme? Anche perché laddove le passività dovessero riscontrarsi sono sempre i soci a pagare.

Risposta al quesito:
Il quesito pone problematiche che esigono l’adeguato approfondimento con l’esame della documentazione (decreto di finanziamento, bilanci, contratti di assegnazione, deliberati sociali, analisi dei conti etc), sicché in questa sede si può affrontare la complessa tematica esclusivamente per le vie generali.
Occorre, innanzitutto, osservare che nelle Cooperative vige il principio della parità di trattamento dei soci, la cui mancata applicazione costituisce grave inadempienza.
In ragione del predetto principio, dunque, il Liquidatore (si presume volontario) deve pareggiare le condizioni finanziarie dei soci e al contempo creare le condizioni per esonerarsi da responsabilità in caso di dissesto della Società.
Il predetto Liquidatore, quindi, potrebbe indire l’assemblea dei soci enunciando l’obbligo di applicare il predetto principio e richiedendo i versamenti integrativi ai soci obbligati; al contempo dovrebbe creare delle riserve pari alle quote in restituzione agli aventi diritto, mediante richieste di versamenti aggiuntivi a tutti i soci.
Il Liquidatore potrebbe essere manlevato anche dal semplice accollo dei soci con li deliberato sociale.

Quesito del 30/10/2018

Siamo 42 soci assegnatari pro tempore di appartamento in cooperativa con mutuo e contributo Regione Calabria. Abbiamo pagato tutto ma non abbiamo avuto la possibilità di avere l’atto di proprietà definitivo.
Dopo circa 30 anni il Ministero nomina un Liquidatore che ha chiesto delle spese per circa 200.000,00 Euro, di cui circa 80.000,00 di compenso. Possiamo contestare il compenso in quanto ci sembra molto oneroso? Siamo 42 soci vorremmo affidare a Lei la nostra situazione.

Risposta al quesito:
Il compenso del Liquidatore nominato dalla Vigilanza ministeriale è fissato per legge, secondo i criteri prefissati dalla norma; il predetto compenso viene liquidato dal Ministero.
Occorre, pertanto, verificare su quali basi viene richiesto il predetto compenso.

Quesito del 29/10/2018

Gent.mo avvocato, diversi anni fa ho acquistato un immobile in una cooperativa edilizia, versando diverse somme.
Successivamente è stato richiesto un ulteriore versamento, deliberato in assemblea, essendo impossibilitato nel farlo sono stato espulso dalla cooperativa, ma non mi sono state ridate le ingenti somme versate, a seguito di giudizio di primo grado il giudice ha riconosciuto l’esclusione, ma altresì ha riconosciuto i miei versamenti, ma dopo diversi atti di pignoramento sequestri etc… non riesco a trovare il modo di recuperare le mie somme in quanto la cooperativa non ha alcun possedimento se non il mio ex appartamento che è oggetto di diversi atti di pignoramento.
Il mio quesito è il seguente: c’è un modo per riuscire a coinvolgere i singoli soci ed intervenire con un pignoramento non alla cooperativa ma ai soci in modo tale da recuperare le mie somme?

Risposta al quesito:
Per il coinvolgimento dei soci occorre verificare se l’atto di assegnazione contiene l’eventuale accollo dell’assegnatario per la quota parte dei debiti sociali.
Se il predetto accollo non sussiste, in tal caso l’ex socio creditore può proporre il fallimento della Società e chiedere al curatore di agire ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare contro gli amministratori ovvero agire direttamente contro gli stessi per avere dismesso il patrimonio sociale in danno dei creditori.