Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 30/10/2019

Sono stato socio di una cooperativa edilizia a.r.l. che, a causa di una cattiva gestione, risulta fortemente indebitata (a tal punto da non riuscire a completare le opere di urbanizzazione per ottenere poi l’agibilità degli alloggi). Nonostante ciò la maggior parte degli alloggi sono stati assegnati definitivamente ai soci (con rogito notarile).
All’attualità la società vanta solo alcuni alloggi non assegnati. Molti soci sono morosi relativamente a quote da versare a titolo di spese.
Sono stato escluso dalla mia qualità di socio e vorrei recuperare la somma versata a titolo di prenotazione dell’alloggio.
Ritenendo improbabile poter recuperare l’importo da una esecuzione immobiliare (perché ci sono creditori con privilegio che vantano somme importanti) vorrei sapere se fosse possibile effettuare un pignoramento presso terzi aggredendo le somme per le quali la società è creditrice nei confronti dei suoi soci.

Risposta al quesito:
Se esiste un deliberato che provi il credito della Cooperativa, è possibile dare corso all’azione di recupero mediante il pignoramento presso il socio debitore (se il socio nega il debito occorre chiedere l’accertamento dell’obbligo con conseguente giudizio di merito).
Ma prima di procedere in sede esecutiva è necessario ottenere il titolo nei confronti della Cooperativa, mediante azione giudiziaria, eventualmente mediante provvedimento monitorio ex art. 633 cpc ovvero il rito sommario ex art. 702 bis cpc (se esistono prove scritte ovvero di immediata rilevazione).

Quesito del 28/10/2019

Dopo circa 30 anni dalla costituzione di cooperativa edilizia finalizzata alla costruzione di alloggi con la l. 167, la Regione ha stabilito una sanzione di circa 240.000 euro a causa della mancanza dei requisiti da parte di sei soci su un totale di 32. La divisione è stata confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato e adesso si è solo in attesa della notifica da parte della Regione.
Le ultime sentenze oltre a ribadire la mancanza di alcuni requisiti da parte dei soci attribuiscono responsabilità anche agli amministratori per mancata sorveglianza e altre inadempienze.
La domanda è: chi dovrebbe pagare la sanzione solo i 6 soci incriminati, tutti i 32 soci, gli amministratori o come si sta paventando è l’assemblea a dover decidere la ripartizione dell’intero importo tra i soci e/o amministratori.

Risposta al quesito:
L’attestazione dei requisiti soggettivi è riservata ai soci dichiaranti, i quali assumono le relative responsabilità civili e penali per le false dichiarazioni.
Da quanto precede consegue che la responsabilità risarcitoria è addebitabile esclusivamente ai soci dichiaranti. Se, poi, per motivi da accertare, sussiste anche la responsabilità degli amministratori per mancato controllo (ad esempio nel caso di mancata verifica di certificazioni, etc..) si può configurare anche la responsabilità solidale degli amministratori medesimi.
E’ prevedibile che l’assemblea dovrà deliberare il pagamento provvisoriamente a carico della Cooperativa, ma è bene che nel corso della stessa adunanza, venga decisa l’azione di rivalsa verso i responsabili del danno/sanzione.



Quesito del 26/10/2019

Abito in un appartamento assegnato nel 1998 in godimento da parte di una coop edificatrice. Vorrei capire come viene regolato il rapporto per quanto concerne i lavori necessari nell’appartamento per vetustà e deterioramento.
Poiché mi è stato detto che non essendo locazione, ma un godimento, le regole sono diverse. A cosa devo fare riferimento per capire i miei diritti?

