Quesito del 26/05/2021

Nella Cooperativa edilizia di cui sono presidente c’è un socio che ha maturato un debito notevole verso la Cooperativa stessa e verso gli altri soci, che hanno dovuto anticipare degli importi per pagare una mora imposta dall’Inps sul mutuo indiviso della Cooperativa a seguito di un ricalcolo dello stesso e alla riduzione dei contributi erogati dall’Inps stesso. Oltre a questa quota quel socio è moroso per non aver pagato diverse volte la quota di sua spettanza delle rate del mutuo “indiviso” che la Cooperativa ha comunque sempre pagato nei tempi previsti, ed è infine moroso anche per non aver versato la sua quota di altre spese approvate dall’assemblea dei soci e anticipate quindi dagli altri soci.
Uno dei soci sostiene che la restituzione degli importi di cui questo socio è debitore non possa transitare sul conto della cooperativa ma debba essere effettuare tramite bonifici “ad personam”.
E’ così? Perché non dovrebbero poter transitare sul conto della Cooperativa se sono debiti maturati per lo più su spese relative al mutuo indiviso della Cooperativa stessa?

Risposta al quesito:
Ciascun socio intrattiene il rapporto, sia mutualistico che sociale, esclusivamente con la Cooperativa, sicché tutti i movimenti finanziari allo stesso riconducibili devono per legge essere tracciabili attraverso il conto corrente bancario della Società.

Quesito del 26/06/2021

Buongiorno e complimenti per l’utilissimo e illuminante sito!
Scrivo perché domani 8 dei 9 soci che compongono la Cooperativa Edilizia di cui sono il presidente, rogiteranno all’Inps e diventeranno proprietari dei rispettivi alloggi. Soltanto un socio non può rogitare avendo dei debiti nei confronti della Cooperativa.
Vorrei sapere se gli 8 soci che sono in regola, dopo il rogito potranno uscire dalla Cooperativa, mantenendo gli obblighi legati alla sua chiusura quando sarà il momento, e come si configurerebbe lo status dell’unico socio rimasto che non ha potuto rogitare. Mi sembra di aver capito che non possa sussistere una Cooperativa con un unico socio.
Cosa succederà allora? E la parte di mutuo residuo in capo a costui se non dovesse venire da lui pagata rimarrebbe a carico degli altri soci?

Risposta al quesito:
I soci che hanno rogitato hanno concluso il “rapporto mutualistico”, mentre resta per loro vigente il rapporto sociale che li obbliga alla contribuzione delle spese generali sino alla estinzione della Società.
Il socio che non ha potuto rogitare è responsabile degli eventuali danni subiti dalla Cooperativa e, permanendo la sua morosità, può essere escluso e/o dichiarato decaduto dal contratto di prenotazione.
In tal caso l’alloggio può essere ceduto ad altro socio subentrante.
L’eventuale riduzione di prezzo, dovuta alle condizioni di uso dell’alloggio ovvero ai vigenti valori di mercato può ritenersi danno trasferibile sul socio inadempiente e detratto dal credito a lui dovuto per la restituzione degli acconti del prezzo di assegnazione dell’alloggio.

Quesito del 25/05/2021

Egregio avvocato, sono un socio di una cooperativa edilizia a responsabilità limitata, unitamente ad altre 8 persone. Nel 2007 ci sono stati assegnati gli alloggi con apposito atto notarile.
Pur avendo raggiunto lo scopo sociale, non riusciamo a chiudere la Coop poiché è gravata da debiti verso l’Agenzia delle Entrate (circa 400.000 euro), creati da precedenti amministratori negli anni novanta e inizio 2000, per Iva non versata, ecc. Dal 2007 la Coop presenta regolare bilancio annuale, non ha soldi in cassa e non ha patrimonio immobiliare.
Cosa ci consiglia di fare per chiudere?
Cosa rischiamo noi soci per i debiti in essere? I creditori possono rivalersi sui soci o sugli alloggi assegnati? Cosa rischia il C.d.A.?

Risposta al quesito:
Occorre verificare la reale situazione debitoria verso l’Erario, ciò in ragione di eventuali irregolarità delle notifiche e della esatta individuazione dei soggetti eventualmente responsabili.
Più specificatamente va osservato che peri debiti tributari rispondono in proprio gli amministratori, mentre i semplici soci restano esonerati da responsabilità se non sussistono deliberati assembleari o clausole apposte nel contratto di assegnazione che trasferiscano su di loro la quota debitoria.
Nel caso concreto, dunque, occorre verificare se la responsabilità può restare circoscritta ai precedenti amministratori senza coinvolgere i nuovi.

Quesito del 23/05/2021

Sono socio nonché assegnatario di un alloggio in una cooperativa edilizia in liquidazione da diversi anni che per contenziosi con il Comune non viene materialmente sciolta.
Negli anni altri soci hanno venduto il proprio immobile. Formalmente la cooperativa non è mai stata informata di queste vendite e i vecchi soci ritengono che non essendo più proprietari non sono più soci e che in automatico gli acquirenti sono subentrati a loro in qualità di nuovi soci. Risulta legalmente possibile una tale condizione?
Realmente i vecchi soci sono sostituiti dai nuovi inquilini?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie coesistono due rapporti: uno sociale, connesso alla struttura societaria e quindi ai costi di esercizio (spese generali); l’altro alla prestazione mutualistica che si concretizza nel contratto di prenotazione e di cessione dell’alloggio (la controprestazione del socio si concretizza nel pagamento del prezzo di cessione).
I due rapporti, ancorché connessi, restano distinti, sicché esaurita la prestazione mutualistica resta per ciascun socio assegnatario il vincolo con la Cooperativa, che lo obbliga alla contribuzione delle spese generali sino alla estinzione della Società.
Nel caso di specie, dunque, gli alloggi alienati non costituiscono la causa di perdita della qualità di socio e, pertanto, non esonera i “venditori” dagli obblighi verso la Società, in ragione dello Statuto sociale.