Risposta al quesito:
Si tratta di una Cooperativa a proprietà indivisa che assegna ai propri soci il godimento dell’alloggio.
In tal caso, occorre, innanzitutto, verificare il contenuto dell’eventuale regolamento della Società, nonché i deliberati assembleari sull’uso e sullo stato degli immobili.
Nella locazione la manutenzione straordinaria spetta esclusivamente al locatore.
Nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa la predetta manutenzione non può che ricadere sul canone d’uso, in quanto la Cooperativa non ha risorse autonome e deve attingere alla contribuzione dei soci-utenti.
In ogni caso, qualora non vi fossero adeguati deliberati assembleari (che dispongono l’intervento necessario), se la manutenzione è dettata da interventi obbligatori per legge ai fini igienici e abitativi, i soci interessati possono agire in giudizio per obbligare la Cooperativa all’intervento (resta ferma la ripartizione pro quota tra tutti i soci dei costi di manutenzione straordinaria).

Quesito del 24/10/2019

Dovrei entrare in casa IPES condivisa, gestita da una cooperativa sociale. Ho l’invalidità al 75%.
Ogni tanto ho piacere di bere un aperitivo, ma mai in casa. Mi hanno fatto problemi per l’entrata in casa, costringendomi a fare un percorso, avendo io avuto 15 anni fa problemi di alcol. Negli ultimi anni ho bevuto solo un aperitivo e molto saltuariamente.
Solo in caso io prendessi l’etiltox potrei entrare nell’appartamento.
È giusta questa restrizione? Perché per i miei problemi di depressione hanno paura che possa perdere il controllo.

Risposta al quesito:
Il tipo di restrizione prospettata è legittima solamente se confermata da un preciso e circostanziato referto medico.
Occorre, poi, controllare le regole dell’affidamento della gestione alla Cooperativa e il regolamento sociale in base al quale viene effettuata l’assistenza, in modo da verificare i limiti della gestione assistenziale.

Quesito del 24/10/2019

Un gruppo di soci ha citato la cooperativa e il precedente liquidatore, ma la richiesta di risarcimento è fatta esclusivamente nei riguardi del liquidatore precedente, chiedendo alla cooperativa solo la consegna eventuale di messa a disposizione dei documenti.
Possiamo evitare di costituirci in giudizio? In modo da non sostenere le spese legali? Ci hanno parlato del litisconsorzio.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è stata citata deve, comunque, costituirsi in giudizio, ancorché per dichiarare la disponibilità alla produzione documentale.
Se la citazione non è stata preceduta da una adeguata messa in mora e la Cooperativa non l’ha disattesa, quest’ultima può chiedere di essere esonerata da qualunque spesa, ivi compresa quella anticipata per il proprio legale.

Quesito del 24/10/2019

In una cooperativa che ha raggiunto l’oggetto sociale, che ha provveduto a tutti gli atti di assegnazione con atti notarili, che è stata posta in liquidazione, si chiede se è possibile recedere come socio e quali sono i possibili effetti dannosi.
Questo perchè un gruppo di soci continuamente cita la cooperativa sottoponendola a costi legali. Noi soci restanti siamo stanchi di queste continue cause, ne hanno già fatte 4, tutte cause inutili.
Per questo motivo vorremmo recedere e fare in modo che questi soggetti, che tanto amano fare cause, sostengano da soli i costi di gestione di una cooperativa che invece potrebbe avviarsi alla chiusura.

Risposta al quesito:
La Cooperativa segue le regole delle Società di capitali, sicché viene governata dagli organi amministrativi eletti con le maggioranze previste dallo Statuto e conformi alla legge.
Anche le attività giudiziarie intraprese dalla Cooperativa sono sottoposte a queste regole.
Ciò posto il socio che ha beneficiato della prestazione mutualistica (assegnazione alloggio) resta obbligato alla contribuzione delle spese sociali necessarie per l’estinzione della Società.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se le controversie sono, comunque, connesse all’interesse sociale, posto che, in caso affermativo, il socio assegnatario ha l’obbligo di contribuzione.
Se, tuttavia, l’interesse sociale è legato allo specifico presunto vantaggio di ciascun socio, colui che recede potrebbe rinunciare al vantaggio e chiedere il recesso, dichiarandosi disponibile al versamento delle sole spese necessarie per l’estinzione della società, escludendo i costi legale (e anche gli eventuali benefici).
L’ipotesi che precede diventa poi più semplice se i soci dissenzienti sono la maggioranza.